Language of document : ECLI:EU:C:2016:559

Causa C‑196/15

Granarolo SpA

contro

Ambrosi Emmi France SA

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla cour d’appel de Paris)

«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale – Regolamento (CE) n. 44/2001 – Articolo 5, punti 1 e 3 – Giudice competente – Nozioni di “materia contrattuale” e di “materia di illeciti civili dolosi” – Brusca interruzione di relazioni commerciali stabilite da tempo – Azione di risarcimento – Nozioni di “compravendita di beni” e di “prestazione di servizi”»

Massime – Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 14 luglio 2016

1.        Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Regolamento n. 44/2001 – Competenze speciali – Competenza in materia di illeciti civili dolosi o colposi – Nozione – Azione di risarcimento fondata su una brusca interruzione di relazioni commerciali stabilite da tempo – Esclusione – Presupposto – Esistenza di una relazione contrattuale tacita – Valutazione da parte del giudice nazionale – Criteri di valutazione

(Regolamento del Consiglio n. 44/2001, art. 5, punto 3)

2.        Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Regolamento n. 44/2001 – Competenze speciali – Articolo 5, punto 1, lettera b) – Relazioni commerciali stabilite da tempo – Possibilità di qualificarle o come contratto di compravendita di beni o come contratto di prestazione di servizi a seconda dell’obbligazione caratteristica di tale contratto – Valutazione da parte del giudice nazionale

[Regolamento del Consiglio n. 44/2001, art. 5, punto 1, b)]

1.        L’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dev’essere interpretato nel senso che un’azione di risarcimento fondata su una brusca interruzione di relazioni commerciali stabilite da tempo non rientra nella materia degli illeciti civili dolosi o colposi ai sensi di tale regolamento qualora tra le parti esistesse una relazione contrattuale tacita, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare, indipendentemente dalla sua qualificazione nel diritto nazionale. La dimostrazione volta a provare la sussistenza di una tale relazione contrattuale tacita deve basarsi su un insieme di elementi concordanti, tra i quali figurano, in particolare, l’esistenza di relazioni commerciali stabilite da tempo, la buona fede tra le parti, la regolarità delle transazioni e la loro evoluzione nel tempo espressa in quantità e in valore, gli eventuali accordi sui prezzi fatturati e/o sugli sconti accordati, nonché la corrispondenza intercorsa.

(v. punti 22, 25, 26, 28, dispositivo 1)

2.        L’articolo 5, punto 1, lettera b), del regolamento n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dev’essere interpretato nel senso che relazioni commerciali stabilite da tempo devono essere qualificate come contratti di «compravendita di beni» se l’obbligazione caratteristica del contratto in esame consiste nella consegna di un bene, oppure come contratto di «prestazione di servizi» se tale obbligazione consiste nella fornitura di servizi, circostanze che spetta al giudice del rinvio verificare.

Nel primo di tali casi, una qualificazione come compravendita di beni può trovare applicazione ad una relazione commerciale stabilita da tempo tra due operatori economici qualora tale relazione si limiti ad accordi consecutivi, ciascuno avente ad oggetto la consegna e il ritiro di merce. Di contro, essa non corrisponde all’economia di un contratto di distribuzione tipico, caratterizzato da un accordo quadro avente ad oggetto un obbligo di fornitura e di approvvigionamento stipulato per il futuro da due operatori economici.

Nel secondo caso, per quanto concerne una qualificazione come prestazione di servizi, la nozione di servizi, ai sensi della suddetta disposizione, implica, quanto meno, che la parte che li fornisce effettui una determinata attività in cambio di un corrispettivo. Per quanto attiene al primo criterio che figura in tale definizione, vale a dire l’esistenza di un’attività, esso corrisponde, nel caso di un contratto avente ad oggetto la distribuzione dei prodotti di una delle parti ad opera dell’altra parte, alla prestazione caratteristica fornita dalla parte che, assicurando una tale distribuzione, partecipi allo sviluppo della diffusione dei prodotti interessati, in particolare grazie alla circostanza, la cui constatazione rientra nella competenza del giudice nazionale, che il distributore può essere in grado di offrire ai clienti servizi e vantaggi che un semplice rivenditore non può offrire e, pertanto, di conquistare, a vantaggio dei prodotti del fornitore, una maggiore quota del mercato locale. Quanto al criterio della remunerazione riconosciuta quale corrispettivo per un’attività, esso non può essere inteso in senso restrittivo come versamento di una somma di denaro. A tale riguardo, occorre prendere in considerazione, in particolare, il fatto che un contratto di distribuzione si basa, in via di principio, su una selezione dei distributori da parte del fornitore, che può conferire ai distributori un vantaggio concorrenziale, consistente nel fatto che solo essi avranno il diritto di vendere i prodotti del fornitore in un determinato territorio o, quanto meno, che un numero limitato di distributori beneficerà di tale diritto. Inoltre, un contratto di distribuzione spesso prevede un aiuto ai distributori in materia di accesso agli strumenti pubblicitari, di trasmissione di know-how per mezzo di attività di formazione, o ancora di agevolazioni di pagamento. Spetta al giudice del merito verificare la sussistenza di tali elementi.

(v. punti 35, 37‑41, 44, dispositivo 2)