Language of document : ECLI:EU:T:2017:100

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Prima Sezione)

17 febbraio 2017 (*)

«Esperto nazionale distaccato – Norme dell’EFSA sugli END – Decisione di non prorogare il distacco – Accesso ai documenti – Regolamento (CE) n. 1049/2001 – Diniego di accesso – Eccezione relativa alla protezione della vita privata e dell’integrità dell’individuo – Tutela dei dati personali – Regolamento (CE) n. 45/2001 – Domande di dichiarazione e di ingiunzione – Memoria complementare al ricorso – Modifica dei capi delle conclusioni – Ricevibilità»

Nella causa T‑493/14,

Ingrid Alice Mayer, residente a Ellwangen (Germania), rappresentata da T. Mayer, avvocato,

ricorrente,

contro

Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), rappresentata da D. Detken, in qualità di agente, assistito da R. Van der Hout e A. Köhler, avvocati,

convenuta,

avente ad oggetto un ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE e volto alla contestazione delle decisioni dell’EFSA che respingono, da un lato, la richiesta della ricorrente di prorogare il suo distacco in qualità di esperto nazionale presso l’EFSA e, d’altro lato, la domanda di accesso della ricorrente a documenti detenuti dall’EFSA,

IL TRIBUNALE (Prima Sezione),

composto da H. Kanninen, presidente, I. Pelikánová e E. Buttigieg (relatore), giudici,

cancelliere: S. Bukšek Tomac, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 6 luglio 2016,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Fatti

1        La sig.ra Ingrid Alice Mayer, ricorrente, è funzionario del Land della Sassonia (Germania) dal 1o novembre 1992. La sig.ra Mayer è stata distaccata presso l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) dal 1o luglio 2013, in forza di un contratto concluso, in pari data, tra lei stessa, l’EFSA e il Land della Sassonia (in prosieguo: il «contratto»). Conformemente all’articolo 5 del contratto, quest’ultimo era stipulato per una durata di un anno, ossia fino al 30 giugno 2014. Secondo l’articolo 4 della decisione del direttore esecutivo dell’EFSA, del 18 febbraio 2013, che fissa le norme relative al distacco di esperti nazionali e [agli] esperti nazionali in formazione presso l’EFSA (in prosieguo: le «norme sugli END»), applicabile al contratto, un distacco può essere rinnovato una o più volte, senza che la durata complessiva del distacco possa, in linea di principio, essere superiore a quattro anni.

2        Il 4 settembre 2013 la ricorrente è stata eletta rappresentante degli esperti nazionali distaccati all’interno del comitato del personale dell’EFSA (in prosieguo: il «comitato del personale») per una durata di tre anni. A seguito di una lite tra la ricorrente e il presidente del comitato del personale, riguardo a un caso che doveva essere trattato senza la presenza della ricorrente, in data 16 dicembre 2013 il comitato del personale ha deciso di sospendere quest’ultima dalle sue attività al proprio interno per un periodo di sei mesi, con effetto immediato, in ragione della violazione, da parte della ricorrente, del suo dovere di riservatezza.

3        Il 18 dicembre 2013 la ricorrente ha presentato un reclamo scritto avverso la decisione di sospensione di cui trattasi al direttore esecutivo dell’EFSA e ha chiesto a quest’ultimo di irrogare una sanzione disciplinare al presidente del comitato del personale. Con messaggio di posta elettronica del 17 gennaio 2014, il comitato del personale ha informato in via formale la ricorrente che aveva deciso di sospendere la sua partecipazione alle proprie riunioni.

4        L’8 e il 31 gennaio 2014 la ricorrente è stata ricevuta dal sig. D., suo superiore gerarchico, il quale, nel corso del secondo colloquio, l’ha informata che l’EFSA non intendeva prorogare il suo contratto, in considerazione della circostanza che le esigenze operative dell’unità in cui lavorava erano mutate e che il suo profilo non corrispondeva più ai requisiti richiesti. La ricorrente afferma che, durante il secondo colloquio, il sig. D. ha menzionato una domanda di accesso della rete di organizzazioni non governative Pesticide Action Network Europe (PAN Europe) a documenti concernenti messaggi di posta elettronica scambiati tra un alto responsabile dell’EFSA, la sig.ra K., e l’International Life Sciences Institute (Istituto internazionale per le scienze della vita; in prosieguo: l’«ILSI»), organizzazione privata attiva nel settore dell’alimentazione. L’EFSA contesta tale affermazione.

5        Con lettera del 16 aprile 2014, avente ad oggetto la «[s]cadenza del [suo] contratto di distacco», l’EFSA ha informato la ricorrente che detto contratto sarebbe scaduto il 30 giugno 2014, indicando nel contempo che poteva presentare un reclamo al direttore dell’EFSA ai sensi dell’articolo 23 delle norme sugli END.

6        La ricorrente, ritenendo che gli incidenti verificatisi all’interno del comitato del personale nonché la circostanza che, a causa delle rivelazioni del sig. D., era divenuta testimone involontaria di un conflitto di interessi connesso ai rapporti tra l’EFSA e l’ILSI, fossero all’origine del suo «allontanamento», in data 24 aprile 2014 ha presentato un reclamo al direttore dell’EFSA, ai sensi dell’articolo 23 delle norme sugli END, avverso la summenzionata lettera del 16 aprile 2014, reclamo integrato da osservazioni presentate il 5 e il 10 giugno 2014.

7        Il 12 maggio 2014 la ricorrente ha chiesto all’EFSA di avere accesso a tutti i messaggi di posta elettronica scambiati tra la sig.ra K. e l’ILSI, domanda che è stata respinta dall’EFSA, in data 5 giugno 2014, sulla base dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU 2001, L 145, pag. 43).

8        L’8 giugno 2014 la ricorrente ha inviato all’EFSA una domanda confermativa di accesso ai documenti di cui trattasi, integrata da una lettera del 15 giugno 2014.

9        Con lettera del 27 giugno 2014, l’EFSA, da un lato, ha respinto il reclamo proposto dalla ricorrente ai sensi dell’articolo 23 delle norme sugli END avverso la summenzionata lettera del 16 aprile 2014, rilevando che l’articolo 4, paragrafo 1, delle norme sugli END stabiliva che «[l]a durata iniziale del distacco non [poteva] essere inferiore a sei mesi né superiore a due anni [e che e]ssa [poteva] essere rinnovata una o più volte, senza che la durata complessiva del distacco [potesse] essere superiore a quattro anni». Pertanto, non sussisterebbe alcun diritto al rinnovo del contratto. Inoltre, l’EFSA si avvale del suo margine di discrezionalità nell’organizzazione dei propri servizi ed enuncia le ragioni che giustificano la sua decisione di non prorogare il contratto, respingendo al tempo stesso, in tale contesto, talune affermazioni formulate dalla ricorrente in varie lettere precedentemente inviatele da quest’ultima.

10      Con la stessa lettera del 27 giugno 2014, l’EFSA, d’altro lato, ha respinto la domanda confermativa di accesso ai summenzionati documenti basandosi sull’eccezione contemplata all’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1049/2001. L’EFSA ricorda che, qualora una domanda fondata su tale regolamento sia volta ad ottenere l’accesso a documenti che includono dati personali, divengono integralmente applicabili le disposizioni del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU 2001, L 8, pag. 1). Orbene, l’articolo 8, lettera b), del regolamento n. 45/2001 esigerebbe dal destinatario dei dati personali che dimostri la necessità di trasmettergli tali dati, mediante giustificazioni legittime o argomenti convincenti. Secondo l’EFSA, la ricorrente non ha soddisfatto detta condizione. Peraltro, la sua decisione di non prorogare il distacco sarebbe fondata unicamente sulla circostanza che le esigenze operative dell’unità alla quale la ricorrente era assegnata sarebbero mutate, mentre il suo profilo non corrisponderebbe più ai requisiti all’epoca richiesti, e non sussisterebbe alcun collegamento fra tale decisione e i messaggi di posta elettronica ai quali la ricorrente vorrebbe avere accesso. L’EFSA termina informando la ricorrente che avverso le due decisioni contenute nella lettera del 27 giugno 2014 può essere proposto un ricorso di annullamento dinanzi al Tribunale ai sensi dell’articolo 263 TFUE o che può presentare una denuncia al Mediatore europeo ai sensi dell’articolo 228 TFUE.

 Procedimento e conclusioni delle parti

11      Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 30 giugno 2014, la ricorrente ha proposto il ricorso in esame con cui chiede che il Tribunale voglia:

–        rinnovare il suo distacco fino al 30 giugno 2015;

–        dichiarare che la cessazione del suo contratto, più precisamente la decisione dell’EFSA intitolata «Scadenza del distacco», del 16 aprile 2014, è viziata da illegittimità;

–        ordinare all’EFSA di non procedere a una nuova elezione per il posto di «osservatore» degli esperti nazionali distaccati nel comitato del personale;

–        dichiarare che la sua esclusione dal comitato del personale per una durata di sei mesi è viziata da illegittimità;

–        ordinare all’EFSA di concederle l’accesso a tutti i messaggi di posta elettronica scambiati tra la sig.ra K. e l’ILSI;

–        in subordine, concedere l’accesso a tali documenti a un terzo designato dal Tribunale;

–        condannare l’EFSA alle spese.

12      Con atto separato, depositato presso la cancelleria del Tribunale il 1o luglio 2014, la ricorrente ha presentato una domanda di provvedimenti provvisori.

13      Con ordinanza del 7 luglio 2014, Mayer/EFSA (T‑493/14 R, non pubblicata, EU:T:2014:617), la domanda di provvedimenti provvisori è stata respinta con la motivazione, in particolare, che il ricorso di annullamento a sostegno del quale le misure provvisorie erano richieste non conteneva alcuna domanda di nullità e che le conclusioni volte ad ottenere la divulgazione provvisoria dei documenti controversi corrispondevano a quelle presentate nel ricorso principale, cosicché dette conclusioni contrastavano con la giurisprudenza consolidata secondo la quale la decisione del giudice del procedimento sommario non può anticipare in alcun modo la decisione nel procedimento principale o rendere quest’ultima vana privandola di effetto utile.

14      Con atto separato, registrato presso la cancelleria del Tribunale il 5 settembre 2014, la ricorrente ha depositato una memoria, datata 4 settembre 2014, tesa, in particolare, a «sostituire» le conclusioni iniziali con quelle in essa enunciate (in prosieguo: la «memoria complementare al ricorso»).

15      Nella memoria complementare al ricorso, il cui contenuto è stato poi integralmente ripreso nella replica, depositata presso la cancelleria del Tribunale il 7 gennaio 2015, la ricorrente ha dichiarato che rinunciava ai capi terzo e quarto delle conclusioni dell’atto introduttivo del ricorso, relativi alla controversia che la vedeva contrapposta al comitato del personale, e che le conclusioni iniziali erano «sostituite» dalle seguenti conclusioni, le quali invitavano il Tribunale a decidere nel modo seguente:

–        il suo distacco in qualità di esperto nazionale distaccato presso l’EFSA è prorogato fino al 30 giugno 2017 e il mancato rinnovo del distacco è annullato;

–        in subordine, l’EFSA deve adottare una nuova decisione su detto distacco senza incorrere in errori di valutazione e tenendo conto dell’interpretazione del diritto fornita dal Tribunale;

–        la cessazione del contratto, più precisamente la decisione del 16 aprile 2014, è annullata;

–        alla ricorrente è concesso l’accesso a tutti i messaggi di posta elettronica scambiati tra la sig.ra K. e l’ILSI nel corso della durata del contratto;

–        in subordine, alla ricorrente è concesso l’accesso ai summenzionati messaggi di posta elettronica, da cui siano espunte le informazioni rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e che arrecherebbero un grave pregiudizio alla vita privata della sig.ra K. o che avrebbero gravi conseguenze per quest’ultima;

–        la decisione di rigetto del 27 giugno 2014, opposta alla domanda di accesso ai summenzionati documenti, è annullata;

–        l’EFSA è condannata alle spese, incluse quelle connesse alle conclusioni che sono state oggetto di rinuncia.

16      Con lettera del 10 novembre 2014, registrata presso la cancelleria del Tribunale il 20 novembre 2014, la ricorrente ha trasmesso al Tribunale vari documenti e osservazioni complementari.

17      Nella replica la ricorrente ha reiterato i vari capi delle conclusioni formulati nella memoria complementare al ricorso, ha osservato che, eccettuati i capi terzo e quarto delle conclusioni dell’atto introduttivo del ricorso, relativi alla controversia che la vedeva contrapposta al comitato del personale e che ritirava, quelli enunciati nell’atto introduttivo del ricorso non erano «sostituiti», come erroneamente indicato nella memoria complementare al ricorso, ma dovevano «essere interpretati» e ha chiesto al Tribunale di dichiarare che la decisione dell’EFSA del 27 giugno 2014 «[era] nulla».

18      Successivamente al deposito della controreplica, il 13 maggio 2015 la ricorrente ha depositato presso la cancelleria del Tribunale un documento datato 6 maggio 2015, nel quale commentava taluni «documenti scritti ricevuti recentemente», ossia un messaggio di posta elettronica del 16 maggio 2014 inviatole dal comitato del personale, un messaggio di posta elettronica dell’EFSA, del 19 novembre 2014, inviato al ministero dell’Interno del Land della Sassonia e la domanda iniziale di accesso ai messaggi di posta elettronica scambiati tra la sig.ra K. e l’ILSI, presentata dalla PAN Europe, in data 25 settembre 2013.

19      Infine, con lettera del 29 giugno 2016, registrata presso la cancelleria del Tribunale in pari data, la ricorrente ha trasmesso a quest’ultimo vari «elementi di prova ricevuti recentemente».

20      L’EFSA ha presentato, anzitutto, un controricorso, registrato presso la cancelleria del Tribunale l’11 settembre 2014, successivamente, osservazioni relative alla memoria complementare al ricorso, registrate presso la cancelleria del Tribunale il 22 ottobre 2014, quindi, una controreplica, registrata presso la cancelleria del Tribunale il 26 febbraio 2015, e, infine, osservazioni, registrate presso la cancelleria del Tribunale il 12 giugno 2015, sulle summenzionate osservazioni della ricorrente del 6 maggio 2015.

21      L’EFSA chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere la memoria complementare al ricorso in quanto irricevibile;

–        respingere le osservazioni della ricorrente del 6 maggio 2015 in quanto irricevibili;

–        respingere il ricorso in quanto irricevibile;

–        in subordine, respingere il ricorso in quanto irricevibile, tenendo conto della memoria complementare al ricorso;

–        in ulteriore subordine, respingere il ricorso in quanto infondato;

–        condannare la ricorrente alle spese, incluse quelle connesse ai capi terzo e quarto delle conclusioni che sono stati ritirati.

 In diritto

 Sulla ricevibilità della memoria complementare al ricorso

22      L’EFSA contesta la ricevibilità della memoria complementare al ricorso per il motivo che la facoltà di depositare una siffatta memoria non è prevista all’articolo 47, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale del 2 maggio 1991. In subordine, l’EFSA sostiene che detta memoria contiene, in ogni caso, numerosi nuovi elementi irricevibili, ossia nuove conclusioni, l’estensione delle conclusioni iniziali e l’esposizione di nuovi motivi di fatto e di diritto.

23      Occorre rilevare che, nella sentenza del 29 febbraio 1996, Lopes/Corte di giustizia (T‑547/93, EU:T:1996:27, punto 39), il Tribunale ha dichiarato che il deposito di un atto introduttivo di un ricorso in una versione modificata nel merito non era previsto dal regolamento di procedura del 2 maggio 1991 e che un siffatto documento, pertanto, non poteva essere inserito nel fascicolo.

24      Sebbene, nel caso di specie, non sia oggetto di contestazione che la memoria complementare al ricorso è stata presentata prima della scadenza del termine di ricorso, in data 8 settembre 2014, per quanto attiene alla decisione dell’EFSA del 27 giugno 2014, detta memoria modifica tuttavia l’oggetto stesso della controversia, formulando, per la prima volta, nei suoi nuovi capi delle conclusioni, non soltanto una domanda di proroga del contratto fino al 30 giugno 2017, ma altresì domande di annullamento dell’asserita decisione del 16 aprile 2014 e della decisione del 27 giugno 2014, mentre quest’ultima non è stata neppure presa in considerazione nei differenti capi delle conclusioni dell’atto introduttivo del ricorso. La memoria complementare al ricorso, pertanto, dev’essere respinta in quanto irricevibile.

25      Infatti, l’articolo 21 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e l’articolo 44, paragrafo 1, lettere c) e d), del regolamento di procedura del 2 maggio 1991 non possono essere interpretati nel senso che autorizzano la ricorrente, nel caso di specie, a investire il Tribunale di nuove conclusioni al fine di trasformare un ricorso manifestamente irricevibile, in quanto, come risulta dai punti da 32 a 50 infra, esso conteneva unicamente domande di ingiunzione e di dichiarazione, in un ricorso ricevibile, modificando l’oggetto della controversia quale definito nell’atto introduttivo del ricorso, sia pure prima della scadenza del termine di ricorso.

26      Vero è che l’articolo 48, paragrafo 2, del regolamento di procedura del 2 maggio 1991, che ammette la deduzione di motivi nuovi in corso di causa nei limiti in cui tali motivi si basano su elementi di diritto e di fatto emersi durante il procedimento, può essere applicato, in taluni casi, alla modifica delle conclusioni (v., in tal senso, sentenza del 1o aprile 2009, Valero Jordana/Commissione, T‑385/04, EU:T:2009:97, punti 76 e 77). Tale ipotesi ricorre in particolare quando la decisione controversa è sostituita, nel corso del giudizio, da una decisione avente lo stesso oggetto, la quale dev’essere allora considerata un elemento nuovo che consente al ricorrente di adeguare le sue conclusioni (ordinanza del 21 settembre 2011, Internationaler Hilfsfonds/Commissione, T‑141/05 RENV, EU:T:2011:503, punto 34).

27      Tuttavia, in assenza di elementi di diritto e di fatto emersi durante il procedimento, solo i capi delle conclusioni formulati nell’atto introduttivo del giudizio possono essere presi in considerazione, pena la modifica dell’oggetto della controversia quale delimitato tassativamente in tale atto, cosicché la fondatezza del ricorso dev’essere valutata unicamente alla luce delle domande contenute in detto atto introduttivo (v. sentenza del 26 ottobre 2010, Germania/Commissione, T‑236/07, EU:T:2010:451, punti 27 e 28 e giurisprudenza ivi citata).

28      Orbene, nel caso di specie, è pacifico che la ricorrente non fonda le sue nuove conclusioni su elementi di diritto e di fatto che siano emersi durante il procedimento, più precisamente tra la data di deposito dell’atto introduttivo del ricorso, il 30 giugno 2014, e quella di deposito della memoria complementare al ricorso, il 4 settembre 2014.

29      Pertanto, la memoria complementare al ricorso dev’essere respinta in quanto irricevibile.

 Sulla ricevibilità del ricorso

30      L’EFSA sostiene che le conclusioni presentate nell’atto introduttivo del ricorso sono manifestamente irricevibili, in quanto volte ad ottenere che il Tribunale proceda a dichiarazioni e rivolga ingiunzioni all’EFSA.

31      In via preliminare, va rilevato che nella replica la ricorrente ha dichiarato di rinunciare ai capi terzo e quarto delle conclusioni dell’atto introduttivo del ricorso, relativi alla controversia che la vedeva contrapposta al comitato del personale, cosicché ormai occorre una pronuncia soltanto rispetto ai capi primo e secondo delle conclusioni, relativi alla mancata proroga del contratto di distacco, e ai capi quinto e sesto delle conclusioni, relativi alla domanda di accesso ai documenti.

 Sulla ricevibilità delle conclusioni relative alla mancata proroga del contratto

–       Sulla ricevibilità del primo capo delle conclusioni dell’atto introduttivo del ricorso

32      Con il primo capo delle conclusioni, come formulato nell’atto introduttivo del ricorso, la ricorrente chiede al Tribunale di prorogare il suo contratto fino al 30 giugno 2015. Nella replica la ricorrente chiede che il Tribunale decida che il suo contratto sia prorogato fino al 30 giugno 2017 e, in subordine, che l’EFSA adotti una nuova decisione riguardo al suo distacco tenendo conto dell’interpretazione del Tribunale.

33      L’EFSA sostiene che il Tribunale non può rivolgerle ingiunzioni, neanche nell’eventualità dell’annullamento di un atto giuridico, nel caso di specie dell’annullamento dell’asserita decisione del 16 aprile 2014, che implicherebbe la proroga del distacco della ricorrente.

34      È sufficiente rilevare che, con il capo delle conclusioni di cui trattasi, la ricorrente chiede al Tribunale di sostituirsi all’EFSA o di rivolgere ingiunzioni a quest’ultima, il che esula manifestamente dalle sue competenze nell’ambito del controllo di legittimità fondato sull’articolo 263 TFUE. Tale limitazione del controllo di legittimità vale per tutti i settori di contenzioso che il Tribunale è competente a conoscere (v., in tal senso, sentenza dell’8 ottobre 2008, Agrar-Invest-Tatschl/Commissione, T‑51/07, EU:T:2008:420, punti 27 e 28 nonché giurisprudenza ivi citata), e dunque anche in materia di distacco di esperti nazionali.

35      Occorre pertanto concludere che la ricorrente non è legittimata a chiedere al Tribunale di prorogare il suo contratto fino al 30 giugno 2015 né, a fortiori, fino al 30 giugno 2017, come ha chiesto nelle conclusioni della replica, e neppure di ordinare all’EFSA di decidere una siffatta proroga.

–       Sulla ricevibilità del secondo capo delle conclusioni dell’atto introduttivo del ricorso

36      Con il secondo capo delle conclusioni, la ricorrente chiede al Tribunale di dichiarare che la cessazione del suo contratto, «più precisamente la decisione dell’EFSA (…) del 16 aprile 2014» è viziata da illegittimità. Nella replica la ricorrente chiede, per la prima volta, al Tribunale di «annullare» detta «decisione» e di dichiarare che la decisione del 27 giugno 2014 «è nulla».

37      Anzitutto, occorre ricordare che è stato ripetutamente dichiarato che, come correttamente rilevato dall’EFSA, nell’ambito del controllo di legittimità fondato sull’articolo 263 TFUE, domande miranti unicamente ad ottenere che siano accertati aspetti di fatto o di diritto senza contenere una domanda di annullamento non possono, di per se stesse, costituire domande valide (v., in tal senso, sentenza dell’11 luglio 1996, Bernardi/Parlamento, T‑146/95, EU:T:1996:105, punto 23).

38      La ricorrente sostiene, richiamando l’articolo 2 TUE, il quale stabilisce che l’Unione si fonda sui valori dello Stato di diritto, che deve esistere un mezzo di ricorso laddove sussista un diritto. La ricorrente asserisce di disporre di un diritto al rinnovo del suo contratto, fondato sul «divieto di arbitrarietà e di accordi contrari all’ordine pubblico nel diritto tedesco», nonché sui principi di uguaglianza e dello Stato di diritto garantiti tanto dal Trattato UE quanto dalla giurisprudenza del Bundesverfassungsgericht (Corte costituzionale tedesca). Da tale presunto diritto soggettivo al rinnovo del distacco discenderebbe ipso iure il diritto per la ricorrente di agire dinanzi al Tribunale.

39      Secondo la ricorrente, il Tribunale, in ragione della sussistenza di tale presunto diritto al rinnovo del suo contratto, deve dunque accogliere la sua «domanda di pronuncia giurisdizionale» oppure interpretare e riformulare il secondo capo delle conclusioni dell’atto introduttivo del ricorso in modo che esso sia ricevibile nel contesto del ricorso di annullamento, come previsto dall’articolo 263 TFUE.

40      L’EFSA sostiene invece che l’assenza di mezzi di ricorso non può giustificare una modifica nel sistema delle procedure stabilite dal Trattato, contrariamente a ciò che conclude la ricorrente quando afferma che deve esistere un mezzo di ricorso laddove sussista un diritto.

41      Occorre ricordare che la mancanza eventuale di mezzi di ricorso non può in nessun caso giustificare una modifica, per mezzo di un’interpretazione giurisdizionale, del sistema dei rimedi giuridici e dei procedimenti istituito dal Trattato FUE (v., in tal senso, ordinanza del 29 aprile 2002, Bactria/Commissione, T‑339/00, EU:T:2002:107, punto 54). A ciò si aggiunge che, nel caso di specie, nulla impediva alla ricorrente di chiedere l’annullamento delle decisioni contestate ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE.

42      Peraltro, è vero che il giudice dell’Unione deve interpretare i motivi di un ricorrente alla luce della loro sostanza anziché della loro qualificazione giuridica, a prescindere da ogni questione di natura terminologica, ma ciò a condizione che i motivi dedotti emergano dal ricorso con sufficiente nitidezza, chiarezza e precisione, per consentire al convenuto di preparare la sua difesa e al Tribunale di statuire sul ricorso (v., in tal senso, sentenza del 24 febbraio 2000, ADT Projekt/Commissione, T‑145/98, EU:T:2000:54, punti 66 e 67).

43      Gli elementi essenziali di fatto e di diritto sui quali un ricorso si basa devono emergere in modo coerente e comprensibile dal testo del ricorso stesso e le conclusioni di quest’ultimo devono essere formulate in modo inequivoco al fine di evitare che il giudice dell’Unione statuisca ultra petita ovvero ometta di pronunciarsi su una censura (sentenza del 10 gennaio 2008, Commissione/Finlandia, C‑387/06, non pubblicata, EU:C:2008:5, punto 14).

44      In altri termini, un ricorrente non può obbligare il Tribunale a basarsi su congetture riguardo ai ragionamenti e alle circostanze precise – di fatto e di diritto – che potrebbero aver legittimato le sue contestazioni. È proprio una situazione di questo tipo, fonte di incertezza del diritto e incompatibile con il principio della corretta amministrazione della giustizia, che l’articolo 44, paragrafo 1, del regolamento di procedura del 2 maggio 1991 intende evitare, richiedendo che l’atto introduttivo del ricorso indichi l’oggetto della controversia nonché le conclusioni e contenga l’esposizione sommaria dei motivi dedotti (v., in tal senso, ordinanza del 19 maggio 2008, TFI/Commissione, T‑144/04, EU:T:2008:155, punti 56 e 57).

45      Nel caso di specie, come correttamente affermato dall’EFSA, l’argomento della ricorrente appare confuso. La ricorrente esprime la propria posizione in termini perlomeno imprecisi, richiamando l’articolo 263 TFUE e la decisione del 27 giugno 2014 senza, tuttavia, come del resto rilevato dal presidente del Tribunale nell’ordinanza del 7 luglio 2014, Mayer/EFSA (T‑493/14 R, non pubblicata, EU:T:2014:617, punto 29), formulare la benché minima domanda di annullamento dell’asserita decisione del 16 aprile 2014 o della decisione del 27 giugno 2014 nelle proprie conclusioni, mentre l’oggetto di queste ultime non può più essere modificato nella fase della replica in assenza di elementi di diritto o di fatto che siano emersi durante il procedimento.

46      Sulla base di questi soli motivi, i capi delle conclusioni relativi alla mancata proroga del contratto devono essere respinti in quanto irricevibili.

 Sulla ricevibilità delle conclusioni relative all’accesso ai documenti

47      Con i capi quinto e sesto delle conclusioni dell’atto introduttivo del ricorso, la ricorrente chiede esplicitamente al Tribunale di imporre all’EFSA di concederle l’accesso a tutti i messaggi di posta elettronica scambiati tra la sig.ra K. e l’ILSI o, in subordine, di concedere l’accesso a detti messaggi di posta elettronica a un terzo designato dal Tribunale. Con i capi quinto, sesto e decimo delle conclusioni della replica, la ricorrente chiede, inoltre, che le sia concesso, in subordine, l’accesso parziale ai summenzionati messaggi di posta elettronica, che sia annullata la decisione del 27 giugno 2014 nella parte che riguarda il diniego di accesso ai documenti e che sia concesso al Tribunale, ad un terzo designato da quest’ultimo, l’accesso a detti messaggi di posta elettronica.

48      L’EFSA sostiene che tali capi delle conclusioni sono irricevibili, poiché il Tribunale non è competente a rivolgerle ingiunzioni nel contesto di un ricorso di annullamento.

49      Come rilevato al precedente punto 34, il Tribunale non può rivolgere ingiunzioni alle istituzioni o sostituirsi a queste ultime nell’ambito del controllo di legittimità da esso esercitato. Pertanto, le conclusioni volte ad ottenere l’accesso ai summenzionati documenti devono essere respinte, per questi soli motivi, in quanto irricevibili. Peraltro, le conclusioni della replica, nella misura in cui hanno, per la prima volta, ad oggetto l’annullamento della decisione di diniego, del 27 giugno 2014, opposta alla domanda di accesso ai summenzionati documenti, devono essere parimenti respinte, poiché le conclusioni enunciate nell’atto introduttivo del ricorso non possono più essere modificate nella fase della replica in assenza di elementi di diritto o di fatto che siano emersi durante il procedimento.

50      Alla luce del complesso delle suesposte considerazioni, il ricorso dev’essere respinto in toto in quanto irricevibile, senza che occorra, quindi, statuire sulla ricevibilità delle osservazioni della ricorrente, segnatamente di quelle del 6 maggio 2015 e del 29 giugno 2016, aventi lo scopo di sviluppare e avvalorare i motivi dedotti a sostegno dei differenti capi delle conclusioni dichiarati irricevibili.

 Spese

51      Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

52      Per quanto attiene ai capi terzo e quarto delle conclusioni dell’atto introduttivo del ricorso, relativi al comitato del personale dell’EFSA, che sono stati oggetto di rinuncia, va ricordato che l’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di procedura prevede che la parte che rinuncia agli atti è condannata alle spese se l’altra parte conclude in tal senso nelle sue osservazioni sulla rinuncia agli atti. Ai sensi del paragrafo 2 del medesimo articolo, su domanda della parte che rinuncia agli atti, le spese sono poste a carico dell’altra parte se ciò appare giustificato dal comportamento di quest’ultima.

53      La ricorrente ritiene che l’EFSA debba sopportare le spese relative ai capi delle conclusioni a cui la stessa ricorrente ha rinunciato, in ragione del «comportamento criticabile» dell’EFSA nei suoi confronti.

54      Il Tribunale considera tuttavia che i capi terzo e quarto delle conclusioni dell’atto introduttivo del ricorso fossero, in ogni caso, manifestamente irricevibili, in quanto non contenevano alcuna domanda di annullamento, ma consistevano in domande di ingiunzione e di dichiarazione, cosicché non è possibile concludere che l’atteggiamento dell’EFSA giustifica che quest’ultima sopporti, ai sensi dell’articolo 136, paragrafo 2, del regolamento di procedura, le spese attinenti a tali capi delle conclusioni.

55      La ricorrente chiede inoltre al Tribunale di applicare, direttamente o per analogia, l’articolo 88 del regolamento di procedura del 2 maggio 1991, ai sensi del quale, nelle cause tra l’Unione e i suoi dipendenti, le spese sostenute dalle istituzioni restano a loro carico. La ricorrente sostiene che tale disposizione vale anche per quanto concerne gli esperti nazionali distaccati.

56      In proposito, è sufficiente ricordare che secondo la giurisprudenza gli esperti nazionali distaccati presso un’istituzione o un organo dell’Unione non sono «agenti» ai sensi dell’articolo 270 TFUE (v., in tal senso, ordinanza del 9 ottobre 2006, Gualtieri/Commissione, F‑53/06, EU:F:2006:100, punti 21 e 22) e che è stato dichiarato che il regime specifico di cui all’articolo 88 del regolamento di procedura del 2 maggio 1991 non era loro applicabile (v., in tal senso, sentenza del 10 settembre 2008, Gualtieri/Commissione, T‑284/06, non pubblicata, EU:T:2008:335, punto 47).

57      Poiché la ricorrente è rimasta soccombente, occorre condannarla alle spese, conformemente alla domanda dell’EFSA, incluse quelle sostenute dalle parti nell’ambito del procedimento sommario.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Prima Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

2)      La sig.ra Ingrid Alice Mayer è condannata alle spese, comprese quelle relative al procedimento sommario.

Kanninen

Pelikánová

Buttigieg

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 17 febbraio 2017.

Firme


Indice


Fatti

Procedimento e conclusioni delle parti

In diritto

Sulla ricevibilità della memoria complementare al ricorso

Sulla ricevibilità del ricorso

Sulla ricevibilità delle conclusioni relative alla mancata proroga del contratto

– Sulla ricevibilità del primo capo delle conclusioni dell’atto introduttivo del ricorso

– Sulla ricevibilità del secondo capo delle conclusioni dell ’atto introduttivo del ricorso

Sulla ricevibilità delle conclusioni relative all ’accesso ai documenti

Spese


* Lingua processuale: il tedesco.