Language of document : ECLI:EU:T:2014:865

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)

10 ottobre 2014

Causa T‑444/13 P

Agenzia europea per i medicinali (EMA)

contro

BU

«Impugnazione – Funzione pubblica – Agenti temporanei – Contratto a tempo determinato – Decisione di non rinnovo – Competenza del Tribunale della funzione pubblica – Articolo 8, primo comma, del RAA – Dovere di sollecitudine»

Oggetto: Impugnazione volta ad ottenere l’annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Terza Sezione) del 26 giugno 2013, BU/EMA (F‑135/11, F‑51/12 e F‑110/12, Racc. FP, EU:F:2013:93).

Decisione: L’impugnazione è respinta. L’Agenzia europea per i medicinali (EMA) è condannata a farsi carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dal Sig. BU nell’ambito del presente giudizio.

Massime

Funzionari – Agenti temporanei – Assunzione – Rinnovo di un contratto a tempo determinato – Potere discrezionale dell’amministrazione – Sindacato giurisdizionale – Limiti

(Regime applicabile agli altri agenti, art. 8)

La possibilità di rinnovare un contratto di agente temporaneo costituisce una mera facoltà rimessa alla discrezione dell’autorità competente, dato che le istituzioni dispongono di un ampio potere discrezionale nell’organizzare i loro servizi in funzione dei compiti loro affidati e nell’assegnare il personale a loro disposizione in base ai suddetti compiti, a condizione che siffatta assegnazione venga effettuata nell’interesse del servizio.

L’autorità competente, quando adotta decisioni relative alla situazione di un agente, è tenuta a prendere in considerazione tutti gli elementi che possano influenzare la sua decisione, vale a dire non soltanto l’interesse del servizio, ma anche, in particolare, quello dell’agente interessato. Ciò risulta infatti dal dovere di sollecitudine dell’amministrazione, il quale rispecchia l’equilibrio dei diritti e degli obblighi reciproci che lo Statuto e, per analogia, il Regime applicabile agli altri agenti hanno creato nei rapporti tra la pubblica autorità e i suoi agenti.

In ogni caso, tenuto conto dell’ampio potere discrezionale spettante alle istituzioni in tale contesto, il controllo del giudice è limitato alla verifica dell’assenza di errori manifesti o di sviamento di potere.

(v. punto 28)

Riferimento:

Corte: sentenza del 29 giugno 1994, Klinke/Corte di giustizia, C‑298/93 P, Racc., EU:C:1994:273, punto 38

Tribunale: sentenze del 18 aprile 1996, Kyrpitsis/CES, T‑13/95, Racc. FP, EU:T:1996:50, punto 52; del 15 ottobre 2008, Potamianos/Commissione, T‑160/04, Racc. FP, EU:T:2008:438, punto 30, e dell’8 settembre 2009, ETF/Landgren, T‑404/06 P, Racc., EU:T:2009:313, punto 162, e la giurisprudenza citata