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SENTENZA DELLA CORTE (Settima Sezione)

9 luglio 2020 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Unione doganale – Codice doganale comunitario – Articolo 32, paragrafo 1, lettera c) – Regolamento (CEE) n. 2454/93 – Articolo 157, paragrafo 2, articolo 158, paragrafo 3, e articolo 160 – Determinazione del valore in dogana – Rettifica – Corrispettivi relativi alle merci da valutare – Corrispettivi che costituiscono una “condizione della vendita” delle merci da valutare – Corrispettivi versati dall’acquirente alla propria società controllante come contropartita della fornitura del know how necessario alla fabbricazione di prodotti finiti – Merci acquistate presso terzi e che costituiscono componenti da incorporare nei prodotti concessi in licenza»

Nella causa C‑76/19,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Varhoven administrativen sad (Corte suprema amministrativa, Bulgaria), con decisione del 25 ottobre 2018, pervenuta in cancelleria il 31 gennaio 2019, nel procedimento

Direktor na Teritorialna direktsiya Yugozapadna Agentsiya «Mitnitsi», già Nachalnik na Mitnitsa Aerogara Sofia,

contro

«Curtis Balkan» EOOD,

LA CORTE (Settima Sezione),

composta da P.G. Xuereb, presidente di sezione, T. von Danwitz e A. Kumin (relatore), giudici,

avvocato generale: P. Pikamäe

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

–        per il Direktor na Teritorialna direktsiya Yugozapadna Agentsiya «Mitnitsi», già Nachalnik na Mitnitsa Aerogara Sofia, da M. Metodiev, in qualità di agente;

–        per il governo bulgaro, da E. Petranova e L. Zaharieva, in qualità di agenti;

–        per il governo spagnolo, da S. Jiménez García e M.J. García-Valdecasas Dorrego, in qualità di agenti;

–        per la Commissione europea, da M. Kocjan, Y. Marinova e F. Clotuche-Duvieusart, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale riguarda l’interpretazione degli articoli 157, paragrafo 2, 158, paragrafo 3, e 160 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU 1993, L 253, pag. 1).

2        Questa domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra il Direktor na Teritorialna direktsiya Yugozapadna Agentsiya «Mitnitsi» (direttore della direzione territoriale sud-ovest dell’agenzia delle dogane, Bulgaria), già Nachalnik na Mitnitsa Aerogara Sofia (direttore della dogana dell’aeroporto di Sofia, Bulgaria), e la «Curtis Balkan» EOOD, riguardante la presa in considerazione dei corrispettivi pagati da quest’ultima alla propria società controllante in sede di determinazione del valore in dogana delle merci importate da fornitori terzi.

 Contesto normativo

 Codice doganale

3        Ai sensi dell’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU 1992, L 302, pag. 1; in prosieguo: il «codice doganale»):

«Il valore in dogana delle merci importate è il valore di transazione, cioè il prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci quando siano vendute per l’esportazione a destinazione del territorio doganale della Comunità, previa eventuale rettifica effettuata conformemente agli articoli 32 e 33 (…)

(...)».                  

4        L’articolo 32 del codice doganale stabilisce quanto segue:

«1.      Per determinare il valore in dogana ai sensi dell’articolo 29 si addizionano al prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci importate:

(...)

c)      i corrispettivi e i diritti di licenza relativi alle merci da valutare, che il compratore è tenuto a pagare, direttamente o indirettamente, come condizione della vendita delle merci da valutare, nella misura in cui detti corrispettivi e diritti di licenza non siano stati inclusi nel prezzo effettivamente pagato o da pagare;

(...)

2.      Ogni elemento che venga aggiunto ai sensi del presente articolo al prezzo effettivamente pagato o da pagare è basato esclusivamente su dati oggettivi e quantificabili.

3.      Per la determinazione del valore in dogana, nessun elemento è aggiunto al prezzo effettivamente pagato o da pagare, fatti salvi quelli previsti dal presente articolo.

(...)».

 Regolamento n. 2454/93

5        A norma dell’articolo 143, paragrafo 1, lettera e), del regolamento n. 2454/93, due o più persone si considerano legate se l’una controlla direttamente o indirettamente l’altra.

6        L’articolo 157 del medesimo regolamento dispone quanto segue:

«1.      Ai fini dell’articolo 32, paragrafo 1, lettera c), del codice, per corrispettivi e diritti di licenza, si intende, in particolare, il pagamento per l’uso di diritti inerenti:

–        alla fabbricazione delle merci importate (in particolare brevetti, progetti, modelli e “know-how” per la fabbricazione);

–        alla vendita per l’esportazione della merce importata (in particolare marchi commerciali o di fabbrica e modelli depositati);

–        all’impiego e alla rivendita delle merci importate (in particolare diritti d’autore e procedimento di produzione incorporati in modo inscindibile nelle merci importate).

2.      Indipendentemente dai casi di cui all’articolo 32, paragrafo 5, del codice, quando si determina il valore in dogana di merci importate in conformità delle disposizioni dell’articolo 29 del codice si deve aggiungere un corrispettivo o un diritto di licenza al prezzo effettivamente pagato o pagabile soltanto se tale pagamento:

–        si riferisce alle merci oggetto della valutazione, e

–        costituisce una condizione di vendita delle merci in causa».

7        Ai sensi dell’articolo 158 di detto regolamento:

«1.      Quando le merci importate sono solo un elemento o un componente di merci fabbricate nella Comunità, il prezzo effettivamente pagato o pagabile dev’essere opportunamente corretto solo se il corrispettivo o il diritto di licenza si riferisce a tali merci.

(...)

3.      Se i corrispettivi e i diritti di licenza si riferiscono in parte alle merci importate e in parte ad altri elementi o componenti aggiunti alle merci successivamente alla loro importazione, oppure ad attività o servizi svolti successivamente all’importazione, si effettua l’opportuna ripartizione, basandosi solo su dati obiettivi e quantificabili, in conformità della nota interpretativa figurante nell’allegato 23 e relativa all’articolo 32, paragrafo 2 del codice».

8        L’articolo 160 del regolamento n. 2454/93 stabilisce che:

«Qualora l’acquirente paghi un corrispettivo o un diritto di licenza a un terzo, le condizioni previste dall’articolo 157, paragrafo 2 si considerano soddisfatte solo se il venditore o una persona ad esso legata chiede all’acquirente di effettuare tale pagamento».

9        L’articolo 161 del medesimo regolamento dispone quanto segue:

«Quando il metodo di calcolo dell’ammontare di un corrispettivo o di un diritto di licenza si basa sul prezzo delle merci importate, salvo prova contraria si presume che il pagamento di tale corrispettivo o diritto di licenza si riferisca alle merci oggetto della valutazione.

Tuttavia, il pagamento del corrispettivo o del diritto di licenza, può riferirsi alle merci oggetto della valutazione quando l’ammontare di tale corrispettivo o diritto di licenza venga calcolato senza tener conto del prezzo delle merci importate».

10      La nota interpretativa in materia di valore in dogana riguardante l’articolo 32, paragrafo 2, del codice doganale, che figura all’allegato 23 del regolamento n. 2454/93, prevede quanto segue:

«In mancanza di dati oggettivi e quantificabili sugli elementi da aggiungere conformemente alle disposizioni dell’articolo 32, il valore di transazione non può essere determinato applicando le disposizioni dell’articolo 29. Potrebbe verificarsi ad esempio, il caso seguente: un corrispettivo viene versato sulla base del prezzo di vendita, nel paese d’importazione, di un litro di un determinato prodotto, in precedenza importato al kg e trasformato in soluzione dopo l’importazione. Se il corrispettivo si basa, in parte, sulle merci importate e in parte su altri elementi che con tali merci non hanno alcun rapporto (ad esempio, quando le merci importate sono mescolate con ingredienti di origine nazionale e non possono più essere identificate separatamente, oppure nel caso in cui l’imposta non possa essere distinta da speciali accordi finanziari conclusi tra il compratore e il venditore), sarebbe inappropriato cercare di aggiungere un elemento corrispondente a detto corrispettivo. Tuttavia, se l’importo del corrispettivo si basa unicamente sulle merci importate e può essere facilmente quantificato, si può aggiungere un elemento al prezzo effettivamente pagato o da pagare».

11      La nota interpretativa riferita all’articolo 143, paragrafo 1, lettera e), del regolamento n. 2454/93, enuncia quanto segue:

«Si considera che una persona ne controlli un’altra quando la prima sia in grado di esercitare, di diritto o di fatto, un potere di costrizione o di orientamento sulla seconda».

 Commenti del comitato del codice doganale

12      Il commento n. 3 del comitato del codice doganale (sezione del valore in dogana) di cui all’articolo 247 bis di tale codice (in prosieguo: il «comitato del codice doganale»), relativo all’incidenza dei corrispettivi e dei diritti di licenza sul valore in dogana, recita come segue:

«(...)

8.      La necessità di esaminare l’incidenza sul valore in dogana dei corrispettivi e dei diritti di licenza è evidente quando le merci importate costituiscono esse stesse [l’]oggetto dell’accordo di licenza (ad esempio, quando rappresentano il prodotto oggetto della licenza). Tale necessità comunque si ha anche quando le merci importate costituiscono ingredienti o elementi costitutivi del prodotto oggetto della licenza o quando le merci importate (ad esempio gli impianti industriali o i macchinari specializzati per una certa produzione) servono esse stesse a produrre o fabbricare i prodotti oggetto della licenza.

9.      Il “know-how” fornito in base ad un accordo di licenza comporta spesso la fornitura di disegni, ricette, formule e istruzioni di base circa il modo di usare il prodotto oggetto della licenza. Quando tale know-how si riferisce alle merci importate, ogni corrispettivo o diritto di licenza pagato in relazione a detto know-how deve essere preso in considerazione ai fini della sua inclusione nel valore in dogana. Tuttavia, alcuni accordi di licenza (ad esempio nel settore del “franchising”) comportano la fornitura di servizi come la formazione del personale del beneficiario della licenza nella fabbricazione del prodotto oggetto della licenza o nell’uso del macchinario e degli impianti. Si può avere anche assistenza tecnica nei settori del management, dell’amministrazione, del marketing, della contabilità, ecc. In casi del genere il pagamento dei corrispettivi o dei diritti di licenza per questi servizi non può essere preso in considerazione ai fini dell’inclusione nel valore in dogana.

(...)

 Corrispettivi e diritti di licenza relativi alle merci da valutare

11.      Nel determinare se un dato corrispettivo riguarda le merci da valutare, il punto principale non è costituito da come è calcolato il corrispettivo stesso, bensì dalla ragione per cui quest’ultimo è pagato, vale a dire concretamente quale contropartita spetterà al beneficiario della licenza in cambio del pagamento effettuato (...). Quindi, qualora si tratti dell’importazione di un ingrediente o di un elemento costitutivo di una merce sotto licenza oppure di macchinari o impianti importati per la produzione di merci sotto licenza, il pagamento di un corrispettivo basato sul ricavato della vendita del prodotto sotto licenza può riguardare integralmente o parzialmente, o non riguardare affatto le merci importate.

 Corrispettivi e diritti di licenza pagati come condizione della vendita delle merci da valutare

12.      Il problema da risolvere è di verificare se il venditore è disposto a vendere le merci senza che siano pagati un corrispettivo o un diritto di licenza. La condizione può essere esplicita o implicita. Nella maggior parte dei casi viene specificato nell’accordo di licenza se la vendita delle merci importate sia subordinata o no al pagamento di un corrispettivo o di un diritto di licenza. Tuttavia, non è essenziale che questo sia così specificato.

13.      Quando le merci vengono acquistate da una persona e il corrispettivo oppure il diritto di licenza viene pagato ad un’altra, il pagamento può essere considerato nondimeno una condizione di vendita delle merci a determinate condizioni (si confronti al riguardo l’articolo 160 [del regolamento n. 2454/93]). (...)».

13      Il commento n. 11 del comitato del codice doganale (sezione del valore in dogana) sull’applicazione dell’articolo 32, paragrafo 1, lettera c), del codice doganale relativo ai diritti e ai corrispettivi pagati a un terzo ai sensi dell’articolo 160 del regolamento n. 2454/93, è formulato come segue:

«(...)

Anche se l’effettivo contratto di vendita concluso tra l’acquirente e il venditore non richiede esplicitamente che l’acquirente effettui il pagamento dei corrispettivi, il pagamento potrebbe essere una condizione implicita di vendita, se l’acquirente non fosse in grado di acquistare le merci dal venditore e se quest’ultimo non fosse disposto a venderle se l’acquirente non paga il corrispettivo al titolare della licenza.

(...)

Nel contesto dell’articolo 160 [del regolamento n. 2454/93] quando i corrispettivi sono pagati a un terzo che esercita direttamente o indirettamente il controllo sul produttore (e si possa pertanto concludere che le parti sono legate ai sensi dell’articolo 143 [di tale regolamento]), in tal caso tali pagamenti sono considerati una condizione di vendita. Ai sensi dell’allegato 23 [del medesimo regolamento] (...) “si considera che una persona ne controlli un’altra quando la prima sia in grado di esercitare, di diritto o di fatto, un potere di costrizione o di orientamento sulla seconda”.

Per determinare la presenza di un controllo devono essere esaminati i seguenti elementi:

–        il licenziante sceglie il produttore e lo impone all’acquirente;

–        esiste un contratto diretto di produzione tra il licenziante e il venditore;

–        il licenziante esercita, direttamente o indirettamente, un controllo di fatto sulla produzione (per quanto attiene ai centri di produzione e/o ai metodi di produzione);

–        il licenziante esercita, direttamente o indirettamente, un controllo di fatto sulla logistica e sulla consegna delle merci all’acquirente;

–        il licenziante decide a chi il produttore può vendere le merci o impone delle restrizioni per quanto concerne i potenziali acquirenti;

–        il licenziante fissa le condizioni del prezzo al quale il produttore/venditore vende le proprie merci o il prezzo al quale l’importatore/l’acquirente rivende le merci;

–        il licenziante ha il diritto di esaminare la contabilità del produttore o dell’acquirente;

–        il licenziante sceglie i metodi di produzione da utilizzare/fornisce dei modelli, ecc.[;]

–        il licenziante sceglie/limita i fornitori dei materiali/componenti;

–        il licenziante limita le quantità che il produttore può produrre;

–        il licenziante non autorizza l’acquirente a comprare direttamente dal produttore, ma attraverso il titolare del marchio (licenziante) che potrebbe agire anche come agente di acquisto dell’importatore;

–        il produttore non è autorizzato a produrre prodotti concorrenti (privi di licenza) in assenza del consenso del licenziante;

–        le merci fabbricate sono specifiche del licenziante (cioè nella loro concezione/nel loro design e con riguardo al marchio di fabbrica);

–        le caratteristiche delle merci e la tecnologia utilizzata sono definite dal licenziante.

Una combinazione di questi indicatori, che va al di là dei semplici controlli di qualità del licenziante, dimostra che esiste una relazione nel senso di cui all’articolo 143, paragrafo 1, lettera e), [del regolamento 2454/93], e che quindi il pagamento del corrispettivo sarebbe una condizione di vendita ai sensi dell’articolo 160 [di detto regolamento]».

 Procedimento principale e questioni pregiudiziali

14      La Curtis Balkan, società con sede in Bulgaria, è interamente controllata dalla Curtis Instruments Inc., società con sede negli Stati Uniti (in prosieguo: la «Curtis USA»). I rapporti giuridici tra queste società sono regolati, in particolare, da due contratti: un contratto di licenza di brevetto, stipulato il 1° febbraio 1996, e un contratto relativo alla prestazione di servizi di gestione, stipulato il 26 novembre 2002.

15      In forza del contratto di licenza di brevetto, la Curtis USA cede alla Curtis Balkan, a prezzo standard, kit per la fabbricazione di indicatori del livello di carburante e kit per la fabbricazione di regolatori di velocità ad alta frequenza, in base a una propria tecnologia brevettata. La Curtis Balkan ha il diritto di produrre, utilizzando questi componenti, e vendere, regolatori di velocità dei motori e componenti per veicoli elettrici, prodotti per i quali paga un corrispettivo del diritto d’uso del brevetto. Tale pagamento è effettuato con cadenza trimestrale, sulla base delle vendite trimestrali dei prodotti dichiarate. In base ad un emendamento del contratto, firmato il 1° settembre 2010, la Curtis USA riceve corrispettivi pari al 10% del prezzo netto di vendita dei prodotti indicati nel contratto e venduti dalla Curtis Balkan.

16      In conformità al contratto di prestazione di servizi, la Curtis USA si impegna, in particolare, a fornire alla Curtis Balkan l’attività operativa, ovvero di gestione, compresi il marketing, la pubblicità, l’elaborazione dei bilanci, il reporting finanziario, i sistemi informativi e le risorse umane, dietro pagamento di un canone mensile concordato.

17      Nel corso di un controllo delle dichiarazioni doganali effettuate dalla Curtis Balkan relative all’importazione di merci da paesi terzi nel periodo dal 1° gennaio 2012 al 31 maggio 2015, le autorità doganali bulgare hanno constatato che le merci importate, «parti e componenti», erano utilizzate dalla Curtis Balkan per la fabbricazione di prodotti per i quali tale società paga alla Curtis USA corrispettivi in base al contratto del 1° febbraio 1996. È stato inoltre constatato che il valore in dogana dichiarato delle merci importate non comprendeva tali corrispettivi.

18      In questo contesto, sono state fornite spiegazioni sia dalla Curtis USA che dalla Curtis Balkan, da cui è emerso, in particolare, che la Curtis USA controlla l’intera filiera produttiva, dalla negoziazione e acquisizione centralizzata dei componenti necessari alla produzione fino alla vendita dei prodotti finiti. I componenti incorporati nei prodotti sono fabbricati secondo le specifiche imposte dalla Curtis USA e sono progettati appositamente per questi prodotti. Inoltre, la selezione di un altro fornitore deve essere approvata dalla Curtis USA. Tuttavia, per qualsiasi ordine di valore non superiore a 100 000 dollari statunitensi (USD) (circa EUR 85 000), non è richiesta la notifica alla Curtis USA o l’approvazione da parte di quest’ultima.

19      Con decisione del 28 aprile 2016, il direttore della dogana dell’aeroporto di Sofia ha rivisto il valore in dogana dichiarato per tutte le dichiarazioni doganali esaminate, includendovi i corrispettivi da lui ritenuti dovuti ai sensi dell’articolo 32, paragrafo 1, lettera c), del codice doganale e dell’articolo 157 del regolamento n. 2454/93, in combinato disposto con l’articolo 158, paragrafi 1 e 3, e con l’articolo 160 di tale regolamento.

20      La Curtis Balkan ha contestato tale decisione con ricorso amministrativo. A sostegno del proprio ricorso, tale società ha presentato lettere di fornitori volte a dimostrare che i prezzi delle merci ordinate dalla Curtis Balkan presso gli stessi non dipendevano dai corrispettivi da essa pagati alla Curtis USA e che quest’ultima non era in grado di dirigere o limitare le attività di tali fornitori.

21      Con decisione del 21 giugno 2016, l’autorità doganale competente ha respinto il ricorso amministrativo della Curtis Balkan.

22      La Curtis Balkan ha impugnato la decisione del 28 aprile 2016, quale confermata dalla decisione del 21 giugno 2016, dinanzi all’Administrativen sad – Sofia grad (Tribunale amministrativo della città di Sofia, Bulgaria). Nell’ambito di tale procedimento, su richiesta di tale società, è stata ordinata una perizia dalla quale è emerso che il valore delle dichiarazioni doganali di cui trattasi nel procedimento principale non superava la soglia di USD 100 000, entro la quale tale società gode di autonomia operativa nell’ordinare le merci.

23      Con sentenza dell’8 febbraio 2018, l’Administrativen sad – Sofia grad (Tribunale amministrativo della città di Sofia) ha annullato la decisione del 28 aprile 2016, quale confermata dalla decisione del 21 giugno 2016, in quanto non erano soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 157, paragrafo 2, del regolamento n. 2454/93 per aggiungere al valore contrattuale delle merci importate il valore dei corrispettivi pagati.

24      Infatti, per quanto riguarda la prima condizione prevista da tale disposizione, secondo la quale il pagamento dei corrispettivi deve riferirsi alle merci da valutare, tale giudice ha ritenuto che le merci di cui trattasi nel procedimento principale non rientrassero nel contratto di licenza di brevetto. In particolare, non sarebbe stato provato che specifici processi di produzione o un know-how di cui la Curtis USA detiene i diritti fossero stati inscindibilmente incorporati in queste merci.

25      Quanto alla seconda condizione, in base alla quale il pagamento di corrispettivi deve costituire una condizione di vendita delle merci importate, non sarebbe stato neanche provato, secondo tale giudice, che i fornitori avessero preteso dalla Curtis Balkan che essa versasse corrispettivi alla Curtis USA. In particolare, non sarebbe stata dimostrata l’esistenza, tra quest’ultima società e i fornitori, di una qualsiasi relazione che consenta di supporre che la prima eserciti su questi ultimi un controllo indiretto. Inoltre, tali fornitori negherebbero categoricamente l’esistenza di una tale relazione.

26      Il direttore della dogana dell’aeroporto di Sofia ha impugnato la sentenza dell’Administrativen sad – Sofia grad (Tribunale amministrativo della città di Sofia) dinanzi al Varhoven administrativen sad (Corte suprema amministrativa, Bulgaria).

27      Il direttore della dogana dell’aeroporto di Sofia sostiene che esiste una relazione tra i corrispettivi e le merci da valutare, nella misura in cui queste ultime costituiscono componenti utilizzati per la fabbricazione dei prodotti oggetto di licenza e tali componenti sono certificati in relazione ai requisiti di qualità dei prodotti finiti. Inoltre, i corrispettivi sarebbero una condizione di vendita delle merci importate in quanto, nella selezione dei fornitori, si terrebbe conto dei requisiti tecnici che le merci importate devono soddisfare, requisiti stabiliti dai dipartimenti di ingegneria del centro di progettazione della Curtis USA.

28      Per quanto riguarda il fatto che le merci da valutare erano state acquistate da fornitori distinti dalla società a cui erano stati pagati i corrispettivi, il direttore della dogana dell’aeroporto di Sofia ritiene che l’articolo 160 del regolamento n. 2454/93, che fa riferimento a tale ipotesi, sia applicabile, in quanto la Curtis USA esercita un controllo indiretto sui produttori. Infatti, il licenziante selezionerebbe i produttori e imporrebbe loro delle specifiche, esercitando pertanto un controllo effettivo diretto o indiretto sul processo di produzione.

29      Inoltre, poiché le merci importate sono solo componenti di prodotti finiti e i corrispettivi si riferiscono, in parte, alle merci importate e, in parte, ad altri componenti aggiunti alle merci successivamente alla loro importazione, e ad attività e servizi svolti successivamente all’importazione, il direttore della dogana dell’aeroporto di Sofia sottolinea che i corrispettivi sono stati ripartiti su base proporzionale, conformemente all’articolo 158, paragrafi 1 e 3, del regolamento n. 2454/93.

30      La Curtis Balkan contesta la posizione del direttore della dogana dell’aeroporto di Sofia.

31      Il giudice del rinvio ricorda di aver dichiarato, in controversie analoghe a quella oggetto del procedimento principale tra le stesse parti, che l’amministrazione doganale aveva correttamente proceduto alla rettifica, in base all’articolo 158, paragrafo 3, del regolamento n. 2454/93. In particolare, il giudice del rinvio ha considerato che nell’ipotesi interessata da tale disposizione, le condizioni di cui all’articolo 157, paragrafo 2, di tale regolamento non dovevano essere verificati e che nemmeno l’articolo 160 del medesimo regolamento era pertinente.

32      Tuttavia, il Varhoven administrativen sad (Corte suprema amministrativa), nutrendo dubbi sulla corretta interpretazione del regolamento n. 2454/93, ha deciso di sospendere il procedimento e sottoporre alla Corte le seguenti questioni:

«1)      Se, a prescindere dalla regola sancita all’articolo 157 del regolamento n. 2454/93, l’articolo 158, paragrafo 3, del regolamento n. 2454/93 debba essere interpretato nel senso che costituisce un autonomo fondamento per la rettifica del valore in dogana mediante imputazione dei corrispettivi e diritti di licenza al prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci importate.

2)      Se l’articolo 158, paragrafo 3, del regolamento n. 2454/93 debba essere interpretato nel senso che, in relazione alla rettifica del valore in dogana, disciplina due fattispecie alternative: da un lato, il caso in cui i corrispettivi e i diritti di licenza, come quelli in esame, si riferiscono in parte alle merci importate e in parte ad altri elementi aggiunti alle merci successivamente alla loro importazione e, dall’altro, il caso in cui i corrispettivi e i diritti di licenza si riferiscono ad attività o servizi prestati successivamente all’importazione.

3)      Se l’articolo 158, paragrafo 3, del regolamento n. 2454/93 debba essere interpretato nel senso che, in relazione alla rettifica del valore in dogana, disciplina tre fattispecie: in primis, il caso in cui i corrispettivi e i diritti di licenza si riferiscono in parte alle merci importate e in parte ad altri elementi aggiunti alle merci successivamente alla loro importazione; in secondo luogo, il caso in cui i corrispettivi e i diritti di licenza si riferiscono in parte alle merci importate e in parte ad attività o servizi prestati successivamente all’importazione, e, in terzo luogo, il caso in cui i corrispettivi e i diritti di licenza si riferiscono in parte alle merci importate e in parte ad altri elementi aggiunti alle merci successivamente alla loro importazione oppure ad attività o servizi svolti successivamente all’importazione.

4)      Se l’articolo 158, paragrafo 3, del regolamento n. 2454/93 debba essere interpretato nel senso che ammette sempre una rettifica del valore in dogana quando si accerta che i corrispettivi e i diritti di licenza corrisposti si riferiscono ad attività o servizi prestati successivamente all’importazione delle merci da valutare che, nel caso concreto, sono quelle (collegate alla fabbricazione e alla gestione) messe a disposizione della società bulgara dalla società americana, a prescindere dal soddisfacimento delle condizioni di rettifica di cui all’articolo 157 del regolamento n. 2454/93.

5)      Se l’articolo 158, paragrafo 3, del regolamento n. 2454/93 debba essere interpretato nel senso che rappresenta un caso particolare di rettifica del valore in dogana in conformità della disciplina e alle condizioni di cui all’articolo 157 del regolamento medesimo, fermo restando che la peculiarità consiste unicamente nel fatto che il corrispettivo o il diritto di licenza si riferisce solo in parte alle merci da valutare, cosicché esso deve essere ripartito in maniera adeguata.

6)      Se l’articolo 158, paragrafo 3, del regolamento n. 2454/93 debba essere interpretato nel senso che trova applicazione anche quando l’acquirente versa un corrispettivo o un diritto di licenza a un terzo.

7)      In caso di risposta affermativa ad entrambe le domande che precedono, se, nell’ambito dell’adeguata ripartizione del corrispettivo o del diritto di licenza a norma dell’articolo 158, paragrafo 3, del regolamento n. 2454/93, il giudice debba verificare se siano soddisfatte entrambe le condizioni previste nell’articolo 157, paragrafo 2, vale a dire che il corrispettivo o il diritto di licenza si riferisca, anche solo in parte, alle merci importate e che esso costituisca una condizione di vendita delle merci in causa e, in caso affermativo, se nel contesto di detto esame, debba essere rispettato l’articolo 160, in base al quale le condizioni previste dall’articolo 157, paragrafo 2, si considerano soddisfatte se il venditore o una persona ad esso legata chiede all’acquirente di effettuare tale pagamento.

8)      Se l’articolo 160 del regolamento n. 2454/93 trovi applicazione unicamente alla regola di base di cui all’articolo 157 del regolamento medesimo, quando i corrispettivi e i diritti di licenza devono essere pagati a un terzo e si riferiscono interamente alla merce da valutare o anche nei casi in cui i corrispettivi e i diritti suddetti si riferiscono solo in parte alla merce importata.

9)      Se l’articolo 160 del regolamento n. 2454/93 debba essere interpretato nel senso che la nozione di “legame” tra licenziante e venditore ricomprende i casi in cui il licenziante è legato all’acquirente poiché, attraverso quest’ultimo, esso esercita un controllo diretto che va oltre il controllo di qualità, o debba essere interpretato nel senso che il sopra descritto legame tra licenziante e acquirente non è sufficiente per ravvisare un legame (indiretto) tra licenziante e venditore, in particolare, quando quest’ultimo nega che i prezzi per gli ordini dell’acquirente relativi alle merci importate dipendano dal pagamento dei corrispettivi e dei diritti di licenza e contesta altresì che il licenziante sia in grado di condurre o delimitare la sua attività sotto il profilo operativo.

10)      Se l’articolo 160 del regolamento n. 2454/93 debba essere interpretato nel senso che ammette una rettifica del valore in dogana unicamente quando sono soddisfatte entrambe le condizioni di cui all’articolo 157 del regolamento citato, ovvero quando il corrispettivo o il diritto di licenza pagato a un terzo si riferisce alle merci da valutare e costituisce una condizione di vendita delle merci in causa ed è altresì soddisfatta la condizione secondo cui il venditore o una persona ad esso legata chiede all’acquirente di effettuare il pagamento di tale corrispettivo o diritto.

11)      Se il requisito di cui all’articolo 157, paragrafo 2, primo trattino, del regolamento n. 2454/93, secondo cui il corrispettivo o il diritto di licenza si riferisce alle merci da valutare, debba considerarsi soddisfatto quando – come nel caso di specie – sussiste un collegamento indiretto tra il corrispettivo o il diritto di licenza e le merci importate, laddove le merci da valutare siano elementi del prodotto finito oggetto di licenza».

 Sulle questioni pregiudiziali

33      Con le sue undici questioni, che devono essere considerate congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se gli articoli 157, paragrafo 2, 158, paragrafo 3, e 160 del regolamento n. 2454/93 debbano essere interpretati nel senso che una parte proporzionale dell’importo dei corrispettivi pagati da una società alla propria società controllante come contropartita della fornitura di know-how per la fabbricazione di prodotti finiti dev’essere aggiunta al prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci importate, in circostanze in cui tali merci sono destinate ad entrare, assieme ad altri elementi, nella composizione di detti prodotti finiti e sono acquistate dalla prima società presso venditori distinti dalla società controllante.

34      In via preliminare occorre rammentare che, secondo giurisprudenza costante della Corte, il diritto dell’Unione in materia di valutazione doganale mira a stabilire un sistema equo, uniforme e neutro che escluda l’impiego di valori in dogana arbitrari o fittizi. Il valore in dogana deve dunque riflettere il valore economico reale di una merce importata e, pertanto, tener conto di tutti gli elementi di tale merce che presentano un valore economico (sentenza del 20 giugno 2019, Oribalt Rīga, C‑1/18, EU:C:2019:519, punto 22 e giurisprudenza ivi citata).

35      Conformemente all’articolo 29 del codice doganale, infatti, il valore in dogana delle merci importate è costituito, di regola, dal loro valore di transazione, ossia dal prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci quando siano vendute per l’esportazione a destinazione del territorio doganale dell’Unione europea, fatte salve, però, le rettifiche da effettuare conformemente, in particolare, all’articolo 32 di tale codice (v., in tal senso, sentenza del 9 marzo 2017, GE Healthcare, C‑173/15, EU:C:2017:195, punto 31, e giurisprudenza ivi citata).

36      Tra gli elementi da addizionare al prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci importate ai fini della determinazione del valore in dogana, l’articolo 32 menziona, al paragrafo 1, lettera c), i corrispettivi e i diritti di licenza relativi alle merci da valutare, che il compratore è tenuto a pagare, direttamente o indirettamente, come condizione della vendita delle merci da valutare, nella misura in cui detti corrispettivi e diritti di licenza non sono stati inclusi nel prezzo effettivamente pagato o da pagare.

37      Inoltre, ai sensi dell’articolo 157, paragrafo 1, del regolamento n. 2454/93, la nozione di «corrispettivi e diritti di licenza» ai sensi dell’articolo 32, paragrafo 1, lettera c), del codice doganale si riferisce, in particolare, al pagamento per l’uso di diritti inerenti alla fabbricazione delle merci importate, alla vendita per l’esportazione di tali merci, o all’impiego e alla rivendita di tali merci.

38      L’articolo 157, paragrafo 2, del regolamento n. 2454/93 precisa, a sua volta, che quando si determina il valore in dogana di merci importate in conformità delle disposizioni dell’articolo 29 del codice doganale, si deve aggiungere un corrispettivo o un diritto di licenza al prezzo effettivamente pagato o [da pagare] soltanto se tale pagamento, da un lato, si riferisce alle merci oggetto della valutazione, e dall’altro, costituisce una condizione di vendita delle merci in causa.

39      Di conseguenza, la rettifica prevista dall’articolo 32, paragrafo 1, lettera c), del codice doganale si applica laddove ricorrano tre condizioni cumulative, vale a dire: in primo luogo, che i corrispettivi o i diritti di licenza non siano stati inclusi nel prezzo effettivamente pagato o da pagare; in secondo luogo, che essi si riferiscano alle merci da valutare e, in terzo luogo, che l’acquirente sia tenuto a versare tali corrispettivi o diritti di licenza come condizione della vendita delle merci da valutare (sentenza del 9 marzo 2017, GE Healthcare, C‑173/15, EU:C:2017:195, punto 35).

40      Nella fattispecie, dalla decisione di rinvio risulta che i corrispettivi di cui trattasi nel procedimento principale erano pagati dalla Curtis Balkan alla sua società controllante, la Curtis USA, come contropartita della fornitura da parte di quest’ultima del know-how per la fabbricazione dei prodotti in cui le merci importate erano incorporate. Tali corrispettivi devono essere quindi considerati come un pagamento per l’uso di diritti inerenti all’impiego delle merci importate ai sensi dell’articolo 157, paragrafo 1, terzo trattino, del regolamento n. 2454/93 e, di conseguenza, rientrano nella nozione di «corrispettivi e diritti di licenza» ai sensi dell’articolo 32, paragrafo 1, lettera c), del codice doganale.

41      Inoltre, poiché è pacifico che la Curtis Balkan non ha incluso tali corrispettivi nel prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci importate di cui trattasi nel procedimento principale, la prima condizione per effettuare la rettifica del valore in dogana, menzionata al punto 39 della presente sentenza, è soddisfatta.

42      Per quanto riguarda la seconda condizione, secondo la quale i corrispettivi devono essere relativi alle merci da valutare, ai sensi dell’articolo 32, paragrafo 1, lettera c), del codice doganale, occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 158, paragrafo 1, del regolamento n. 2454/93, quando le merci importate sono solo un componente di merci fabbricate nell’Unione, il prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci importate dev’essere opportunamente corretto solo se il corrispettivo si riferisce a tali merci.

43      Inoltre, ai sensi dell’articolo 161, paragrafo 1, di tale regolamento, quando il metodo di calcolo dell’ammontare di un corrispettivo o di un diritto di licenza si basa sul prezzo delle merci importate, salvo prova contraria si presume che il pagamento di tale corrispettivo o diritto di licenza si riferisca alle merci oggetto della valutazione. Tuttavia, ai sensi dell’articolo 161, secondo comma, di tale regolamento, il pagamento del corrispettivo o del diritto di licenza può riferirsi alle merci oggetto della valutazione quando l’ammontare di tale corrispettivo o diritto di licenza venga calcolato senza tener conto del prezzo delle merci importate.

44      Si deve altresì ricordare che le conclusioni formulate dal comitato del codice doganale, sebbene non giuridicamente cogenti, costituiscono tuttavia strumenti importanti per garantire un’uniforme applicazione del codice doganale da parte delle autorità doganali degli Stati membri e possono, quindi, essere di per sé considerate strumenti validi per l’interpretazione di detto codice (sentenza del 9 marzo 2017, GE Healthcare, C‑173/15, EU:C:2017:195, punto 45 e giurisprudenza ivi citata).

45      A questo proposito, dal punto 8 del commento n. 3 del comitato del codice doganale (sezione del valore in dogana), relativo all’incidenza dei corrispettivi e diritti di licenza sul valore in dogana, si evince che la necessità di esaminare l’incidenza sul valore in dogana dei corrispettivi e dei diritti di licenza è evidente non solo quando le merci importate costituiscono esse stesse oggetto dell’accordo di licenza, ma anche quando le merci importate costituiscono elementi costitutivi del prodotto oggetto della licenza.

46      Inoltre, ai sensi del punto 9 di tale commento, quando il know-how fornito in base a un accordo di licenza si riferisce a merci importate, ogni corrispettivo o diritto di licenza pagato in relazione a detto know-how deve essere preso in considerazione ai fini della sua inclusione nel valore in dogana. Tuttavia, i corrispettivi e i diritti di licenza pagati per la fornitura di servizi come la formazione del personale del beneficiario della licenza nella fabbricazione del prodotto oggetto della licenza, o per l’assistenza tecnica in settori quali il management, l’amministrazione, il marketing o la contabilità, non devono essere inclusi nel valore in dogana.

47      Infine, il punto 11 di detto commentario prevede che, nel determinare se un dato corrispettivo riguarda le merci da valutare, il punto principale da considerare non è il metodo di calcolo del corrispettivo stesso, bensì il motivo per cui quest’ultimo è pagato, vale a dire, concretamente, la contropartita che spetterà al beneficiario della licenza. Pertanto, nel caso di importazione di un componente del prodotto oggetto di licenza, il corrispettivo pagato sul ricavato della vendita del prodotto oggetto della licenza può riguardare in tutto o in parte, o non riguardare affatto, le merci importate.

48      Di conseguenza, il fatto che il metodo di calcolo di un corrispettivo o di un diritto di licenza non si riferisca al prezzo della merce importata, ma al prezzo del prodotto finito in cui tale merce è incorporata, non esclude che tale corrispettivo o diritto di licenza possa essere considerato inerente a detta merce.

49      Diversamente, la sola circostanza che una merce sia incorporata in un prodotto finito non consente di concludere che i corrispettivi o diritti di licenza versati come contropartita della fornitura, in base a un accordo di licenza, di un know-how per la fabbricazione di tale prodotto finito siano relativi a tale merce. Al riguardo è richiesta l’esistenza di una relazione sufficientemente stretta tra tali corrispettivi o diritti di licenza, da un lato, e la merce interessata, dall’altro.

50      Una simile relazione esiste quando il know-how fornito in base all’accordo di licenza è necessario per la fabbricazione della merce importata. Costituisce un indizio, in tal senso, la circostanza che tale merce sia stata specificamente progettata per essere incorporata nel prodotto oggetto di licenza, senza che sia previsto alcun altro uso ragionevole. D’altro canto, il fatto che il know-how sia necessario solo per il completamento dei prodotti oggetto di licenza consente di concludere che non esiste una relazione sufficientemente stretta.

51      Nel caso di specie, spetta al giudice del rinvio, che è l’unico competente a valutare i fatti della controversia di cui è investito, verificare se esista una relazione sufficientemente stretta tra il know-how fornito in base al contratto di licenza concluso tra la Curtis Balkan e la Curtis USA e le merci importate, e quindi determinare se i corrispettivi pagati dalla Curtis Balkan alla Curtis USA possano essere considerati relativi a tali merci, ai sensi dell’articolo 32, paragrafo 1, lettera c), del codice doganale. In questo contesto, è importante tenere conto di tutti gli elementi rilevanti, compresi i rapporti giuridici e di fatto tra le persone coinvolte.

52      Si deve aggiungere che i corrispettivi possono essere relativi alle merci da valutare, ai sensi del detto articolo 32, paragrafo 1, lettera c), quand’anche si riferiscano solamente in parte a dette merci (v., in tal senso, sentenza del 9 marzo 2017, GE Healthcare, C‑173/15, EU:C:2017:195, punto 53 e dispositivo). Tuttavia, come risulta dall’articolo 32, paragrafo 2, del codice doganale, ogni elemento che venga aggiunto al prezzo effettivamente pagato o da pagare deve essere basato esclusivamente su dati oggettivi e quantificabili.

53      Con riferimento alle questioni del giudice del rinvio riguardanti l’interpretazione dell’articolo 158, paragrafo 3, del regolamento n. 2454/93, si deve ricordare che, ai sensi di tale disposizione, se i corrispettivi e i diritti di licenza si riferiscono, in parte, alle merci importate e, in parte, ad altri elementi o componenti aggiunti alle merci successivamente alla loro importazione, oppure ad attività o servizi svolti successivamente all’importazione, si effettua l’opportuna ripartizione basandosi solo su dati obiettivi e quantificabili, in conformità della nota interpretativa figurante nell’allegato 23 relativa all’articolo 32, paragrafo 2, del codice doganale.

54      In primo luogo, va osservato che l’articolo 158, paragrafo 3, del regolamento n. 2454/93 non può essere considerato una base giuridica indipendente per la rettifica del valore in dogana con l’aggiunta di corrispettivi o diritti di licenza al prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci importate.

55      Infatti, ai sensi dell’articolo 32, paragrafo 3, del codice doganale, per la determinazione del valore in dogana, nessun elemento è aggiunto al prezzo effettivamente pagato o da pagare, fatti salvi quelli previsti in tale articolo.

56      Pertanto, per quanto riguarda corrispettivi e diritti di licenza, l’articolo 32, paragrafo 1, lettera c), del codice doganale, le cui condizioni di applicazione sono stabilite negli articoli da 157 a 162 del regolamento n. 2454/93, costituisce l’unica base giuridica per l’adeguamento del valore in dogana mediante l’aggiunta di corrispettivi o diritti di licenza.

57      Stabilendo che, qualora i corrispettivi e i diritti di licenza si riferiscano solo in parte alle merci importate, un’opportuna ripartizione deve essere effettuata solo sulla base di dati oggettivi e quantificabili, l’articolo 158, paragrafo 3, del regolamento n. 2454/93 si limita pertanto a specificare un requisito derivante dall’articolo 32, paragrafo 3, del codice doganale.

58      In secondo luogo, l’articolo 158, paragrafo 3, del regolamento n. 2454/93 deve essere interpretato nel senso che esso si applica non solo quando i corrispettivi o i diritti di licenza si riferiscono in parte alle merci importate e in parte ad altri elementi o componenti aggiunti alle merci successivamente alla loro importazione, e nel caso in cui i corrispettivi e i diritti di licenza si riferiscano in parte alle merci importate e in parte ad attività o servizi svolti successivamente all’importazione, ma anche nel caso in cui i corrispettivi e i diritti di licenza si riferiscano in parte alle merci importate e in parte ad altri elementi o componenti aggiunti alle merci successivamente alla loro importazione e a prestazioni o servizi svolti successivamente all’importazione.

59      Come osservato al punto 57 della presente sentenza, l’articolo 158, paragrafo 3, del regolamento n. 2454/93 precisa che, qualora i corrispettivi o i diritti di licenza si riferiscano solo in parte alle merci importate, si effettua l’opportuna ripartizione basandosi solo su dati oggettivi e quantificabili.

60      Orbene, un’interpretazione di tale disposizione, secondo la quale essa non potrebbe applicarsi alla terza ipotesi menzionata al punto 58 della presente sentenza, avrebbe come conseguenza che, qualora i corrispettivi e i diritti di licenza si riferiscano in parte alle merci importate e in parte ad altri elementi o componenti aggiunti alle merci successivamente alla loro importazione oppure a forniture o servizi svolti successivamente all’importazione, l’opportuna ripartizione potrebbe essere effettuata in assenza di dati oggettivi e quantificabili, il che sarebbe contrario al requisito di cui all’articolo 32, paragrafo 3, del codice doganale, ricordato al punto 52 della presente sentenza, secondo cui qualsiasi elemento aggiunto al prezzo effettivamente pagato o da pagare deve basarsi esclusivamente su dati oggettivi e quantificabili.

61      In terzo luogo, per quanto riguarda la questione se l’articolo 158, paragrafo 3, del regolamento n. 2454/93 si applichi anche quando l’acquirente versa corrispettivi o diritti di licenza a un terzo, diverso dal venditore, è sufficiente notare che questa disposizione si limita a fare riferimento al pagamento di «corrispettivi e diritti di licenza», senza specificare a chi questi ultimi debbano essere pagati.

62      Per quanto riguarda la terza condizione indicata al punto 39 della presente sentenza, secondo la quale il pagamento del corrispettivo o del diritto di licenza deve costituire una condizione della vendita delle merci da valutare, dalla giurisprudenza della Corte risulta che tale condizione è soddisfatta quando, nel contesto dei rapporti contrattuali instaurati tra il venditore, o una persona a lui legata, e l’acquirente, il pagamento del corrispettivo o del diritto di licenza sia di tale importanza per il venditore che, in assenza di tale pagamento, quest’ultimo non procederebbe alla vendita (v., in tal senso, sentenza del 9 marzo 2017, GE Healthcare, C‑173/15, EU:C:2017:195, punto 60).

63      Nella fattispecie, la società alla quale la Curtis Balkan ha pagato corrispettivi, vale a dire la Curtis USA, era a priori diversa da quelle da cui aveva acquistato le merci di cui trattasi nel procedimento principale.

64      Al riguardo, l’articolo 160 del regolamento n. 2454/93 prevede che qualora l’acquirente paghi un corrispettivo o un diritto di licenza a un terzo, le condizioni previste dall’articolo 157, paragrafo 2, del regolamento medesimo si considerano soddisfatte solo se il venditore o una persona ad esso legata chiede all’acquirente di effettuare il pagamento.

65      Risulta dalla giurisprudenza della Corte che l’articolo 160 del regolamento n. 2454/93 può applicarsi a una situazione in cui il «terzo» al quale il corrispettivo o il diritto di licenza dev’essere pagato e la «persona legata» al venditore sono la stessa persona (v., in tal senso, sentenza del 9 marzo 2017, GE Healthcare, C‑173/15, EU:C:2017:195, punti da 63 a 66).

66      La Corte ha inoltre dichiarato che, per determinare se il pagamento di un corrispettivo o di un diritto di licenza costituisca una condizione di vendita delle merci da valutare, ai sensi dell’articolo 32, paragrafo 1, lettera c), del codice doganale, in circostanze in cui il venditore della merce da valutare è distinto dal licenziante, occorre accertare, in definitiva, se la persona legata al venditore è in grado di garantire che l’importazione delle merci sia subordinata al pagamento, a suo favore, dei corrispettivi o dei diritti di licenza in questione (v., in tal senso, sentenza del 9 marzo 2017, GE Healthcare, C‑173/15, EU:C:2017:195, punti 67 e 68).

67      A norma dell’articolo 143, paragrafo 1, lettera e), del regolamento n. 2454/93, si considera che le persone siano legate se una di esse controlla direttamente o indirettamente l’altra. La nota interpretativa in materia di valore in dogana relativa a questa disposizione, contenuta nell’allegato 23 di tale regolamento, precisa al riguardo che si considera che una persona ne controlli un’altra quando la prima sia in grado di esercitare, di diritto o di fatto, un potere di costrizione o di orientamento sulla seconda.

68      Spetta al giudice del rinvio verificare se tale ipotesi ricorresse riguardo alle relazioni tra la Curtis USA e i venditori delle merci di cui trattasi nel procedimento principale. A tal fine, occorre tener conto degli indicatori di cui al commento n. 11 (sezione valore in dogana) sull’applicazione dell’articolo 32, paragrafo 1, lettera c), del codice doganale in relazione ai corrispettivi e ai diritti di licenza pagati a un terzo ai sensi dell’articolo 160 del regolamento n. 2454/93, commento citato al punto 13 della presente sentenza.

69      Quanto alle circostanze, richiamate dal giudice del rinvio, che secondo le affermazioni dei venditori il prezzo delle merci importate non dipendeva dal pagamento dei corrispettivi controversi nel procedimento principale e che non spettava al licenziante dirigere o limitare le loro attività a livello operativo, tali circostanze non possono, di per sé, escludere che il pagamento di tali corrispettivi costituisse una condizione della vendita, essendo decisiva la sola questione se, tenuto conto di tutti gli elementi pertinenti, in assenza di tale pagamento la conclusione dei contratti di vendita nella forma scelta e, conseguentemente, la consegna delle merci avrebbe o meno avuto luogo.

70      Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alle questioni sollevate che l’articolo 32, paragrafo 1, lettera c), del codice doganale, in combinato disposto con gli articoli 157, paragrafo 2, 158, paragrafo 3, e 160 del regolamento n. 2454/93, dev’essere interpretato nel senso che una parte proporzionale dell’importo dei corrispettivi pagati da una società alla propria società controllante come contropartita della fornitura di know-how per la fabbricazione di prodotti finiti deve essere aggiunta al prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci importate in circostanze in cui tali merci sono destinate, assieme ad altri elementi, ad entrare nella composizione di tali prodotti finiti e sono acquistate dalla prima società presso venditori diversi dalla società controllante, se:

–        i corrispettivi non sono stati inclusi nel prezzo effettivamente pagato o da pagare per le suddette merci;

–        tali corrispettivi si riferiscono alle merci importate, il che implica che esiste una relazione sufficientemente stretta tra i corrispettivi e tali merci;

–        il pagamento dei corrispettivi costituisce una condizione della vendita di tali merci, di modo che, in mancanza di tale pagamento, la conclusione del contratto di vendita relativo alle merci importate e, di conseguenza, la loro consegna non avrebbe avuto luogo, e

–         un’adeguata ripartizione dei corrispettivi può essere effettuata sulla base di dati oggettivi e quantificabili,

circostanze che spetta al giudice del rinvio accertare, tenendo conto di tutti gli elementi pertinenti, in particolare dei rapporti giuridici e di fatto tra l’acquirente, i rispettivi venditori e il licenziante.

 Sulle spese

71      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice del rinvio, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Settima Sezione) dichiara:

L’articolo 32, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, in combinato disposto con gli articoli 157, paragrafo 2, 158, paragrafo 3, e 160 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento n. 2913/92, dev’essere interpretato nel senso che una parte proporzionale dell’importo dei corrispettivi pagati da una società alla propria società controllante come contropartita della fornitura di know-how per la fabbricazione di prodotti finiti deve essere aggiunta al prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci importate, in circostanze in cui tali merci sono destinate, assieme ad altri elementi, ad entrare nella composizione di tali prodotti finiti e sono acquistate dalla prima società presso venditori diversi dalla società controllante, se

–        I corrispettivi non sono stati inclusi nel prezzo effettivamente pagato o da pagare per le suddette merci,

–        tali corrispettivi si riferiscono alle merci importate, il che implica che esiste una relazione sufficientemente stretta tra i corrispettivi e tali merci;

–        il pagamento dei corrispettivi costituisce una condizione della vendita di tali merci, di modo che, in mancanza di tale pagamento, la conclusione del contratto di vendita relativo alle merci importate e, di conseguenza, la loro consegna non avrebbe avuto luogo, e

–        un’adeguata ripartizione dei corrispettivi può essere effettuata sulla base di dati oggettivi e quantificabili,

fatti che spetta al giudice del rinvio accertare, tenendo conto di tutti gli elementi pertinenti, in particolare dei rapporti giuridici e di fatto tra l’acquirente, i rispettivi venditori e il licenziante.

Firme


*      Lingua processuale: il bulgaro.