Language of document : ECLI:EU:T:2024:34

Causa T-409/21

Repubblica federale di Germania

contro

Commissione europea

 Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione ampliata) del 24 gennaio 2024

«Aiuti di Stato – Aiuti concessi da talune disposizioni della legge tedesca modificata relativa alla cogenerazione di calore e di elettricità – Riforma del regime di sostegno alla cogenerazione – Decisione che dichiara gli aiuti compatibili con il mercato interno – Nozione di “aiuto di Stato” – Risorse statali»

1.      Aiuti concessi dagli Stati – Nozione – Aiuti provenienti da risorse statali – Nozione di risorse statali – Fondi alimentati mediante un’imposta o altri prelievi obbligatori in virtù della normativa nazionale e gestiti e ripartiti in conformità a tale normativa – Somme che rimangono costantemente sotto il controllo pubblico e a disposizione delle autorità nazionali competenti – Criteri alternativi

(Art. 107, § 1, TFUE)

(v. punti 34-36)

2.      Aiuti concessi dagli Stati – Nozione – Aiuti provenienti da risorse statali – Nozione di risorse statali – Obbligo legale per i gestori di rete elettrica di versare un sostegno finanziario ai gestori di centrali di cogenerazione di calore e di elettricità – Semplice possibilità per i gestori di rete di ripercuotere sui loro clienti i costi supplementari derivanti da tale obbligo mediante un prelievo – Inclusione – Presupposti – Sostegno finanziario alimentato mediante un’imposta o altri prelievi obbligatori in virtù della normativa nazionale e gestiti e ripartiti in conformità a tale normativa – Presupposto non soddisfatto

(Art. 107, § 1, TFUE)

(v. punti 56-90)

3.      Aiuti concessi dagli Stati – Nozione – Aiuti provenienti da risorse statali – Nozione di risorse statali – Obbligo legale per i gestori di rete elettrica di versare un sostegno finanziario ai gestori di centrali di cogenerazione di calore e di elettricità – Inclusione – Presupposti – Somme che rimangono costantemente sotto il controllo pubblico e a disposizione delle autorità nazionali competenti – Presupposto non soddisfatto

(Art. 107, § 1, TFUE)

(v. punti 95-100)

4.      Aiuti concessi dagli Stati – Nozione – Aiuti provenienti da risorse statali – Nozione di risorse statali – Obbligo legale per i gestori di rete elettrica di versare un sostegno finanziario ai gestori di centrali di cogenerazione di calore e di elettricità – Fondi che transitano da entità private ad entità private e che conservano carattere privato durante tutto questo percorso – Insussistenza di trasferimento di risorse statali

(Art. 107, § 1, TFUE)

(v. punti 101-118)

5.      Aiuti concessi dagli Stati – Nozione – Aiuti provenienti da risorse statali – Nozione di risorse statali – Obbligo legale per i gestori di rete elettrica di versare un sostegno finanziario ai gestori di centrali di cogenerazione di calore e di elettricità – Semplice possibilità per i gestori di rete di ripercuotere sui loro clienti i costi supplementari derivanti da tale obbligo mediante un prelievo – Fissazione di un tetto massimo per il prelievo a favore dei produttori di idrogeno – Assenza di rinuncia a risorse statali

(Art. 107, § 1, TFUE)

(v. punti 121-126)

Sintesi

Investito di un ricorso di annullamento proposto dalla Repubblica federale di Germania, il Tribunale annulla la decisione della Commissione europea che ha qualificato come aiuti di Stato diverse misure adottate da tale Stato membro a sostegno della produzione di elettricità da parte delle centrali di cogenerazione di calore e di elettricità (in prosieguo: la «CHP») (1). In questa sede, il Tribunale precisa la condizione, enunciata dall’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, secondo cui soltanto degli interventi statali o mediante risorse statali possono essere qualificati come aiuti di Stato ai sensi di tale disposizione.

Tra il 2019 e il 2021, la Repubblica federale di Germania ha notificato alla Commissione alcune modifiche legislative che prevedono, da un lato, misure di sostegno finanziario ai gestori delle centrali CHP e di altri impianti collegati alla cogenerazione di calore e di elettricità (in prosieguo, congiuntamente: i «gestori CHP») e, dall’altro, la fissazione di un tetto massimo per un prelievo che può essere imposto, in tale contesto, ai produttori di idrogeno.

Nella decisione impugnata, la Commissione ha concluso che tali misure costituivano aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, le quali erano tuttavia compatibili con il mercato interno a norma dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE.

A sostegno della qualificazione come aiuti di Stato da essa attribuita alle misure notificate, la Commissione ha segnatamente considerato che queste ultime erano concesse mediante risorse statali. Mediante il suo ricorso di annullamento, la Repubblica federale di Germania contesta tale conclusione della Commissione.

Giudizio del Tribunale

Il Tribunale ricorda che la qualificazione di una misura come aiuto di Stato, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, presuppone il soddisfacimento di varie condizioni, tra cui quella relativa all’esistenza di un intervento dello Stato o mediante risorse statali.

Secondo la giurisprudenza, possono essere qualificati come risorse statali, da un lato, dei fondi alimentati mediante un’imposta o altri prelievi obbligatori in virtù della normativa nazionale e gestiti e ripartiti in conformità a tale normativa (primo criterio) e, dall’altro, delle somme che restino costantemente sotto il controllo pubblico, e dunque a disposizione delle autorità nazionali competenti (secondo criterio). Questi due criteri costituiscono criteri alternativi della nozione di «risorse statali» ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

In primo luogo, per quanto riguarda le misure di sostegno finanziario ai gestori CHP, la Commissione ha considerato, nella decisione impugnata, che tali misure erano finanziate mediante le entrate derivanti da un contributo obbligatorio de jure imposto dallo Stato, gestite e destinate conformemente alle disposizioni della normativa (primo criterio).

A questo proposito, il Tribunale rileva che le misure di sostegno ai gestori CHP notificate dalla Repubblica federale di Germania si caratterizzano per l’esistenza di «due livelli» nella catena di approvvigionamento dell’elettricità, laddove il «primo livello» corrisponde al rapporto tra i gestori CHP e i gestori di rete e il «secondo livello» al rapporto tra tali gestori di rete e i loro clienti.

Nell’ambito del «primo livello» della catena di approvvigionamento, le misure notificate prevedono un obbligo legale incombente ai gestori di rete, che sono entità private, di versare un sostegno finanziario ai gestori CHP. Nell’ambito del «secondo livello», tali gestori di rete possono, senza esservi obbligati dalla legge, ripercuotere sui loro clienti mediante un prelievo l’onere finanziario risultante dall’obbligo suddetto.

Alla luce di tali precisazioni, il Tribunale constata che la Commissione ha commesso un errore di diritto affermando che l’obbligo incombente ai gestori di rete di versare delle somme ai gestori CHP, al «primo livello» della catena di approvvigionamento, era sufficiente per constatare l’esistenza di un’imposta o di un altro prelievo obbligatorio idoneo a integrare l’impiego di risorse statali, senza che occorresse identificare un altro contributo obbligatorio ad un altro «livello» della catena di approvvigionamento, tenendo presente che il prelievo al «secondo livello» di questa catena non costituisce un prelievo obbligatorio ex lege.

Infatti, l’esistenza di un’imposta o di un altro prelievo obbligatorio in virtù della legge si riferisce alla provenienza dei fondi utilizzati per concedere un vantaggio, nel senso che essa permette di constatare che dei fondi statali sono stati utilizzati per finanziare tale vantaggio. Essa non si confonde con la destinazione di tali fondi conforme alla legge. Orbene, l’obbligo legale incombente ai gestori di rete al «primo livello» della catena di approvvigionamento si riferisce unicamente alla destinazione dei fondi conforme alla legge, ma non fornisce alcuna indicazione riguardo alla provenienza dei fondi utilizzati dai gestori di rete per attuarlo.

In tale contesto, la Commissione non può sostenere che lo Stato si appropria delle risorse dei gestori di rete, in quanto questi ultimi non sono necessariamente i debitori finali dell’onere finanziario determinato dalle misure di sostegno ai gestori CHP.

Inoltre, il fatto che la legge tedesca disciplini in maniera dettagliata le modalità di destinazione del sostegno finanziario ai gestori CHP non è idoneo a configurare un trasferimento di risorse statali, bensì soltanto l’imputabilità allo Stato di tali misure di sostegno.

Di conseguenza, il Tribunale conclude che erroneamente la Commissione si è fondata sul primo criterio illustrato sopra, relativo all’esistenza di un’imposta o di altri prelievi obbligatori, per affermare che le misure di sostegno finanziario ai gestori CHP erano finanziate mediante risorse statali.

Il Tribunale constata altresì che la Commissione è incorsa in un errore di diritto escludendo l’applicazione della giurisprudenza risultante dalla sentenza del 13 marzo 2001, PreussenElektra (2).

Nella decisione impugnata, la Commissione aveva escluso l’applicazione di tale giurisprudenza per il fatto che le misure di sostegno ai gestori CHP non costituivano una misura di «semplice regolamentazione dei prezzi». Tuttavia, contrariamente a quanto ritenuto dalla Commissione, l’elemento decisivo per escludere l’esistenza di un trasferimento di risorse statali secondo la giurisprudenza risultante dalla sentenza PreussenElektra non è la questione se le misure di cui trattasi costituiscano una misura di «semplice regolamentazione dei prezzi», ma il fatto che le entità private in questione erano incaricate dallo Stato di gestire una risorsa statale.

Pertanto, al fine di escludere l’applicazione della giurisprudenza risultante dalla sentenza PreussenElektra, la Commissione avrebbe dovuto dimostrare che il vantaggio a favore dei gestori CHP non veniva concesso dai gestori di rete mediante risorse finanziarie loro proprie, ma che questi ultimi erano incaricati dallo Stato di gestire una risorsa statale, ciò che detta istituzione non è riuscita a dimostrare.

Inoltre, la Commissione non poteva validamente invocare l’effetto utile dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE per limitare l’applicazione della giurisprudenza risultante dalla sentenza PreussenElektra ai casi di «semplice regolamentazione dei prezzi», dal momento che tale disposizione non può essere applicata a comportamenti statali che non ricadono sotto di essa, come, nel caso di specie, una misura decisa dallo Stato ma finanziata da imprese private.

In secondo luogo, per quanto riguarda la fissazione di un tetto massimo per il prelievo che può essere imposto dai gestori di rete ai produttori di idrogeno, la Commissione ha considerato che tale misura costituiva una rinuncia a risorse statali che poteva essere qualificata come trasferimento di risorse statali.

Tuttavia, il Tribunale ricorda che il prelievo in questione non costituisce una risorsa statale in base al primo criterio illustrato sopra, mancando il carattere obbligatorio ex lege. Ne consegue che neanche la riduzione di tale prelievo a beneficio dei produttori di idrogeno può costituire una rinuncia a risorse statali.

Alla luce degli elementi di cui sopra, il Tribunale accoglie il ricorso di annullamento nella misura in cui la Commissione ha erroneamente constatato che le misure notificate dalla Repubblica federale di Germania costituivano aiuti di Stato finanziati mediante risorse statali.


1      Decisione C(2021) 3918 final della Commissione, del 3 giugno 2021, riguardante l’aiuto di Stato SA.56826 (2020/N) – Germania – Riforma 2020 del regime di sostegno alla cogenerazione e l’aiuto di Stato SA.53308 (2019/N) – Germania – Modifica del regime di sostegno alle centrali di cogenerazione di calore e di elettricità esistenti [articolo 13 del Gesetz zur Neuregelung des Kraft‑Wärme- Kopplungsgesetzes (legge recante una nuova disciplina della legge sulla cogenerazione di calore e di elettricità), del 21 dicembre 2015 (BGBl. 2015 I, pag. 2498)] (in prosieguo: la «decisione impugnata»).


2      Sentenza del 13 marzo 2001, PreussenElektra (C-379/98, EU:C:2001:160).