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Sentenza del Tribunale del 7 ottobre 2015 – European Dynamics Luxembourg e a. / UAMI

(Causa T-299/11)1

(«Appalti pubblici di servizi – Procedura di gara d'appalto – Prestazioni di servizi esterni relativi alla gestione di programmi e di progetti e consulenza tecnica nel settore delle tecnologie dell’informazione – Classificazione di un offerente in una procedura a cascata – Criteri di aggiudicazione – Pari opportunità – Trasparenza – Errore manifesto di valutazione – Obbligo di motivazione – Responsabilità extracontrattuale – Perdita di un'opportunità»)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: European Dynamics Luxembourg SA (Ettelbrück, Lussemburgo), Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Atene, Grecia) ed European Dynamics Belgium SA (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: inizialmente N. Korogiannakis e M. Dermitzakis, successivamente I. Ampazis, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: N. Bambara e M. Paolacci, agenti, assistiti da P. Wytinck e B. Hoorelbeke, avvocati)

Oggetto

Da un lato, domanda di annullamento della decisione dell’UAMI, adottata nell’ambito della gara d’appalto con procedura aperta n. AO/021/10 intitolata «Prestazioni di servizi esterni relativi alla gestione di programmi e di progetti e consulenza tecnica nel settore delle tecnologie dell'informazione» e comunicata alle ricorrenti con lettera del 28 marzo 2011, di classificare l’offerta della prima ricorrente al terzo posto, secondo il meccanismo a cascata ai fini della concessione di un contratto quadro e, dall’altro, richieste di risarcimento danni.

Dispositivo

La decisione dell’UAMI adottata nell’ambito della gara d’appalto con procedura aperta n. AO/021/10 intitolata «Prestazioni di servizi esterni relativi alla gestione di programmi e di progetti e consulenza tecnica nel settore delle tecnologie dell'informazione», e comunicata a European Dynamics Luxembourg SA con lettera del 28 marzo 2011, di classificare la sua offerta al terzo posto secondo il meccanismo a cascata, ai fini della concessione di un contratto quadro, nonché di classificare le offerte del consorzio Unisys SLU e Charles Oakes & Co. Sàrl, da un lato, e di ETIQ Consortium (by everys e Trasys), dall’altro, rispettivamente al primo e al secondo posto è annullata.

L’Unione europea è tenuta a risarcire il danno subito da European Dynamics Luxembourg per la perdita di un’opportunità di vedersi aggiudicare il contratto quadro in quanto primo contraente del meccanismo a cascata.

La richiesta di risarcimento danni è respinta per il resto.

Le parti trasmetteranno al Tribunale, entro un termine di tre mesi dalla data di pronuncia della sentenza, la quantificazione dell’indennizzo stabilita di comune accordo.

In mancanza di accordo, le parti presenteranno al Tribunale, entro lo stesso termine, le loro conclusioni in ordine alla quantificazione del danno.

Le spese sono riservate.

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1 GU C 232 del 6.8.2011.