Language of document : ECLI:EU:C:2014:249

Causa C‑190/12

Emerging Markets Series of DFA Investment Trust Company

contro

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy)

«Rinvio pregiudiziale – Libertà di stabilimento – Libera circolazione dei capitali – Articoli 63 TFUE e 65 TFUE – Imposta sul reddito delle persone giuridiche – Differenza di trattamento tra i dividendi versati a fondi di investimento residenti e non residenti – Esclusione dell’esenzione fiscale – Restrizione non giustificata»

Massime – Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 10 aprile 2014

1.        Procedimento giurisdizionale – Fase orale del procedimento – Riapertura – Obbligo di riaprire la fase orale del procedimento per consentire alle parti di depositare osservazioni su un fatto nuovo – Insussistenza – Giustificazione – Sussistenza di informazioni sufficienti ai fini della pronuncia

(Regolamento di procedura della Corte, art. 83)

2.        Libertà di stabilimento – Libera circolazione dei capitali – Ambito di applicazione – Normativa tributaria – Imposta sulle società – Tassazione dei dividendi – Esenzione dei dividendi di origine nazionale distribuiti a fondi di investimento residenti – Esenzione applicabile a prescindere dal tipo di partecipazione da cui sono scaturiti i dividendi percepiti – Normativa che non è volta a subordinare a condizioni l’accesso al mercato nazionale degli operatori di paesi terzi – Inapplicabilità delle disposizioni che disciplinano la libertà di stabilimento – Applicabilità delle disposizioni che disciplinano la libera circolazione dei capitali

(Art. 63 TFUE)

3.        Libera circolazione dei capitali e libertà dei pagamenti. – Restrizioni – Normativa tributaria – Imposta sulle società – Tassazione dei dividendi versati a fondi di investimento – Esenzione dei dividenti di origine nazionale versati ai fondi residenti – Tassazione dei dividendi di origine nazionale versati ai fondi residenti in uno Stato terzo – Inammissibilità – Giustificazione – Insussistenza

(Artt. 63 TFUE e 65 TFUE)

1.        V. il testo della decisione.

(v. punti 20, 21)

2.        L’articolo 63 TFUE, relativo alla libera circolazione dei capitali, si applica in una fattispecie in cui, per effetto della normativa tributaria nazionale, i dividendi versati da società stabilite in uno Stato membro a favore di un fondo di investimento stabilito in uno Stato terzo non costituiscono oggetto di esenzione fiscale, mentre i fondi di investimento stabiliti nello Stato membro stesso beneficiano dell’esenzione.

Infatti, in un contesto relativo al trattamento fiscale di dividendi provenienti da un paese terzo, l’esame dell’oggetto di una normativa nazionale è sufficiente per stabilire se il trattamento fiscale di dividendi originari di un paese terzo ricada sotto le disposizioni del Trattato FUE relative alla libera circolazione dei capitali. Ciò si verifica nel caso di una normativa tributaria che non opera distinzioni in funzione del tipo di partecipazione da cui sono scaturiti i dividendi percepiti dal fondo di investimento stabilito in uno Stato terzo.

Tuttavia, l’interpretazione dell’articolo 63, paragrafo 1, TFUE, per quanto riguarda i rapporti con i paesi terzi, non deve consentire agli operatori economici che non ricadono all’interno della sfera di applicazione territoriale della libertà di stabilimento di avvalersi di quest’ultima. Cionondimeno, il rischio che un operatore economico non ricompreso nella sfera di applicazione territoriale della libertà di stabilimento si avvalga di tale libertà non sussiste allorché la normativa tributaria riguarda il trattamento fiscale dei dividendi e non è volta a subordinare a condizioni l’accesso al mercato nazionale degli operatori provenienti da paesi terzi.

(v. punti 29, 31, 33, 35, dispositivo 1)

3.        Gli articoli 63 TFUE e 65 TFUE devono essere interpretati nel senso che ostano alla normativa tributaria di uno Stato membro in virtù della quale non possono beneficiare di esenzione fiscale i dividendi versati da società stabilite nello Stato membro medesimo a favore di un fondo di investimento situato in uno Stato terzo, sempreché tra detto Stato membro e lo Stato terzo interessato sussista un obbligo convenzionale di mutua assistenza amministrativa che consenta alle amministrazioni finanziarie nazionali di verificare le informazioni eventualmente trasmesse dal fondo di investimento. Spetta al giudice del rinvio, nell’ambito del procedimento principale, esaminare se il meccanismo di scambio di informazioni previsto da tale sistema di cooperazione sia effettivamente idoneo a consentire all’amministrazione finanziaria dello Stato membro di verificare, all’occorrenza, le informazioni fornite dai fondi di investimento stabiliti sul territorio di uno Stato terzo relative ai requisiti di istituzione e di esercizio delle loro attività, al fine di accertare che tali fondi operino nell’ambito di un contesto normativo equivalente a quello dell’Unione.

Infatti, una siffatta differenza di trattamento fiscale dei dividendi tra i fondi di investimento residenti ed i fondi di investimento non residenti è atta a dissuadere, da un lato, i fondi di investimento stabiliti in un paese terzo dall’assunzione di partecipazioni in società stabilite nello Stato membro e, dall’altro, gli investitori residenti in tale Stato membro dall’acquisizione di quote in fondi di investimento non residenti. Ne consegue che una normativa nazionale del genere è atta a produrre una restrizione alla libera circolazione dei capitali contraria, in linea di principio, all’articolo 63 TFUE.

Orbene, con riguardo alla normativa tributaria di uno Stato membro che assuma quale criterio di distinzione principale il luogo di residenza dei fondi di investimento, cui è subordinata la riscossione o meno di una ritenuta alla fonte sui dividendi loro versati da società residenti, i fondi di investimento non residenti si trovano in una situazione oggettivamente paragonabile a quella dei fondi la cui sede si trovi sul territorio di tale Stato membro.

Peraltro, allorché uno Stato membro abbia scelto di non assoggettare ad imposta i fondi di investimento residenti beneficiari di dividendi di origine nazionale, non può invocare la necessità di garantire una ripartizione equilibrata della potestà impositiva tra gli Stati membri per giustificare l’assoggettamento ad imposta dei fondi di investimento non residenti beneficiari di tali redditi.

Inoltre, la normativa che non stabilisca un nesso diretto tra l’esenzione della ritenuta alla fonte dei dividendi di origine nazionale percepiti da un fondo di investimento residente e la tassazione di tali dividendi a titolo di redditi dei detentori di quote di detto fondo di investimento non può risultare giustificata dalla necessità di garantire la coerenza del sistema tributario.

Infine, il rischio di una riduzione del gettito fiscale di uno Stato membro a favore di un altro Stato membro non può essere considerato come un motivo imperativo di interesse generale che possa essere fatto valere per giustificare una misura in linea di principio incompatibile con una libertà fondamentale.

(v. punti 42, 43, 69, 95, 99, 102, 105, dispositivo 2)