Language of document : ECLI:EU:F:2013:161

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA (Seconda Sezione)

17 ottobre 2013 (*)

«Funzione pubblica – Articolo 34, paragrafi 1 e 6, del regolamento di procedura – Ricorso proposto a mezzo telefax entro il termine di ricorso aumentato del termine in ragione della distanza di dieci giorni – Ricorso depositato per posta entro i successivi dieci giorni – Assenza di identità tra l’uno e l’altro – Tardività del ricorso»

Nella causa F‑127/12,

avente ad oggetto un ricorso proposto ai sensi dell’articolo 270 TFUE, applicabile al Trattato CEEA ai sensi del suo articolo 106 bis,

Luigi Marcuccio, ex funzionario della Commissione europea, residente in Tricase (Italia), rappresentato da G. Cipressa, avvocato,

ricorrente,

contro

Commissione europea,

convenuta,

IL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

(Seconda Sezione),

composto da M.I. Rofes i Pujol (relatore), presidente, R. Barents e K. Bradley, giudici,

cancelliere: W. Hakenberg

ha emesso la seguente

Ordinanza

1        Con atto introduttivo depositato per posta presso la cancelleria del Tribunale il 6 novembre 2012 il sig. Marcuccio ha proposto il presente ricorso, diretto, segnatamente, all’annullamento da parte del Tribunale della decisione della Commissione europea recante rigetto della sua domanda del 6 luglio 2011, nonché della decisione di rigetto del suo reclamo del 19 febbraio 2012, e all’attribuzione al ricorrente dell’importo di EUR 10 500 maggiorato degli interessi. Il deposito per posta dell’originale del ricorso è stato preceduto dall’invio per telefax, il 29 ottobre 2012, di un documento presentato come copia dell’originale del ricorso.

 Contesto normativo

2        L’articolo 91 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto») dispone quanto segue:

«(…)

2.      Un ricorso davanti alla Corte di giustizia è ricevibile soltanto se:

–        l’autorità che ha il potere di nomina ha ricevuto un reclamo ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, nel termine ivi previsto,

–        tale reclamo è stato oggetto di una decisione esplicita o implicita di rigetto.

3.      Il ricorso di cui al paragrafo 2 deve essere presentato entro un termine di tre mesi. Tale termine decorre:

–        dal giorno della notifica della decisione presa in esito al reclamo;

–        dalla data di scadenza del termine di risposta, quando il ricorso riguardi una decisione implicita di rigetto di un reclamo presentato in applicazione dell’articolo 90, paragrafo 2; (…)

(…)».

3        L’articolo 34 del regolamento di procedura, rubricato «Deposito degli atti processuali», così recita:

«1.      L’originale di ogni atto processuale dev’essere sottoscritto dal rappresentante della parte.

(…)

6.      [L]a data in cui una copia dell’originale firmato di un atto processuale (…) perviene alla cancelleria mediante qualsiasi mezzo tecnico di comunicazione di cui dispone il Tribunale è presa in considerazione ai fini dell’osservanza dei termini processuali, purché l’originale firmato dell’atto (…) sia depositato in cancelleria entro dieci giorni dal ricevimento della copia dell’originale. (…)

(…)».

4        Ai sensi dell’articolo 100 del regolamento di procedura, rubricato «Calcolo dei termini – Termine forfettario in ragione della distanza», del regolamento di procedura:

«(…)

2.      Se il giorno di scadenza del termine [processuale] è un sabato, una domenica o un giorno festivo legale, la scadenza è prorogata sino alla fine del successivo giorno non festivo.

(…)

3.      I termini processuali sono aumentati di un termine forfettario in ragione della distanza di dieci giorni».

 Fatti

5        Il ricorrente veniva nominato funzionario della Commissione e destinato, il 16 giugno 2000, a Luanda, presso la delegazione della Commissione in Angola.

6        Dal gennaio 2002 il ricorrente è in congedo malattia in Italia. Con decisione dell’autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l’«APN»), del 18 marzo 2002, i cui effetti si esplicano dal 1° aprile 2002, il ricorrente, nell’interesse del servizio, è stato riassegnato presso la sede della Commissione a Bruxelles (Belgio). Tale decisione di riassegnazione è stata annullata con sentenza del Tribunale dell’Unione del 14 settembre 2011, Marcuccio/Commissione, T‑236/02.

7        Con decisione del 30 maggio 2005, notificata al ricorrente con lettera in pari data e alla quale era allegato il parere della commissione di invalidità, l’APN, in applicazione dell’articolo 53 dello Statuto, collocava il ricorrente a riposo a partire dal 31 maggio 2005 e gli concedeva il beneficio di un’indennità d’invalidità fissata in conformità all’articolo 78, terzo comma, dello Statuto.

8        Dal ricorso risulta che, nel gennaio 2005, i beni lasciati dal ricorrente nel proprio alloggio a Luanda sono stati trasportati in Italia a cura della Commissione. Il ricorrente asserisce che la Commissione non gli avrebbe mai trasmesso l’originale della polizza di carico (bill of lading), ma che, il 1° ottobre 2010, essa gli avrebbe inviato un documento assimilabile, secondo il ricorrente, all’originale della polizza di carico, datato 11 gennaio 2005.

9        Il ricorrente ha presentato una domanda, datata 6 luglio 2011, volta ad ottenere il risarcimento del danno subìto, per un importo pari a EUR 200 000, a causa del tardivo invio del documento trasmessogli il 1° ottobre 2010 e per non aver ricevuto l’originale della polizza di carico. La Commissione non ha risposto a tale domanda.

10      In seguito il ricorrente ha proposto un reclamo, datato 19 febbraio 2012, esplicitamente respinto dalla Commissione il 12 giugno 2012.

 Conclusioni delle parti

11      Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione di rigetto della domanda del 6 luglio 2011;

–        annullare la decisione di rigetto del reclamo del 19 febbraio 2012;

–        annullare, per quanto necessario, la decisione dell’APN, comunicata tramite una nota datata 12 giugno 2012, che respingeva esplicitamente il reclamo del 19 gennaio 2012;

–        condannare la Commissione a versargli l’importo di EUR 10 500, insieme con gli interessi nella misura del 10% annuo, con capitalizzazione annuale a partire dal 20 luglio 2011 e fino all’effettiva erogazione del medesimo;

–        condannare la Commissione alle spese.

 Sulla decisione del Tribunale di statuire mediante ordinanza motivata

12      Ai sensi dell’articolo 76 del regolamento di procedura, quando il ricorso è, in tutto o in parte, manifestamente irricevibile o manifestamente infondato in diritto, il Tribunale può, senza proseguire il procedimento, statuire con ordinanza motivata.

13      Secondo giurisprudenza costante, ove alla lettura del fascicolo di una causa il collegio giudicante, ritenendosi sufficientemente edotto dagli atti di causa, sia pienamente convinto dell’irricevibilità manifesta del ricorso o della sua manifesta infondatezza e, inoltre, ritenga che lo svolgimento di un’udienza non potrebbe offrire il minimo elemento nuovo al riguardo, il rigetto del ricorso mediante ordinanza motivata, sul fondamento dell’articolo 76 del regolamento di procedura, non solo contribuisce all’economia processuale, ma risparmia altresì alle parti i costi che lo svolgimento di un’udienza comporterebbe (v., in tal senso, ordinanza del Tribunale del 25 aprile 2012, Oprea/Commissione, F‑108/11, punto 12 e la giurisprudenza ivi citata).

14      Nel caso di specie il Tribunale si reputa sufficientemente edotto dai documenti prodotti dal ricorrente e decide, in applicazione dell’articolo 76 del regolamento di procedura, e prima ancora che il ricorso venga notificato alla parte convenuta, di statuire con ordinanza motivata senza proseguire il procedimento (v., in tal senso, ordinanza del Tribunale del 29 giugno 2010, Palou Martínez/Commissione, F‑11/10, punti 26 e 27).

 Sulla ricevibilità del ricorso

15      In via preliminare è d’uopo rammentare che, ai sensi dell’articolo 34, paragrafo 1, del regolamento di procedura, «[l]’originale di ogni atto processuale dev’essere sottoscritto dal rappresentante della parte». Inoltre, se è vero che il paragrafo 6 di detto articolo consente l’uso di qualsiasi mezzo tecnico di comunicazione di cui dispone il Tribunale, la validità della comunicazione operata con tali mezzi tecnici è subordinata alla condizione che «l’originale firmato dell’atto (…) sia depositato in cancelleria [del Tribunale] entro dieci giorni dal ricevimento della copia dell’originale».

16      L’articolo 34, paragrafo 6, del regolamento di procedura prevede quindi che la ricezione, da parte della cancelleria del Tribunale, della copia dell’originale del ricorso inviata per telefax sia equiparata al deposito dell’originale del ricorso purché l’originale stesso sia effettivamente depositato presso la cancelleria del Tribunale entro dieci giorni dal ricevimento di tale copia.

17      Il rispetto di questa condizione comporta che la versione inviata per telefax alla cancelleria del Tribunale sia la copia conforme dell’originale depositato successivamente. Occorre quindi che la versione inviata per telefax sia la fotografia della versione originale e non un altro documento, ancorché presenti lo stesso contenuto sotto una forma diversa (v., in tal senso, conclusioni dell’avvocato generale Bot nella causa definita con sentenza della Corte del 17 luglio 2008, Athinaïki Techniki/Commissione, C‑521/06 P, punto 157).

18      Tali esigenze sono esposte molto chiaramente nelle istruzioni pratiche alle parti sul procedimento giurisdizionale dinanzi al Tribunale dell’11 luglio 2012, pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (GU L 260, pag. 6), applicabili all’epoca della presentazione del ricorso. Il punto 38 di tali istruzioni, la cui adozione è prevista dall’articolo 120 del regolamento di procedura, stabilisce infatti che, «[a]i fini dell’osservanza dei termini processuali, il deposito di una memoria o di un atto processuale per fax vale soltanto se l’originale firmato perviene in cancelleria entro e non oltre il termine, previsto dall’articolo 34, paragrafo 6, del regolamento di procedura, di dieci giorni dopo detto deposito (...)». Il punto 39 delle medesime istruzioni indica che «[l]’originale firmato di ciascun atto processuale è spedito senza indugio, subito dopo l’invio tramite fax, senza apportarvi correzioni o modifiche. In caso di divergenza tra l’originale firmato e la copia precedentemente depositata, solo la data del deposito dell’originale firmato è presa in considerazione ai fini dell’osservanza dei termini processuali».

19      Occorre aggiungere che il requisito dell’identità tra il ricorso depositato per telefax e il relativo originale è inteso, da una parte, a garantire che la possibilità di adire il giudice dell’Unione con uno dei mezzi tecnici di comunicazione di cui dispone il Tribunale, prevista dall’articolo 34, paragrafo 6, del regolamento di procedura, non rimetta in discussione la perentorietà dei termini processuali né le esigenze di certezza del diritto e di parità fra le parti, che tali termini sono diretti a garantire. D’altra parte, tale requisito di identità è inteso a consentire al Tribunale di verificare, quando riceve l’originale del ricorso, la perfetta somiglianza di quest’ultimo con la versione trasmessa per telefax attraverso un semplice esame rapido e superficiale, senza alcuna analisi approfondita del loro contenuto (conclusioni dell’avvocato generale Bot, cit. supra, paragrafi 164 e 166).

20      Conseguentemente, ai fini del regolare deposito di qualsiasi atto processuale, le disposizioni di cui all’articolo 34 del regolamento di procedura, e segnatamente il suo paragrafo 1 e il suo paragrafo 6, che consente la presentazione del ricorso per telefax, impongono al rappresentante della parte di firmare a mano l’originale dell’atto prima di trasmetterlo per telefax e di depositare questo stesso originale presso la cancelleria del Tribunale entro i successivi dieci giorni.

21      In tale contesto, se risulta retroattivamente che l’originale dell’atto materialmente depositato presso la cancelleria nei dieci giorni successivi alla trasmissione per telefax non reca la medesima firma che figura sul documento trasmesso per telefax, occorre rilevare che alla cancelleria del Tribunale sono pervenuti due atti processuali diversi, anche se la firma è stata apposta dalla stessa persona. Considerato, infatti, che non incombe al Tribunale verificare se i due testi coincidono parola per parola, è evidente che, quando la firma apposta su uno dei due documenti non è identica alla firma apposta sull’altro, il documento trasmesso per telefax non è una copia dell’originale dell’atto depositato per posta (v., in tal senso, ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado del 13 novembre 2001, F/Corte dei conti, T‑138/01 R, punti 8 e 9).

22      Dal combinato disposto dell’articolo 91, paragrafo 3, dello Statuto, che fissa il termine di ricorso in tre mesi, e dell’articolo 100, paragrafo 3, del regolamento di procedura, ai sensi del quale tale termine è aumentato in ragione della distanza di un termine forfettario di dieci giorni, risulta che il ricorso deve essere redatto al più tardi entro tale termine, senza poter essere oggetto di modifiche o correzioni a posteriori. Sotto questo profilo, l’invio di un ricorso per telefax non solo facilita la trasmissione del documento, ma costituisce anche la prova che l’originale dell’atto depositato presso la cancelleria del Tribunale, eventualmente dopo la scadenza del menzionato termine, era stato tuttavia già redatto prima di tale scadenza.

23      Ne consegue che, se la trasmissione del testo inviato per telefax non soddisfa i requisiti di certezza del diritto imposti dall’articolo 34 del regolamento di procedura, la data di deposito del documento trasmesso per telefax non può essere presa in considerazione ai fini del rispetto del termine di ricorso.

24      Nella specie, il primo documento presentato quale copia dell’originale del ricorso è pervenuto presso la cancelleria del Tribunale per telefax il 29 ottobre 2012. Il 6 novembre 2012 la cancelleria del Tribunale ha ricevuto per posta l’originale del ricorso, il cui testo tuttavia diverge dal primo, quantomeno per quel che riguarda la firma dell’avvocato.

25      Dall’esame del documento trasmesso per telefax il 29 ottobre 2012 risulta, infatti, che la firma dell’avvocato del ricorrente manifestamente non è quella che figura sull’originale del ricorso pervenuto per posta presso la cancelleria del Tribunale il 6 novembre 2012. Ciò considerato, occorre rilevare che detta copia non costituisce una riproduzione dell’originale del ricorso. Ne consegue che la data di ricezione del documento inviato per telefax non può essere presa in considerazione per determinare se il termine di ricorso, ricordato al punto 22 della presente ordinanza, sia stato rispettato.

26      Per decidere in ordine alla ricevibilità del ricorso, occorre verificare se l’originale del ricorso, pervenuto per posta presso la cancelleria del Tribunale il 6 novembre 2012, sia stato depositato tempestivamente.

27      In proposito è d’uopo osservare che, secondo quanto asserito dal ricorrente, la decisione recante esplicito rigetto del suo reclamo, datata 12 giugno 2012, è stata da lui ricevuta «in data non anteriore al diciannove luglio duemiladodici». Pertanto, il termine di tre mesi e dieci giorni per introdurre ricorso contro tale decisione, da calcolare a decorrere da quest’ultima data, è scaduto il 29 ottobre 2012.

28      Dato che il documento inviato per telefax il 29 ottobre 2012 non è ricevibile, come risulta dal punto 25 della presente ordinanza, ne deriva che l’unico ricorso di cui possa tenersi conto nel presente procedimento è quello pervenuto per posta presso la cancelleria del Tribunale il 6 novembre 2012. Dal momento che il termine di ricorso è scaduto il 29 ottobre 2012, tale ricorso è tardivo.

29      Conseguentemente, senza che sia necessario comunicare l’atto introduttivo del giudizio alla parte convenuta, il ricorso deve essere dichiarato manifestamente irricevibile.

 Sulle spese

30      Ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del regolamento di procedura, fatte salve le altre disposizioni del capo VIII del titolo II del regolamento medesimo, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Ai sensi del paragrafo 2 dello stesso articolo, il Tribunale può decidere, per ragioni di equità, che una parte soccombente sia condannata solo parzialmente alle spese, o addirittura che non debba essere condannata a tale titolo.

31      Poiché la presente ordinanza viene adottata prima della notificazione del ricorso alla convenuta e prima che quest’ultima abbia potuto sostenere delle spese, occorre decidere che il ricorrente sopporterà le proprie spese, ai sensi dell’articolo 89, paragrafo 3, del regolamento di procedura.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

(Seconda Sezione)

così provvede:

1)      Il ricorso è respinto in quanto manifestamente irricevibile.

2)      Il sig. Marcuccio sopporterà le proprie spese.

Lussemburgo, 17 ottobre 2013

Il cancelliere

 

       Il presidente

W. Hakenberg

 

       M.I. Rofes i Pujol


* Lingua processuale: l’italiano.