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Impugnazione proposta il 26 febbraio 2021 dal Consiglio dell'Unione europea avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 16 dicembre 2020, causa T-243/18, VW / Commissione

(Causa C-139/21 P)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: M. Bauer e M. Alver, agenti)

Altre parti nel procedimento: VW, Commissione europea, Parlamento europeo

Conclusioni del ricorrente

Accogliere il ricorso e annullare la sentenza impugnata;

avocare a sé la causa e respingere il ricorso in primo grado in quanto infondato;

condannare il ricorrente in primo grado alle spese sostenute dal Consiglio nel presente procedimento e in quello di primo grado.

Motivi e principali argomenti

A sostegno della sua impugnazione il Consiglio solleva tre motivi.

Il primo motivo, sollevato a titolo principale, verte su errori di diritto relativi all'esistenza di una differenza di trattamento, ai fini della concessione di una pensione di reversibilità ai sensi dell’articolo 18 o dell’articolo 20 dell'allegato VIII dello Statuto dei funzionari, tra, da un lato, il coniuge superstite di un ex funzionario che abbia contratto matrimonio prima della cessazione dal servizio di quest’ultimo e, dall'altro, il coniuge superstite di un ex funzionario che abbia contratto matrimonio dopo la cessazione dal servizio. A questo proposito, il Consiglio sostiene che il Tribunale non ha valutato la comparabilità delle situazioni di cui trattasi alla luce dell'insieme degli elementi che le caratterizzano, tra cui, in particolare, le rispettive situazioni giuridiche, alla luce dell'oggetto e della finalità dell'atto dell'Unione che stabilisce la distinzione in questione, ossia lo Statuto dei funzionari nel suo insieme. Il Tribunale ha quindi commesso un errore di diritto nel ritenere che la data di conclusione del matrimonio sia l'unico elemento che determina l'applicazione dell'articolo 18 o dell'articolo 20 dell'allegato VIII dello Statuto, mentre ciò che giustifica la differenza di trattamento è la differenza fondamentale, di fatto e di diritto, tra la situazione giuridica di un funzionario che si situi in una delle posizioni di cui all'articolo 35 dello Statuto e quella di un ex funzionario.

Il secondo motivo, sollevato in subordine, riguarda errori di diritto relativi alla portata del controllo giurisdizionale sulle scelte del legislatore dell'Unione. Secondo il Consiglio, il Tribunale ha fatto riferimento all'esistenza di un «semplice» margine di manovra per il legislatore dell'Unione che «implica la necessità di verificare se non appaia irragionevole che il legislatore dell’Unione ritenga che la disparità di trattamento istituita possa essere appropriata e necessaria ai fini della realizzazione dell’obiettivo perseguito». Orbene, il giudice riconosce che il legislatore dell'Unione, nell'esercizio delle competenze conferitegli, dispone di un ampio potere discrezionale nei settori in cui la sua azione implica scelte di natura politica, oltre che economica o sociale, e in cui è chiamato a compiere valutazioni e accertamenti complessi, come nel caso dell'organizzazione di un sistema di previdenza sociale. Quindi, la questione non è se una misura adottata in un tale ambito fosse l'unica o la migliore possibile. Infatti, solo il fatto che essa sia manifestamente inadeguata rispetto all'obiettivo che le istituzioni competenti intendono perseguire può inficiare la legalità di tale misura. Effettuando un controllo che va oltre il carattere manifestamente inadeguato della misura in questione, il Tribunale ha sostituito la propria valutazione a quella del legislatore e ha così superato i limiti del suo controllo di legittimità.

Il terzo motivo riguarda gli errori di diritto commessi dal Tribunale nell'esaminare se la differenza di trattamento sia giustificata. Questo esame è viziato, anzitutto, dall'errore di diritto commesso dal Tribunale per quanto riguarda la definizione della portata del suo controllo delle scelte del legislatore. Poi, il Tribunale ha ignorato la giurisprudenza secondo la quale spetta al ricorrente provare l'incompatibilità di una disposizione legislativa con il diritto primario, e non alle istituzioni che hanno redatto l'atto provare la sua legittimità. In terzo luogo, il Tribunale ha commesso un errore di diritto esaminando la giustificazione della differenza di trattamento alla luce della giurisprudenza secondo cui una presunzione generale di frode non può bastare a giustificare una misura che pregiudica gli obiettivi del Trattato FUE, e ha concluso che l'articolo 20 dell'allegato VIII dello Statuto istituisce una «presunzione generale e irrefutabile di frode per i matrimoni di durata inferiore a cinque anni».

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