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Ricorso proposto il 14 marzo 2013 - Petro Suisse Intertrade / Consiglio

(Causa T-156/13)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Petro Suisse Intertrade Co. SA (Pully, Svizzera) (rappresentanti: J. Grayston, solicitor, avv.ti P. Gjørtler, G. Pandey, D. Rovetta, N. Pilkington e D. Sellers)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione 2012/829/PESC del Consiglio, del 21 dicembre 2012, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU L 356, pag. 71) ed il regolamento d'esecuzione (UE) n. 1264/2012 del Consiglio, del 21 dicembre 2012, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU L 356, pag. 55), nella parte in cui gli atti impugnati riguardano la ricorrente; e

condannare il Consiglio alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce sei motivi, vertenti sulla violazione di una condizione procedurale essenziale, nonché sulla violazione dei Trattati e di talune norme giuridiche relative alla loro applicazione: violazione del diritto ad un'audizione, violazione dell'obbligo di fornire adeguata comunicazione, insufficienza della motivazione, violazione dei diritti della difesa, manifesto errore di valutazione e violazione del diritto fondamentale di proprietà.

La ricorrente ritiene che il Consiglio abbia omesso di svolgere un'audizione della ricorrente, in assenza di alcuna giustificazione per agire in tal senso. Inoltre il Consiglio avrebbe omesso d'identificare adeguatamente la ricorrente quale destinataria della decisione e del regolamento ed altresì d'identificarla adeguatamente nella sua lettera di comunicazione, ed in ogni caso, tali atti conterrebbero una motivazione insufficiente. Richieste da parte della ricorrente per confermare la sua identificazione, per ampliare la motivazione e per avere accesso alla documentazione non sono state riscontrate, se non attraverso una breve nota di avvenuta ricezione. Attraverso tali omissioni, il Consiglio ha violato i diritti della difesa della ricorrente, alla quale è stata negata la possibilità di presentare con successo le sue osservazioni avverso quanto constatato dal Consiglio, dal momento che tali informazioni non sono state messe a disposizione della ricorrente. Contrariamente a quanto sostenuto dal Consiglio, la ricorrente non è una società di copertura controllata dalla National Iranian Oil Company (NIOC) ed in ogni caso il Consiglio non avrebbe dimostrato che il controllo della ricorrente da parte della NIOC comporterebbe un vantaggio economico per lo Stato iraniano che sarebbe contrario allo scopo della decisione e del regolamento impugnati. Infine, riducendo la capacità della ricorrente a contrarre, il Consiglio avrebbe violato il fondamentale diritto di proprietà adottando talune misure la cui proporzionalità non può essere accertata.

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