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Ricorso proposto il 15 marzo 2013 - Sorinet Commercial Trust Bankers / Consiglio

(Causa T-157/13)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Sorinet Commercial Trust Bankers Ltd (Kish Island, Iran) (rappresentante: avv.ti L. Defalque e C. Malherbe)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare il paragrafo I.1.12 (nella sezione "Entità") dell'allegato alla decisione 2012/829/PESC del Consiglio, del 21 dicembre 2012, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran;

annullare il paragrafo I.1.12 (nella sezione "Entità") dell'allegato al regolamento di esecuzione (UE) n. 1264/2012 del Consiglio, del 21 dicembre 2012, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran;

condannare il Consiglio alle spese sostenute dalla ricorrente.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

Primo motivo, con il quale la ricorrente sostiene che il Consiglio ha violato il suo obbligo di motivazione. La motivazione della decisione e del regolamento impugnati sarebbe vaga e generica e non indicherebbe la ragione specifica ed attuale per la quale, nell'esercizio del suo potere discrezionale, il Consiglio ha considerato che la ricorrente dovesse essere assoggettata alle misure restrittive di cui trattasi.

Secondo motivo, con il quale la ricorrente sostiene che il Consiglio ha violato i diritti della difesa della ricorrente, il diritto ad un processo equo ed il diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva. La ricorrente non è stata informata né le è stata comunicata alcuna possibile prova addotta nei suoi confronti a fondamento del provvedimento che incide su di essa. Il Consiglio non ha nemmeno concesso alla ricorrente l'accesso al suo fascicolo né alla documentazione richiesta (ivi comprese alle informazioni precise ed individualizzate a sostegno delle misure restrittive di cui trattasi), né ha comunicato alla stessa le asserite prove addotte contro di essa. Alla ricorrente è stata negata un'audizione dal Consiglio benché la ricorrente l'avesse espressamente richiesta. Le violazioni summenzionate dei diritti della difesa della ricorrente - in particolare l'omissione di informare la ricorrente delle prove addotte nei suoi confronti - comporta una violazione del diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva della ricorrente.

Terzo motivo, con il quale la ricorrente sostiene che il Consiglio ha commesso un errore manifesto di valutazione nell'adottare le misure restrittive nei suoi confronti. I motivi addotti dal Consiglio nei confronti della ricorrente non costituiscono una motivazione adeguata. Inoltre il Consiglio non ha prodotto né prove né informazioni che dimostrino la fondatezza delle ragioni che ha invocato a sostegno delle misure restrittive di cui trattasi, basate su mere asserzioni.

Quarto motivo, con il quale la ricorrente sostiene che le misure restrittive sono inficiate e viziate da illegittimità dovuta ad omissioni nella valutazione del Consiglio precedente all'adozione. Il Consiglio non ha condotto una valutazione genuina delle circostanze del caso di specie, ma si è limitato a seguire le raccomandazioni dell'UNSC e ad adottare le proposte presentate dagli Stati membri.

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