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Sentenza del Tribunale del 3 luglio 2014 – Sorinet Commercial Trust Bankers/Consiglio

(Causa T-157/13)1

Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive assunte nei confronti dell’Iran allo scopo di impedire la proliferazione nucleare – Congelamento di capitali – Ricorso di annullamento – Termine di ricorso – Termine per l’adeguamento delle conclusioni – Ricevibilità – Obbligo di motivazione – Errore di valutazione – Modulazione nel tempo degli effetti di un annullamento»)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Sorinet Commercial Trust Bankers (Kish Island, Iran) (rappresentanti: L. Defalque e C. Malherbe, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: A. De Elera, M. Bishop e A. Vitro, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento, da un lato, della decisione 2012/829/PESC del Consiglio, del 21 dicembre 2012, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 356, pag. 71), nella parte in cui ha iscritto il nome della ricorrente nell’elenco di cui all’allegato II della decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (GU L 195, pag. 39), nonché del regolamento di esecuzione (UE) n. 1264/2012 del Consiglio, del 21 dicembre 2012, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 356, pag. 55), nella parte in cui ha iscritto il nome della ricorrente nell’elenco di cui all’allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010 (GU L 88, pag. 1), e, dall’altro lato, della decisione 2013/270/PESC del Consiglio, del 6 giugno 2013, che modifica la decisione 2010/413 (GU L 156, pag. 10), nella parte in cui ha mantenuto il nome della ricorrente nell’elenco di cui all’allegato II della decisione 2010/413, nonché del regolamento di esecuzione (UE) n. 522/2013 del Consiglio, del 6 giugno 2013, che attua il regolamento n. 267/2012 (GU L 156, pag. 3), nella parte in cui ha mantenuto il nome della ricorrente nell’elenco di cui all’allegato IX del regolamento n. 267/2012.

Dispositivo

La decisione 2012/829/PESC del Consiglio, del 21 dicembre 2012, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran, è annullata nella parte in cui ha iscritto il nome della Sorinet Commercial Trust Bankers Ltd nell’allegato II della decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC.

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1264/2012 del Consiglio, del 21 dicembre 2012, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran, è annullato nella parte in cui ha iscritto il nome della Sorinet Commercial Trust Bankers nell’allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010.

La decisione 2013/270/PESC del Consiglio, del 6 giugno 2013, che modifica la decisione 2010/413, è annullata nella parte in cui ha mantenuto il nome della Sorinet Commercial Trust Bankers nell’allegato II della decisione 2010/413.

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 522/2013 del Consiglio, del 6 giugno 2013, che attua il regolamento n. 267/2012, è annullato nella parte in cui ha mantenuto il nome della Sorinet Commercial Trust Bankers nell’allegato IX del regolamento n. 267/2012.

Gli effetti dell’allegato II della decisione 2010/413, come modificata dalla decisione 2013/270, e dell’allegato IX del regolamento n. 267/2012, come modificato dal regolamento di esecuzione n. 522/2013, nella parte in cui riguardano la Sorinet Commercial Trust Bankers, sono mantenuti fino allo scadere del termine per l’impugnazione di cui all’articolo 56, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, o, se entro tale termine viene proposta impugnazione, fino al rigetto della stessa.

Il Consiglio dell’Unione europea sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Sorinet Commercial Trust Bankers.

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1 GU C 147 del 25.5.2013.