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Sentenza del Tribunale del 3 luglio 2014 – Zanjani / Consiglio

(Causa T-155/13)1

(«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti dell’Iran al fine di impedire la proliferazione nucleare – Congelamento di capitali – Restrizioni in materia di ingresso – Ricorso di annullamento – Termine di ricorso – Ricevibilità – Obbligo di motivazione – Errore di valutazione – Modulazione nel tempo degli effetti di un annullamento»)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Babak Zanjani (Dubai, Emirati arabi uniti) (rappresentanti: L. Defalque e C. Malherbe, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: A. Vitro e M. Bishop, agenti)

Oggetto

In primo luogo, da un lato, annullamento della decisione 2012/829/PESC del Consiglio, del 21 dicembre 2012, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU L 356, pag. 71), nella parte in cui ha iscritto il nome del ricorrente nell’elenco di cui all’allegato II della decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (GU L 195, pag. 39), e dall’altro, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1264/2012 del Consiglio, del 21 dicembre 2012, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU L 356, pag. 55), nella parte in cui ha iscritto il nome del ricorrente nell’elenco di cui all’allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010 (GU L 88, pag. 1), e, in secondo luogo, domanda diretta ad ottenere una dichiarazione d’inapplicabilità della decisione 2012/829 e del regolamento di esecuzione n. 1264/2012 nella misura in cui l’articolo 19, paragrafo 1, lettere b) e c), della decisione 2010/413 è applicabile al ricorrente.

Dispositivo

La decisione 2012/829/PESC del Consiglio, del 21 dicembre 2012, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran, è annullata nella parte in cui iscrive il nome del sig. Babak Zanjani nell’allegato II della decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran.

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1264/2012 del Consiglio, del 21 dicembre 2012, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran, è annullato nella parte in cui ha iscritto il nome del sig. Zanjani nell’allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010.

Gli effetti della decisione 2012/829 e del regolamento di esecuzione n. 1264/2012 sono mantenuti relativamente al sig. Zanjani, fino allo scadere del termine per l’impugnazione di cui all’articolo 56, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, o, se entro tale termine viene proposta impugnazione, fino al rigetto della stessa.

Il ricorso è respinto quanto al resto.

5)    Il Consiglio dell’Unione europea sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal sig. Zanjani.

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1 GU C 141 del 18.5.2013.