Language of document : ECLI:EU:T:2014:606





Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 3 luglio 2014 –
Sorinet Commercial Trust Bankers / Consiglio

(causa T‑157/13)

«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive assunte nei confronti dell’Iran allo scopo di impedire la proliferazione nucleare – Congelamento di capitali – Ricorso di annullamento – Termine di ricorso – Termine per l’adeguamento delle conclusioni – Ricevibilità – Obbligo di motivazione – Errore di valutazione – Modulazione nel tempo degli effetti di un annullamento»

1.                     Ricorso di annullamento – Termini – Dies a quo – Atto che comporta misure restrittive ai danni di una persona o di un’entità – Atto pubblicato e comunicato ai destinatari – Data di comunicazione dell’atto – Comunicazione all’interessato a mezzo di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea – Termine che inizia a decorrere dal quattordicesimo giorno successivo a tale pubblicazione (Art. 263, comma 6, TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 102, § 1; decisione del Consiglio 2010/413/PESC, art. 24, § 3; regolamento del Consiglio n. 267/2012, art. 46, § 3) (v. punti 34‑49)

2.                     Procedimento giurisdizionale – Decisione o regolamento che sostituisce in corso di giudizio l’atto impugnato – Elemento nuovo – Domanda di ampliamento delle conclusioni e dei motivi iniziali – Termine per la presentazione di una tale domanda – Dies a quo – Data di comunicazione del nuovo atto agli interessati (Art. 263, comma 6, TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 102, § 1; decisione del Consiglio 2013/270/PESC; regolamento del Consiglio n. 522/2013) (v. punti 51‑55)

3.                     Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive nei confronti dell’Iran – Misure adottate nell’ambito della lotta contro la proliferazione nucleare – Portata del sindacato giurisdizionale – Valutazione della legittimità in base ai dati disponibili al momento dell’adozione della decisione (Art. 263 TFUE e 296 TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; decisione del Consiglio 2013/270/PESC; regolamento del Consiglio n. 522/2013) (v. punti 61, 62, 64, 74)

4.                     Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritti della difesa – Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva – Misure restrittive nei confronti dell’Iran – Congelamento dei capitali di persone, entità o organismi che partecipano alla proliferazione nucleare o la sostengono – Obbligo di comunicare i nuovi elementi a carico – Portata (Decisione del Consiglio 2013/270/PESC; regolamento del Consiglio n. 522/2013) (v. punti 64, 65, 68‑74)

5.                     Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti dell’Iran – Congelamento dei capitali di persone, entità o organismi che partecipano alla proliferazione nucleare o la sostengono – Condotta che configura il sostegno a una tale proliferazione – Insussistenza (Decisione del Consiglio 2013/270/PESC; regolamento del Consiglio n. 522/2013) (v. punti 64, 67, 73‑79)

6.                     Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Misure restrittive nei confronti dell’Iran – Congelamento dei capitali di persone, entità o organismi che partecipano alla proliferazione nucleare o la sostengono – Obbligo di comunicare la motivazione all’interessato simultaneamente all’adozione dell’atto che gli arreca pregiudizio o subito dopo – Limiti – Sicurezza dell’Unione o dei suoi Stati membri o la gestione delle loro relazioni internazionali – Portata (Art. 296 TFUE; decisione del Consiglio 2013/270/PESC; regolamento del Consiglio n. 522/2013) (v. punti 69‑74)

7.                     Ricorso di annullamento – Sentenza di annullamento – Effetti – Annullamento parziale di un regolamento o di una decisione recante adozione di misure restrittive nei confronti dell’Iran – Efficacia di tale annullamento a decorrere dalla scadenza del termine di impugnazione o del rigetto di quest’ultima (Art. 264 TFUE e 266 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 56, comma 1; decisione del Consiglio 2013/270/PESC; regolamento del Consiglio n. 522/2013) (v. punti 80‑86)

Oggetto

Domanda di annullamento, da un lato, della decisione 2012/829/PESC del Consiglio, del 21 dicembre 2012, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 356, pag. 71), nella parte in cui ha iscritto il nome della ricorrente nell’elenco di cui all’allegato II della decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (GU L 195, pag. 39), nonché del regolamento di esecuzione (UE) n. 1264/2012 del Consiglio, del 21 dicembre 2012, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 356, pag. 55), nella parte in cui ha iscritto il nome della ricorrente nell’elenco di cui all’allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010 (GU L 88, pag. 1), e, dall’altro lato, della decisione 2013/270/PESC del Consiglio, del 6 giugno 2013, che modifica la decisione 2010/413 (GU L 156, pag. 10), nella parte in cui ha mantenuto il nome della ricorrente nell’elenco di cui all’allegato II della decisione 2010/413, nonché del regolamento di esecuzione (UE) n. 522/2013 del Consiglio, del 6 giugno 2013, che attua il regolamento n. 267/2012 (GU L 156, pag. 3), nella parte in cui ha mantenuto il nome della ricorrente nell’elenco di cui all’allegato IX del regolamento n. 267/2012.

Dispositivo

1)

La decisione 2012/829/PESC del Consiglio, del 21 dicembre 2012, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran, è annullata nella parte in cui ha iscritto il nome della Sorinet Commercial Trust Bankers Ltd nell’allegato II della decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC.

2)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1264/2012 del Consiglio, del 21 dicembre 2012, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran, è annullato nella parte in cui ha iscritto il nome della Sorinet Commercial Trust Bankers nell’allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010.

3)

La decisione 2013/270/PESC del Consiglio, del 6 giugno 2013, che modifica la decisione 2010/413, è annullata nella parte in cui ha mantenuto il nome della Sorinet Commercial Trust Bankers nell’allegato II della decisione 2010/413.

4)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 522/2013 del Consiglio, del 6 giugno 2013, che attua il regolamento n. 267/2012, è annullato nella parte in cui ha mantenuto il nome della Sorinet Commercial Trust Bankers nell’allegato IX del regolamento n. 267/2012.

5)

Gli effetti dell’allegato II della decisione 2010/413, come modificata dalla decisione 2013/270, e dell’allegato IX del regolamento n. 267/2012, come modificato dal regolamento di esecuzione n. 522/2013, nella parte in cui riguardano la Sorinet Commercial Trust Bankers, sono mantenuti fino allo scadere del termine per l’impugnazione di cui all’articolo 56, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, o, se entro tale termine viene proposta impugnazione, fino al rigetto della stessa.

6)

Il Consiglio dell’Unione europea sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Sorinet Commercial Trust Bankers.