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Sentenza del Tribunale del 18 settembre 2015 – Petro Suisse Intertrade / Consiglio

(Cause riunite T-156/13 e T-373/14) 1

(«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti dell’Iran allo scopo di impedire la proliferazione nucleare – Congelamento di capitali – Ricorso di annullamento – Entità infra-statale – Legittimazione e interesse ad agire – Ricevibilità – Diritto al contraddittorio – Obbligo di notifica – Obbligo di motivazione – Diritti della difesa – Errore manifesto di valutazione – Diritto di proprietà»)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Petro Suisse Intertrade Co. SA (Pully, Svizzera) (rappresentanti: J. Grayston, solicitor, P. Gjørtler, G. Pandey, D. Rovetta, N. Pilkington e D. Sellers, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: M. Bishop e I. Rodios, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento, da un lato, della decisione 2012/829/PESC del Consiglio, del 21 dicembre 2012, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 356, pag. 71), nonché del regolamento di esecuzione (UE) n. 1264/2012 del Consiglio, del 21 dicembre 2012, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 356, pag. 55), e, dall’altro, della decisione del Consiglio contenuta nella lettera del 14 marzo 2014 volta a mantenere le misure restrittive adottate nei confronti della ricorrente.

Dispositivo

Il ricorso è respinto.

La Petro Suisse Intertrade Co. SA sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea.

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1 GU C 147 del 25.5.2013.