Language of document : ECLI:EU:T:2015:646





Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 18 settembre 2015 –
Petro Suisse Intertrade / Consiglio

(cause riunite T‑156/13 e T‑373/14)

«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti dell’Iran allo scopo di impedire la proliferazione nucleare – Congelamento dei capitali – Ricorso di annullamento – Entità infra-statale – Legittimazione e interesse ad agire – Ricevibilità – Diritto al contraddittorio – Obbligo di notifica – Obbligo di motivazione – Diritti della difesa – Errore manifesto di valutazione – Diritto di proprietà»

1.                     Ricorso di annullamento – Presupposti per la ricevibilità – Interesse ad agire – Persone fisiche o giuridiche – Ricorso proposto da un’emanazione di uno Stato terzo – Ricorso diretto contro un atto che istituisce misure restrittive nei suoi confronti – Ricevibilità (Art. 29 TUE; artt. 263, comma 4, TFUE, e 275, comma 2, TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47) (v. punti 39‑43)

2.                     Ricorso di annullamento – Termini – Dies a quo – Atto che comporta misure restrittive nei confronti di una persona o di un’entità – Atto pubblicato e comunicato ai destinatari – Data di comunicazione dell’atto (Art. 263, comma 6, TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 102, § 1; decisione del Consiglio 2010/413/PESC, art. 24, § 3; regolamento del Consiglio n. 267/2012, art. 46, § 3) (v. punti 46‑52)

3.                     Ricorso di annullamento – Motivi di ricorso – Difetto o insufficienza di motivazione – Motivo distinto da quello vertente sulla legalità sostanziale (Artt. 263 TFUE e 296 TFUE) (v. punto 61)

4.                     Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Misure restrittive nei confronti dell’Iran – Congelamento dei capitali di persone, entità o organismi che partecipano alla proliferazione nucleare o la sostengono – Requisiti minimi (Art. 296 TFUE; decisione del Consiglio 2012/829/PESC; regolamento del Consiglio n. 1264/2012) (v. punti 63‑67, 69‑71)

5.                     Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Misure restrittive nei confronti dell’Iran – Congelamento dei capitali di persone, entità o organismi che partecipano alla proliferazione nucleare o la sostengono – Criteri alternativi stabiliti dagli atti dell’Unione per l’inserimento di un’entità negli elenchi delle persone ed entità sottoposte alle misure restrittive – Sufficienza di una motivazione basata su uno solo di tali criteri (Art. 296 TFUE; decisione del Consiglio 2012/829/PESC; regolamento del Consiglio n. 1264/2012) (v. punto 80)

6.                     Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritti della difesa – Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva – Misure restrittive nei confronti dell’Iran – Congelamento dei capitali di persone, entità o organismi che partecipano alla proliferazione nucleare o la sostengono – Diritto di essere sentiti prima dell’adozione di siffatte misure – Insussistenza – Diritti garantiti dal sindacato giurisdizionale esercitato dal giudice dell’Unione e dalla possibilità di un’audizione successiva all’adozione di tali misure – Obbligo di comunicazione degli elementi a carico – Portata (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; decisione del Consiglio 2012/829/PESC; regolamento del Consiglio n. 1264/2012) (v. punti 89‑92, 95, 107)

7.                     Procedimento giurisdizionale – Deduzione di motivi nuovi in corso di causa – Motivo dedotto per la prima volta in sede di replica – Irricevibilità [Regolamento di procedura del Tribunale (2015), artt. 76, d), e 84, § 1] (v. punti 114, 115)

8.                     Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive nei confronti dell’Iran – Misure adottate nell’ambito della lotta contro la proliferazione nucleare – Portata del sindacato giurisdizionale (Art. 275, comma 2, TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; decisione del Consiglio 2012/829/PESC; regolamento del Consiglio n. 1264/2012) (v. punti 120, 121)

9.                     Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti dell’Iran – Congelamento dei capitali di persone, entità o organismi che partecipano alla proliferazione nucleare o la sostengono – Obbligo di estendere la misura alle entità detenute o controllate da tale entità – Qualità di entità detenuta o controllata – Valutazione caso per caso da parte del Consiglio – Attuazione delle pertinenti disposizioni del diritto dell’Unione – Insussistenza di un potere discrezionale del Consiglio [Decisioni del Consiglio 2010/413/PESC, art. 20, § 1, c), e 2012/829/PESC; regolamenti del Consiglio n. 267/2012, art. 23, § 2, d), e n. 1264/2012] (v. punti 122‑125, 127)

10.                     Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti dell’Iran – Congelamento dei capitali delle entità detenute o controllate da un’entità riconosciuta quale partecipante alla proliferazione nucleare – Restrizione del diritto di proprietà e del diritto di esercitare liberamente un’attività economica – Violazione del principio di proporzionalità – Insussistenza (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 16 e 17; decisione del Consiglio 2012/829/PESC; regolamento del Consiglio n. 1264/2012) (v. punto 138)

Oggetto

Domanda di annullamento, da un lato, della decisione 2012/829/PESC del Consiglio, del 21 dicembre 2012, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 356, pag. 71), nonché del regolamento di esecuzione (UE) n. 1264/2012 del Consiglio, del 21 dicembre 2012, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 356, pag. 55) e, dall’altro, della decisione del Consiglio contenuta nella lettera del 14 marzo 2014 volta a mantenere le misure restrittive adottate nei confronti della ricorrente.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Petro Suisse Intertrade Co. SA sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea.