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Ricorso proposto il 15 settembre 2015 – CBM / UAMI - ÏD Group (Fashion ID)

(Causa T-535/15)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: CBM Creative Brands Marken GmbH (Zurigo, Svizzera) (rappresentanti: U. Lüken, J. Bärenfänger, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI )

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: ÏD Group (Roubaix, Francia)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’UAMI

Richiedente del marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Marchio comunitario denominativo «Fashion ID» – Domanda di registrazione n. 10 638 658

Procedimento dinanzi all’UAMI: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI del 14 luglio 2015 nel procedimento R 2470/2014-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata nei limiti in cui ha confermato la decisione della divisione di opposizione di respingere la domanda di registrazione di marchio comunitario n. 10 638 658 con riferimento ai beni e servizi contestati nelle classi 9, 14, 18, 25 e 35;

annullare la relativa decisione della divisione di opposizione dell’UAMI del 28 luglio 2014 (procedimento B 2 038 399) nei limiti in cui la divisione di opposizione ha confermato l’opposizione per il rigetto della domanda di registrazione di marchio comunitario n. 10 638 658;

respingere integralmente l’opposizione del 26 giugno 2012 avverso la domanda di registrazione di marchio comunitario n. 10 638 658;

condannare l’UAMI alle spese.

Motivo invocato

La divisione di opposizione e la commissione di ricorso hanno omesso di considerare la consolidata giurisprudenza del Tribunale e della Corte di giustizia secondo cui dev’essere effettuata una comparazione dell’impressione complessiva prodotta dai segni, facendo riferimento alla domanda di registrazione di marchio comunitario impugnata nel suo insieme, anziché una comparazione dei singoli elementi.

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