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Impugnazione proposta l’11 settembre 2015 da Z avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 30 giugno 2015, causa F-64/13, Z/Corte di giustizia

(Causa T-532/15 P)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente : Z (Lussemburgo, Lussemburgo) (rappresentante : F. Rollinger, avvocato)

Altra parte nel procedimento : Corte di giustizia dell’Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare l’impugnazione ricevibile e fondata;

annullare di conseguenza la sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Seconda Sezione) del 30 giugno 2015, causa F-64/13, Z/Corte di giustizia dell’Unione europea;

statuire conformemente al ricorso introduttivo della causa F-64/13;

condannare la parte avversa alle spese del procedimento;

riservare alla ricorrente tutti gli altri diritti, prestazioni dovute, mezzi e azioni.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce sei motivi.

Primo motivo, vertente su una violazione dei diritti elementari della difesa.

Secondo motivo, vertente su un errore di diritto, poiché il motivo relativo all’incompetenza del comitato per i reclami e all’illegittimità dell’articolo 4 della decisione della Corte del 4 maggio 20041 è stato respinto in violazione manifesta del principio di legalità , dell’interpretazione testuale e della gerarchia delle norme di diritto dell’Unione europea.

Terzo motivo, vertente su una violazione del diritto a un ricorso effettivo, con riferimento in particolare al controllo limitato del Tribunale della funzione pubblica (in prosieguo: il «TFP») sul contenuto del rapporto informativo.

Quarto motivo, vertente su un errore di diritto in quanto, nella sentenza impugnata, il TFP non ha preso posizione rispetto alla domanda di misure istruttorie e di organizzazione del procedimento.

Quinto motivo, vertente sull’ingiustificata omissione della verifica del merito delle critiche espresse dal ricorrente e sulla mancata presa in considerazione delle opinioni espresse dal comitato di valutazione.

Sesto motivo, vertente su un errore di diritto in quanto, nella sentenza impugnata, il TFP ha considerato che il ricorrente avrebbe dovuto proporre una domanda ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 1, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea per chiedere un risarcimento a causa della redazione tardiva del rapporto informativo.

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1 Decisione della Corte di giustizia del 4 maggio 2004 relativa all’esercizio dei poteri devoluti dallo Statuto dei funzionari dell’Unione europea all’autorità che ha il potere di nomina e dal Regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea all’autorità abilitata a stipulare contratti di assunzione.