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Sentenza del Tribunale del 14 marzo 2018 – Kim e a. / Consiglio e Commissione

(Cause riunite T-533/15 e T-264/16)1

(«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti della Corea del Nord allo scopo di impedire la proliferazione nucleare – Elenco delle persone e delle entità cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche – Iscrizione del nome dei ricorrenti – Prova della fondatezza dell’iscrizione nell’elenco – Obbligo di motivazione»)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti nella causa T-533/15: Il-Su Kim (Pyongyang, Corea del Nord), e gli altri 5 ricorrenti che figurano in allegato alla sentenza (rappresentanti: M. Lester, S. Midwinter, QC, T. Brentnall e A. Stevenson, solicitors)

Ricorrente nella causa T-264/16: Korea National Insurance Corporation (Pyongyang) (rappresentanti: M. Lester, S. Midwinter, T. Brentnall e A. Stevenson)

Convenuti: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: inizialmente A. de Elera-San Miguel Hurtado e A. Vitro, successivamente A. Vitro e F. Naert, agenti), Commissione europea (rappresentanti: nella causa T-533/15 L. Havas, S. Bartelt e D. Gauci, agenti, e nella causa T-264/16 L. Havas e S. Bartelt, agenti, poi nella causa T-533/15 L. Havas e D. Gauci, agenti, e nella causa T-264/16 L. Havas, agente)

Interveniente a sostegno dei convenuti nella causa T-533/15: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: inizialmente V. Kaye, successivamente S. Brandon, poi S. Brandon e C. Crane, e infine S. Brandon, agenti)

Oggetto

Nella causa T-533/15, una domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione (PESC) 2015/1066 del Consiglio, del 2 luglio 2015, che modifica la decisione n. 2013/183/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea (GU 2015, L 174, pag. 25), del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1062 della Commissione, del 2 luglio 2015, che modifica il regolamento (CE) n. 329/2007 del Consiglio relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea (GU 2015, L 174, pag. 16), della decisione (PESC) 2016/475 del Consiglio, del 31 marzo 2016, che modifica la decisione n. 2013/183/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea (GU 2016, L 85, pag. 34), del regolamento di esecuzione (UE) 2016/659 della Commissione, del 27 aprile 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 329/2007 del Consiglio relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea (GU 2016, L 114, pag. 9), della decisione (PESC) 2016/849 del Consiglio, del 27 maggio 2016, relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea e che abroga la decisione n. 2013/183/PESC (GU 2016, L 141, pag. 79), e di qualsiasi regolamento di esecuzione del Consiglio che vi si riferisca, nella parte in cui questi atti riguardano i ricorrenti, e, nella causa T-264/16, una domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione 2016/475, del regolamento di esecuzione n. 2016/659, della decisione 2016/849 e di qualsiasi regolamento di esecuzione del Consiglio che vi si riferisca, nella parte in cui questi atti riguardano la ricorrente.

Dispositivo

I ricorsi sono respinti.

Nella causa T 533/15, il sig. Kim Il-Su e gli altri ricorrenti i cui nomi figurano in allegato sono condannati alle spese, ad eccezione di quelle sostenute dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

Nella causa T 264/16, la Korea National Insurance Corporation è condannata alle spese.

4)    Nella causa T 533/15, il Regno Unito supporterà le proprie spese.

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1 GU C 381 del 16.11.2015.