Language of document : ECLI:EU:T:2018:138

Cause riunite T‑533/15 e T‑264/16

Il-Su Kim e altri

contro

Consiglio dell’Unione europea

e

Commissione europea

«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti della Corea del Nord allo scopo di impedire la proliferazione nucleare – Elenco delle persone e delle entità cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche – Iscrizione del nome dei ricorrenti – Prova della fondatezza dell’iscrizione nell’elenco – Obbligo di motivazione»

Massime – Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 14 marzo 2018

1.      Ricorso di annullamento – Interesse ad agire – Ricorso diretto contro un atto che dispone misure restrittive nei confronti del ricorrente – Abrogazione dell’atto impugnato in corso di causa – Dichiarazione di non luogo a statuire – Inammissibilità – Persistenza dell’interesse del ricorrente ad ottenere il riconoscimento dell’illegittimità dell’atto impugnato

[Art. 263 TFUE; decisioni del Consiglio (PESC) 2015/1066, (PESC) 2016/475 e (PESC) 2016/849]

2.      Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Valutazione dell’obbligo di motivazione in funzione delle circostanze del caso di specie – Necessità di specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto rilevanti – Insussistenza

(Art. 296 TFUE)

3.      Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Misure restrittive nei confronti della Corea del Nord – Congelamento dei capitali di persone, entità o organismi che partecipano alla proliferazione nucleare o la sostengono – Requisiti minimi

[Art. 296, comma 2, TFUE; decisioni del Consiglio (PESC) 2015/1066, (PESC) 2016/475 e (PESC) 2016/849; regolamenti della Commissione 2015/1062 e 2016/659]

4.      Ricorso di annullamento – Motivi di ricorso – Violazione delle forme sostanziali – Obbligo di motivazione – Motivo distinto da quello vertente sulla legalità sostanziale

(Art. 263, comma 2, TFUE)

5.      Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive nei confronti della Corea del Nord – Congelamento dei capitali di persone, entità o organismi che partecipano alla proliferazione nucleare o la sostengono – Portata del controllo – Controllo ristretto per le regole generali – Controllo esteso alla valutazione dei fatti e alla verifica delle prove per gli atti che si applicano a entità specifiche

[Art. 29 TUE; art. 215 TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; decisioni del Consiglio (PESC) 2015/1066, (PESC) 2016/475 e (PESC) 2016/849; regolamenti della Commissione 2015/1062 e 2016/659]

6.      Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive nei confronti della Corea del Nord – Misure adottate nell’ambito della lotta contro la proliferazione nucleare – Portata del controllo – Elemento comunicato in quanto elemento a discarico da parte della persona oggetto delle misure restrittive – Inclusione

(Art. 275, comma 2, TFUE)

7.      Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti della Corea del Nord – Congelamento dei capitali di persone, entità o organismi che partecipano alla proliferazione nucleare o la sostengono – Misure adottate in forza di un potere di esecuzione – Interpretazione dell’atto di esecuzione in conformità con l’atto di base – Considerazione del contesto della normativa di cui trattasi

[Art. 215, § 2, TFUE; decisioni del Consiglio (PESC) 2015/1066, (PESC) 2016/475 e (PESC) 2016/849; regolamenti della Commissione 2015/1062 e 2016/659]

8.      Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti della Corea del Nord – Congelamento dei capitali e delle risorse economiche – Ricorso di annullamento di un’entità che può contribuire alle attività di proliferazione nucleare – Ripartizione dell’onere della prova – Decisione fondata su un insieme di indizi – Ammissibilità – Presupposti

[Decisioni del Consiglio (PESC) 2015/1066, (PESC) 2016/475 e (PESC) 2016/849; regolamenti (UE) della Commissione 2015/1062 e 2016/659]

9.      Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Regolamento che istituisce misure restrittive nei confronti di persone, entità o organismi che partecipano alla proliferazione nucleare o la sostengono – Portata del controllo

[Decisioni del Consiglio (PESC) 2015/1066, (PESC) 2016/475 e (PESC) 2016/849; regolamenti della Commissione 2015/1062 e 2016/659]

10.    Istituzioni dell’Unione europea – Tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali – Regolamento n. 45/2001 – Trattamento dei dati personali – Obbligo di informazione in caso di dati che non sono stati raccolti presso la persona interessata – Violazione – Incidenza sulla legittimità di atti adottati sulla base dei dati in questione – Insussistenza

[Art. 340 TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 45/2001, art. 12, § 1, e 32; decisione del Consiglio (PESC) 2015/1066, (PESC) 2016/475 e (PESC) 2016/849; regolamenti della Commissione 2015/1062 e 2016/659]

11.    Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Regolamento che istituisce misure restrittive nei confronti di determinate persone o entità che possono contribuire alle attività di proliferazione nucleare – Portata del controllo – Prova delle funzioni esercitate da uno dei ricorrenti – Testimonianza di tale ricorrente, colpito dalle misure restrittive in questione – Ricevibilità – Valore probatorio – Principio del libero apprezzamento delle prove

[Decisioni del Consiglio (PESC) 2016/475 e (PESC) 2016/849; regolamento della Commissione 2016/659]

12.    Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti della Corea del Nord – Congelamento dei capitali di persone, entità o organismi che partecipano alla proliferazione nucleare o la sostengono – Categoria delle persone che agiscono per conto o sotto la direzione dell’entità designata – Funzioni che conferiscono un potere di direzione su un’entità oggetto di misure restrittive – Persona che ha esercitato funzioni dirigenziali presso l’entità oggetto della misura restrittiva – Inclusione – Presupposti – Legame della persona fisica oggetto delle misure restrittive con l’attività di fornitura di risorse economiche che possono contribuire ai programmi nucleari

[Decisioni del Consiglio 2013/183/PESC, art. 15, § 1, b), ii), (PESC) 2016/475 e 2(PESC) 016/849, art. 27, § 1, b); regolamento della Commissione 2016/659]

1.      V. il testo della decisione.

(v. punto 62)

2.      V. il testo della decisione.

(v. punti 69, 71, 72, 82, 192)

3.      V. il testo della decisione.

(v. punto 70)

4.      V. il testo della decisione.

(v. punto 73)

5.      V. il testo della decisione.

(v. punti 91, 93‑99)

6.      Se la legittimità degli atti con cui le istituzioni dell’Unione adottano misure restrittive può, in linea di principio, essere valutata esclusivamente alla luce degli elementi di fatto e di diritto sulla base dei quali tali atti sono stati adottati, ciò non toglie che un elemento comunicato in quanto elemento a discarico da parte della persona oggetto delle misure restrittive può essere preso in considerazione dal giudice dell’Unione per confermare la valutazione della legittimità degli atti contestati basata sugli elementi di fatto e di diritto sulla base dei quali tali atti sono stati adottati.

(v. punto 115)

7.      Un regolamento che prevede misure restrittive dev’essere interpretato alla luce non solo della decisione adottata nell’ambito della politica estera e di sicurezza comune, di cui all’articolo 215, paragrafo 2, TFUE, ma anche del contesto storico in cui si iscrivono le disposizioni adottate dall’Unione e in cui tale regolamento s’inserisce. Ciò è vero anche nel caso di una decisione adottata nell’ambito della politica estera e di sicurezza comune, che dev’essere interpretata prendendo in considerazione il contesto in cui essa s’inserisce.

(v. punti 122, 148)

8.      Il Consiglio non è tenuto a presentare le prove che indichino che le risorse di un’entità interessata siano state utilizzate direttamente ai fini dei programmi della Repubblica popolare democratica di Corea legati alla proliferazione nucleare, ma esso è tenuto a motivare la sua decisione nel modo migliore possibile con una serie di prove secondo le quali tali risorse possono contribuire a tal fine.

(v. punto 152)

9.      Nell’ambito del controllo giurisdizionale della legittimità della motivazione su cui si fonda una decisione di iscrizione del nome di una persona o di un’entità nell’elenco delle persone oggetto da un misura restrittiva, qualora almeno uno dei motivi illustrati nelle motivazione sia sufficientemente preciso e concreto, sia comprovato e costituisca di per sé una base sufficiente per sostenere tale atto, la circostanza che altri elementi della motivazione non lo siano non è sufficiente per giustificare l’annullamento di detto atto.

(v. punto 161)

10.    Anche supponendo che il Consiglio e la Commissione abbiano trattato dati personali relativi ai ricorrenti in modo non conforme al regolamento n. 45/2001, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati, tale circostanza non potrebbe portare all’annullamento degli atti impugnati. Per contro, se i ricorrenti riuscissero a provare l’esistenza di un tale trattamento, potrebbero invocare la violazione del detto regolamento, nell’ambito di un’azione risarcitoria.

(v. punti 173, 269, 345)

11.    V. il testo della decisione.

(v. punti 224, 225, 258‑260, 327, 328)

12.    Per quanto riguarda la prova della capacità di una persona iscritta nell’elenco delle persone o delle entità cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche a influenzare le attività dell’entità oggetto dalle misure restrittive in questione, una persona che esercita funzioni che le conferiscono un potere di direzione su un’entità colpita da misure restrittive può, in linea generale, essere considerata essa stessa implicata nelle attività che hanno giustificato l’adozione delle misure restrittive riguardanti l’entità in questione.

Nell’ambito di un ricorso diretto all’annullamento di determinate misure restrittive nei confronti della Corea del Nord allo scopo di impedire la proliferazione nucleare, proposto da una persona fisica che svolge funzioni dirigenziali presso l’entità designata, la quale può essere coinvolta nella produzione di denaro che può contribuire alle attività della Repubblica popolare democratica di Corea connesse alla proliferazione nucleare e che rientra nell’ambito di un criterio di inserimento che considera «le persone o entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione», ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, lettera b), punto ii), della decisione 2013/183, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea, nonché «le persone o entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione», ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 1, lettera b), della decisione 2016/849, relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea, tale criterio non richiede necessariamente che detta persona sia la persona che decide sul trasferimento dei beni finanziari che possono contribuire alle attività della Repubblica popolare democratica di Corea legate alla proliferazione nucleare né che essa sia in grado di influenzare tale trasferimento. Per contro, essa deve mantenere un legame con l’attività presa in considerazione nei motivi contestati, letti alla luce dei criteri in questione, vale a dire il fatto di generare entrate in valuta estera che possono contribuire ai programmi nucleari della Repubblica popolare democratica di Corea.

A tal proposito, è semplicemente richiesto che la persona fisica a cui si applicano le misure restrittive sia legata all’attività di prestazione di servizi finanziari o al trasferimento di fondi, beni o risorse economiche che possono contribuire ai programmi nucleari della Repubblica popolare democratica di Corea, senza che sia necessario che tale persona sia specificamente legata alle attività di proliferazione nucleare.

Di conseguenza, i criteri e i motivi sui quali è basato l’inserimento del nome di tale persona negli elenchi controversi richiedono soltanto che sia dimostrato un legame tra l’interessato e l’entità che fornisce o assicura il trasferimento di beni finanziari che possono contribuire ai programmi della Repubblica popolare democratica di Corea, legati alle attività di proliferazione nucleare.

L’esercizio delle funzioni dirigenziali da parte della suddetta persona porta a considerare che il suo ruolo nelle attività dell’entità colpita dalle misure restrittive è sufficiente per sostenere, da un lato, che, agendo per suo conto o sotto la sua direzione, essa ha un legame con l’attività di detta entità di generazione di valuta estera e, dall’altro, che non è necessario basarsi, oltre alla verifica dell’esattezza degli altri motivi concernenti tale persona sugli indizi riguardanti le sue azioni individuali al fine di dimostrare che è stata designata in conformità ai criteri di inserimento stabiliti.

(v. punti 332‑338)