Language of document :

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vrhovno sodišče Republike Slovenije (Slovenia) il 17 novembre 2016 – C. K., H. F. e (minorenne) A. S. / Repubblica di Slovenia

(Causa C-578/16)

Lingua processuale: lo sloveno

Giudice del rinvio

Vrhovno sodišče Republike Slovenije

Parti

Ricorrenti: C. K., H. F. e (minorenne) A. S.

Convenuta: Repubblica di Slovenia

Questioni pregiudiziali

1.    Se l'interpretazione delle norme riguardanti l'applicazione della clausola discrezionale di cui all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento Dublino III, considerata la natura di tale disposizione, sia tale da spettare in ultima istanza al giudice dello Stato membro, ovvero sia tale da esonerare il giudice, contro le cui decisioni non è più esperibile alcun ricorso giurisdizionale, dalla remissione della causa alla Corte di giustizia ai sensi dell'articolo 267, terzo comma, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

    In subordine, in caso di risposta negativa alla questione precedente:

2.    Se la valutazione delle circostanze di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento Dublino III (in una fattispecie quale quella oggetto del rinvio) sia sufficiente a garantire l'osservanza delle disposizioni dell'articolo 4 ovvero dell'articolo 19, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in combinato disposto con l'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e con l'articolo 33 della Convenzione di Ginevra;

    In relazione a ciò:

3.    Se dall'interpretazione dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento Dublino III risulti che il ricorso alla clausola discrezionale da parte di uno Stato membro, al fine di garantire un'effettiva tutela a fronte di una violazione del diritto sancito dall'articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in casi quali quello oggetto del presente rinvio, sia obbligatorio e se esso osti al trasferimento del richiedente protezione internazionale verso lo Stato membro competente, il quale abbia dichiarato la propria competenza in conformità al detto regolamento;

    In caso di risposta affermativa alla questione precedente:

4.    Se in base alla clausola discrezionale di cui all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento Dublino III il richiedente protezione internazionale o un altro soggetto nell'ambito di un procedimento di trasferimento ai sensi del regolamento citato possano invocare l'applicazione della clausola stessa, sulla quale sono tenuti a pronunciarsi gli organismi amministrativi competenti e i giudici dello Stato membro, o se invece i detti organismi e giudici dello Stato membro siano tenuti ad accertare d'ufficio le descritte circostanze.

____________