Language of document : ECLI:EU:C:2017:127

Causa C578/16 PPU

C.K. e altri

contro

Republika Slovenija

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vrhovno sodišče)

«Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia – Frontiere, asilo e immigrazione – Sistema di Dublino – Regolamento (UE) n. 604/2013 – Articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Trattamenti inumani o degradanti – Trasferimento di un richiedente asilo gravemente malato verso lo Stato competente per l’esame della sua domanda – Assenza di ragioni serie di ritenere che sussistano carenze sistemiche accertate in tale Stato membro – Obblighi imposti allo Stato membro che deve procedere al trasferimento»

Massime – Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 16 febbraio 2017

1.        Questioni pregiudiziali – Procedimento pregiudiziale d’urgenza – Presupposti – Richiedenti asilo che possono essere trasferiti verso lo Stato membro responsabile dell’esame della loro domanda – Trasferimento che incide negativamente sullo stato di salute di uno dei richiedenti

(Statuto della Corte di giustizia, art. 23 bis; regolamento di procedura della Corte, art. 107)

2.        Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione – Politica d’asilo – Criteri e meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale – Regolamento n. 604/2013 – Potere discrezionale degli Stati membri – Facoltà di esaminare una domanda di protezione internazionale che incombe a un altro Stato membro – Decisione consistente nell’attuazione del diritto dell’Unione e implicante la sua interpretazione

(Art. 267 TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 51, § 1; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 604/2013, art. 17, § 1)

3.        Diritti fondamentali – Divieto della tortura e di pene o trattamenti inumani o degradanti – Portata – Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione – Politica d’asilo – Criteri e meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale – Regolamento n. 604/2013 – Assenza di carenze sistemiche nel procedimento di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti in uno Stato membro – Trasferimento di un richiedente asilo gravemente malato verso tale Stato – Portata degli obblighi dello Stato membro che deve procedere al trasferimento – Obbligo, in caso di impossibilità di trasferimento, di esaminare direttamente la domanda di asilo – Insussistenza

Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 4; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 604/2013, art. 17, § 1)

1.      V. il testo della decisione.

(v. punti 47‑51)

2.      L’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, va interpretato nel senso che la questione dell’applicazione, da parte di uno Stato membro, della «clausola discrezionale» prevista da tale disposizione non ricade nel contesto del solo diritto nazionale e dell’interpretazione che ne compie il giudice costituzionale di detto Stato membro, ma costituisce una questione di interpretazione del diritto dell’Unione, ai sensi dell’articolo 267 TFUE.

(v. punto 54, dispositivo 1)

3.      L’articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea va interpretato nel senso che:

–        anche in assenza di ragioni serie di ritenere che sussistano carenze sistemiche nello Stato membro competente per l’esame della domanda di asilo, il trasferimento di un richiedente asilo nel contesto del regolamento n. 604/2013 può essere effettuato solo in condizioni in cui sia escluso che detto trasferimento comporti un rischio reale e acclarato che l’interessato subisca trattamenti inumani o degradanti, ai sensi di tale articolo;

–        in circostanze nelle quali il trasferimento di un richiedente asilo, che presenti un disturbo mentale o fisico particolarmente grave, comporterebbe il rischio reale e acclarato di un deterioramento significativo e irrimediabile dello stato di salute dell’interessato, detto trasferimento costituirebbe un trattamento inumano e degradante, ai sensi di tale articolo;

–        spetta alle autorità dello Stato membro che deve procedere al trasferimento e, eventualmente, ai suoi giudici, eliminare qualsivoglia dubbio serio relativo all’impatto del trasferimento sullo stato di salute dell’interessato, adottando le precauzioni necessarie affinché il suo trasferimento si svolga in condizioni che consentano di tutelare in modo adeguato e sufficiente lo stato di salute di tale persona. Nell’ipotesi in cui, tenuto conto della particolare gravità del disturbo del richiedente asilo interessato, l’adozione di dette precauzioni non sia sufficiente a garantire che il suo trasferimento non comporti il rischio reale di un aggravamento significativo e irrimediabile del suo stato di salute, spetta alle autorità dello Stato membro in parola sospendere l’esecuzione del trasferimento dell’interessato, e questo finché il suo stato gli renda possibile un trasferimento siffatto, e

–        eventualmente, se dovesse ritenere che lo stato di salute del richiedente asilo interessato non dovrebbe migliorare a breve termine, o che una sospensione di lunga durata della procedura rischierebbe di aggravare lo stato dell’interessato, lo Stato membro richiedente potrebbe scegliere di esaminare esso stesso la domanda di quest’ultimo facendo uso della «clausola discrezionale» prevista dall’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento n. 604/2013.

L’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento n. 604/2013, letto alla luce dell’articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, non può essere interpretato nel senso che obbliga tale Stato membro, in circostanze come quelle oggetto della causa principale, ad applicare detta clausola.

In ogni caso, nell’ipotesi in cui lo stato di salute del richiedente asilo interessato non consentisse allo Stato membro richiedente di procedere al suo trasferimento entro la scadenza del termine di sei mesi previsto dall’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento Dublino III, lo Stato membro competente sarebbe liberato del suo obbligo di prendere a carico l’interessato e la responsabilità sarebbe quindi trasferita al primo Stato membro, conformemente al paragrafo 2 di detto articolo.

(v. punti 89, 96, 97, dispositivo 2)