Language of document :

Ricorso proposto il 24 dicembre 2009 - TF1 e a. / Commissione

(Causa T-520/09)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Télévision française (TF1) (Boulogne Billancourt, Francia), Métropole télévision (M6) (Neuilly-sur-Seine, Francia), Canal + SA (Issy-Les-Moulineaux, Francia) (rappresentanti: avv.ti J.-P. Hordies e C. Smits)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni dei ricorrenti

Annullare la decisione adottata dalla Commissione europea il 1° settembre 2009 nel procedimento amministrativo Aiuto di Stato C 27/09 (ex N 34/A/09 & N 34/B/09) - Sovvenzione di bilancio a favore di France Télévisions (2010-2012) per la parte in cui decide di considerare compatibile con il Trattato CE, ai sensi del suo art. 82, n. 2, la sovvenzione di bilancio notificata per un importo di EUR 450 milioni per il 2009 a favore della France Télévisions;

Condannare la Commissione ad avviare il procedimento formale di esame dell'aiuto previsto all'art. 108, n. 2, TFUE;

Condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso è diretto all'annullamento della decisione della Commissione 1° settembre 2009, C(2009)6693 finale, adottata a seguito del procedimento previsto dall'art. 88, n. 3, CE (divenuto art. 108 TFUE), con cui la Commissione aveva considerato compatibile con il mercato comune una sovvenzione di bilancio per un importo massimo di EUR 450 milioni per il 2009 a favore della France Télévisions. Le ricorrenti chiedono in tale contesto l'avvio del procedimento formale di esame conformemente all'art. 108, n. 2, TFUE.

A sostegno della loro domanda, i ricorrenti deducono un motivo unico attinente al fatto che sussistevano serie difficoltà, dinanzi alle quali la Commissione sarebbe stata tenuta ad avviare il procedimento formale previsto all'art. 88, n. 2, CE (divenuto art. 108, n. 2, TFUE) e ad invitare le parti interessate a comunicarle le loro osservazioni.

Le ricorrenti fanno valere l'esistenza di indizi di serie difficoltà derivanti, da un lato, dalle circostanze del procedimento preliminare di esame e, dall'altro, dal contenuto della decisione impugnata.

La durata eccessiva del procedimento preliminare di esame, lo svolgimento del procedimento e l'entità dell'importo controverso sarebbero tali da rivelare l'esistenza di indizi di serie difficoltà relative alle circostanze del procedimento preliminare di esame.

L'esistenza di indizi di serie difficoltà relative al contenuto della decisione impugnata si fonderebbe su due elementi. Essa risulterebbe, da un lato, dal livello insufficiente di informazioni, o addirittura di informazioni inesatte, di cui la Commissione avrebbe disposto al momento della decisione impugnata e, dall'altro, dall'impossibilità per la Commissione di concludere nel senso della compatibilità dell'aiuto senza un'analisi approfondita, considerati i rischi strutturali di sovracompensazione nella fattispecie.

____________