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Ricorso proposto il 6 agosto 2011 - Qualitest FZE / Consiglio

(Causa T-421/11)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Qualitest FZE (Dubai, Emirati arabi uniti) (rappresentanti: M. Catrain Gonzáles, avvocato, E. Wright e H. Zhu, barristers)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

Annullare il regolamento di esecuzione (UE) del Consiglio 23 maggio 2011, n. 503, che attua il regolamento (UE) n. 961/2010 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU L 136, pag. 26), e la decisione del Consiglio 23 maggio 2011, 2011/299/PESC, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU L 136, pag. 65), nella parte in cui riguardano la ricorrente; e

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

Primo motivo, vertente sulla violazione, da parte del convenuto, dell'obbligo, previsto dall'art. 296 TFUE, di indicare i motivi dell'inclusione della convenuta nelle misure impugnate.

Secondo motivo, vertente sul fatto che non avendo motivato le misure impugnate, il convenuto ha violato i diritti della difesa della ricorrente, in quanto:

la mancanza di qualunque motivo impedisce alla ricorrente di esprimere efficacemente la propria posizione sulle informazioni o sul materiale a suo carico; e

tali omissioni costituiscono una violazione fondamentale degli obblighi del convenuto attinenti alle misure impugnate e rendono queste ultime invalide nella parte in cui si applicano alla ricorrente.

Terzo motivo, vertente sull'errore manifesto di valutazione commesso dal ricorrente nel concludere che la ricorrente era coinvolta nella fornitura di componenti per il programma nucleare iraniano e che sussistevano i presupposti giuridici per la sua inclusione nelle misure impugnate.

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