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Ricorso proposto il 31 luglio 2011 - Ocean Capital Administration e a. / Consiglio

(Causa T-420/11)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Ocean Capital Administration GmbH (Amburgo, Germania), First Ocean Administration GmbH (Amburgo, Germania), First Ocean GmbH & Co. KG (Amburgo, Germania), Second Ocean Administration GmbH (Amburgo, Germania), Second Ocean GmbH & Co. KG (Amburgo, Germania), Third Ocean Administration GmbH (Amburgo, Germania), Third Ocean GmbH & Co. KG (Amburgo, Germania), Fourth Ocean Administration GmbH (Amburgo, Germania), Fourth Ocean GmbH & Co. KG (Amburgo, Germania), Fifth Ocean Administration GmbH (Amburgo, Germania), Fifth Ocean GmbH & Co. KG (Amburgo, Germania), Sixth Ocean Administration GmbH (Amburgo, Germania), Sixth Ocean GmbH & Co. KG (Amburgo, Germania), Seventh Ocean Administration GmbH (Amburgo, Germania), Seventh Ocean GmbH & Co. KG (Amburgo, Germania), Eighth Ocean Administration GmbH (Amburgo, Germania), Eighth Ocean GmbH & Co. KG (Amburgo, Germania), Ninth Ocean Administration GmbH (Amburgo, Germania), Ninth Ocean GmbH & Co. KG (Amburgo, Germania), Tenth Ocean Administration GmbH (Amburgo, Germania), Tenth Ocean GmbH & Co. KG (Amburgo, Germania), Eleventh Ocean Administration GmbH (Amburgo, Germania), Eleventh Ocean GmbH & Co. KG (Amburgo, Germania), Twelfth Ocean Administration GmbH (Amburgo, Germania), Twelfth Ocean GmbH & Co. KG (Amburgo, Germania), Thirteenth Ocean Administration GmbH (Amburgo, Germania), Fourteenth Ocean Administration GmbH (Amburgo, Germania), Fifteenth Ocean Administration GmbH (Amburgo, Germania), Sixteenth Ocean Administration GmbH (Amburgo, Germania), Kerman Shipping Co. Ltd (La Valletta, Repubblica di Malta), Woking Shipping Investments Ltd (La Valletta, Repubblica di Malta), Shere Shipping Co. Ltd (La Valletta, Repubblica di Malta), Tongham Shipping Co. Ltd (La Valletta, Repubblica di Malta), Uppercourt Shipping Co. Ltd (La Valletta, Repubblica di Malta), Vobster Shipping Co. Ltd (La Valletta, Repubblica di Malta), Lancelin Shipping Co. Ltd (Limassol, Repubblica di Cipro) (rappresentanti: F. Randolph, barrister, M. Lester, barrister, e M. Taher, solicitor)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare il regolamento di esecuzione (UE) del Consiglio 23 maggio 2011, n. 503 1 e la decisione del Consiglio 23 maggio 2011, 2011/299/PESC 2, nelle parti in cui contengono misure che riguardano le ricorrenti;

condannare il Consiglio alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono quattro motivi.

Primo motivo, vertente sul fatto che il convenuto è incorso in un errore manifesto nel decidere che le ricorrenti soddisfano le condizioni per l'inserimento nell'elenco, in quanto:

l'unico fondamento sul quale il convenuto ha deciso di inserire le ricorrenti sono le dichiarazioni secondo cui esse sono "detenute" o "controllate" dalla Islamic Republic of Iran Shipping Lines ("IRISL"), oppure sono"filiali" o "holding" della IRISL;

il convenuto non ha proceduto (o se vi ha proceduto ha commesso un errore) ad una valutazione caso per caso dei fatti riguardanti ogni singola ricorrente, al fine di determinare se fosse probabile che ognuna di essa potesse essere indotta a eludere le misure restrittive adottate nei confronti della IRISL a causa dell'influenza che quest'ultima asseritamente eserciterebbe su ciascuna delle ricorrenti.

Secondo motivo, vertente sul fatto che le misure impugnate violano il diritto delle ricorrenti a un equo processo e ad una tutela giurisdizionale effettiva, in quanto:

tali misure non prevedono alcuna procedura per comunicare alle ricorrenti le prove sulle quali è stata basata la decisione di congelare i loro capitali o per consentire loro di formulare efficacemente osservazioni in merito a tali prove;

i motivi forniti nelle misure impugnate risultano soltanto generici e infondati;

il convenuto non ha fornito informazioni sufficienti per consentire alle ricorrenti di rendere effettivamente noti i rispettivi punti di vista in risposta.

Terzo motivo, vertente sul fatto che il convenuto non ha motivato in maniera sufficiente l'inserimento dei nomi delle ricorrenti nelle misure impugnate, in violazione del suo obbligo di indicare chiaramente le ragioni specifiche e concrete a giustificazione di tale decisione.

Quarto motivo, vertente sul fatto che le misure impugnate costituiscono una limitazione ingiustificata e sproporzionata del diritto di proprietà e di libertà d'impresa delle ricorrenti, in quanto:

le misure di congelamento dei capitali hanno un impatto significativo e a lungo termine sui loro diritti fondamentali;

l'inserimento delle ricorrenti non è razionalmente connesso all'obiettivo delle misure impugnate, ossia prevenire l'elusione delle misure restrittive;

il convenuto non ha dimostrato che un congelamento totale dei capitali sia lo strumento meno oneroso per garantire tale obiettivo, né che il pregiudizio significativo arrecato alle ricorrenti sia giustificato e proporzionato.

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1 - Regolamento di esecuzione (UE) del Consiglio 23 maggio 2011, n. 503, che attua il regolamento (UE) n. 961/2010 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU L 136, pag. 26).

2 - Decisione del consiglio 23 maggio 2011, 2011/299/PESC, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU L 136, pag. 65).