Language of document :

Sentenza del Tribunale del 22 gennaio 2015 – Ocean Capital Administration e a./Consiglio

(Cause riunite T-420/11 e T-56/12)1

(«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti dell’Iran allo scopo di impedire la proliferazione nucleare – Congelamento dei capitali – Autorità di cosa giudicata – Conseguenze di un annullamento delle misure restrittive per l’entità detenuta o controllata da un’entità della quale è stato riconosciuto il coinvolgimento nella proliferazione nucleare – Modulazione nel tempo degli effetti di un annullamento»)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Ocean Capital Administration GmbH (Amburgo, Germania) e le altre ricorrenti i cui nomi figurano in allegato alla sentenza (causa T-420/11); IRISL Maritime Training Institute (Teheran, Iran); Kheibar Co. (Teheran); Kish Shipping Line Manning Co. (Kish Island, Iran); IRISL Multimodal Transport Co. (Teheran) (causa T-56/12) (rappresentanti: F. Randolph, QC, M. Taher, solicitor, e M. Lester, barrister)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: M. Bishop e, nella causa T-420/11, P. Plaza García e, nella causa T-56/12, M.-M. Joséphidès, agenti)

Oggetto

Nella causa T-420/11, domanda di annullamento della decisione 2011/299/PESC del Consiglio, del 23 maggio 2011, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 136, pag. 65), del regolamento di esecuzione (UE) n. 503/2011 del Consiglio, del 23 maggio 2011, che attua il regolamento (UE) n. 961/2010 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 136, pag. 26), e del regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010 (GU L 88, pag. 1), nella parte in cui tali atti riguardano le ricorrenti, e, nella causa T-56/12, domanda di annullamento della decisione 2011/783/PESC del Consiglio, del 1° dicembre 2011, che modifica la decisione 2010/413/PESC relativa a misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU L 319, pag. 71), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1245/2011 del Consiglio, del 1° dicembre 2011, che attua il regolamento (UE) n. 961/2010 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU L 319, pag. 11), e del regolamento n. 267/2012, nella parte in cui tali atti riguardano le ricorrenti.

Dispositivo

Sono annullati, nella parte in cui riguardano l’Ocean Capital Administration GmbH e le altri ricorrenti i cui nomi figurano in allegato alla sentenza:

la decisione 2011/299/PESC del Consiglio, del 23 maggio 2011, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran;

il regolamento di esecuzione (UE) n. 503/2011 del Consiglio, del 23 maggio 2011, che attua il regolamento (UE) n. 961/2010 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran;

il regolamento (UE) n° 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010.

Sono annullati, nella parte in cui riguardano l’IRISL Maritime Training Institute, la Kheibar Co., la Kish Shipping Line Manning Co. e l’IRISL Multimodal Transport Co.:

la decisione 2011/783/PESC del Consiglio, del 1° dicembre 2011, che modifica la decisione 2010/413/PESC relativa a misure restrittive nei confronti dell'Iran;

il regolamento di esecuzione (UE) n. 1245/2011 del Consiglio, del 1° dicembre 2011, che attua il regolamento (UE) n. 961/2010 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran;

il regolamento n. 267/2012.

Gli effetti della decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC, come modificata dalla decisione 2011/299 e dalla decisione 2011/783, sono mantenuti per quanto concerne, da un lato, l’Ocean Capital Administration e le altre ricorrenti i cui nomi figurano in allegato alla sentenza e, dall’altro, l’IRISL Maritime Training Institute, la Kheibar, la Kish Shipping Line Manning e l’IRISL Multimodal Transport, fino al momento in cui diverrà efficace l’annullamento del regolamento n. 267/2012.

Il Consiglio dell’Unione europea sopporterà, oltre alle proprie spese, le spese sostenute, da un lato, dall’Ocean Capital Administration e dalle altre 35 ricorrenti i cui nomi figurano in allegato alla sentenza e, dall’altro, dall’IRISL Maritime Training Institute, dalla Kheibar, dalla Kish Shipping Line Manning e dall’IRISL Multimodal Transport.

____________

____________

1 GU C 290 dell’1.10.2011.