Language of document : ECLI:EU:T:2015:42





Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 22 gennaio 2015 –
Ocean Capital Administration e a. / Consiglio

(cause riunite T‑420/11 e T‑56/12)

«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti dell’Iran allo scopo di impedire la proliferazione nucleare – Congelamento dei capitali – Autorità di cosa giudicata – Conseguenze di un annullamento delle misure restrittive per l’entità detenuta o controllata da un’entità della quale è stato riconosciuto il coinvolgimento nella proliferazione nucleare – Modulazione nel tempo degli effetti di un annullamento»

1.                     Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Misure restrittive adottate nei confronti dell’Iran nell’ambito della lotta contro la proliferazione nucleare – Decisione che procede a un riesame dell’elenco delle persone, gruppi o entità iscritti e che integra tale elenco senza abrogare la decisione precedente – Ricorso proposto da una persona non menzionata in tale decisione – Ricevibilità (Art. 263, comma 4, TFUE; decisione del Consiglio 2011/783/PESC; regolamento del Consiglio n. 1245/2011) (v. punti 32‑35)

2.                     Procedimento giurisdizionale – Atti che abrogano e sostituiscono in corso di causa gli atti impugnati – Domanda di adeguamento delle conclusioni dirette all’annullamento formulata in corso di causa – Termine per la presentazione di tale domanda – Dies a quo – Data della comunicazione del nuovo atto agli interessati (Art. 263, comma 6, TFUE; regolamento del Consiglio n. 267/2012) (v. punti 36, 37)

3.                     Ricorso di annullamento – Sentenza di annullamento – Portata – Autorità assoluta di cosa giudicata – Portata – Considerazione sia della motivazione sia del dispositivo, anche in caso di annullamento parziale (v. punti 44‑46)

4.                     Procedimento giurisdizionale – Deduzione di motivi nuovi in corso di causa – Presupposti – Elemento nuovo – Nozione (Regolamento di procedura del Tribunale, art. 48, § 2) (v. punti 48, 49)

5.                     Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti dell’Iran – Congelamento dei capitali di persone, entità o organismi che partecipano alla proliferazione nucleare o la sostengono – Obbligo di estendere detta misura alle entità detenute o controllate da una siffatta entità – Sentenza che ha annullato le misure restrittive concernenti una siffatta entità – Portata – Annullamento delle misure restrittive concernenti le entità detenute o controllate da una siffatta entità – Misure restrittive risultanti da atti distinti da quelli oggetto della sentenza di annullamento ma fondati sulle stesse circostanze di fatto – Inclusione (Decisioni del Consiglio 2011/299/PESC e 2011/783/PESC; regolamenti del Consiglio n. 503/2011, n. 1245/2011 e n. 267/2012) (v. punti 59‑68)

6.                     Ricorso di annullamento – Sentenza di annullamento – Effetti – Annullamento parziale di un regolamento e di una decisione concernenti l’adozione di misure restrittive nei confronti dell’Iran – Data in cui diviene efficace l’annullamento del regolamento decorrente dalla scadenza del termine d’impugnazione o dal rigetto della stessa – Applicazione di tale termine alla data in cui diviene efficace l’annullamento della decisione (Artt. 264, comma 2, TFUE e 280 TFUE; Statuto della Corte, artt. 56, comma 1, e 60, comma 2; decisione del Consiglio 2010/413/PESC, come modificata dalle decisioni 2011/299/PESC e 2011/783/PESC; regolamento del Consiglio n. 267/2012) (v. punti 75‑77)

Oggetto

Nella causa T‑420/11, domanda di annullamento della decisione 2011/299/PESC del Consiglio, del 23 maggio 2011, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 136, pag. 65), del regolamento di esecuzione (UE) n. 503/2011 del Consiglio, del 23 maggio 2011, che attua il regolamento (UE) n. 961/2010 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 136, pag. 26), e del regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010 (GU L 88, pag. 1), nella parte in cui tali atti riguardano le ricorrenti, e, nella causa T‑56/12, domanda di annullamento della decisione 2011/783/PESC del Consiglio, del 1° dicembre 2011, che modifica la decisione 2010/413/PESC relativa a misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 319, pag. 71), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1245/2011 del Consiglio, del 1° dicembre 2011, che attua il regolamento (UE) n. 961/2010 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 319, pag. 11), e del regolamento n. 267/2012, nella parte in cui tali atti riguardano le ricorrenti.

Dispositivo

1)

Sono annullati, nella parte in cui riguardano l’Ocean Capital Administration GmbH e le altri ricorrenti i cui nomi figurano in allegato alla presente sentenza:

–        la decisione 2011/299/PESC del Consiglio, del 23 maggio 2011, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran;

–        il regolamento di esecuzione (UE) n. 503/2011 del Consiglio, del 23 maggio 2011, che attua il regolamento (UE) n. 961/2010 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran;

–        il regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010.

2)

Sono annullati, nella parte in cui riguardano l’IRISL Maritime Training Institute, la Kheibar Co., la Kish Shipping Line Manning Co. e l’IRISL Multimodal Transport Co.:

–        la decisione 2011/783/PESC del Consiglio, del 1° dicembre 2011, che modifica la decisione 2010/413/PESC relativa a misure restrittive nei confronti dell’Iran;

–        il regolamento di esecuzione (UE) n. 1245/2011 del Consiglio, del 1° dicembre 2011, che attua il regolamento (UE) n. 961/2010 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran;

–        il regolamento n. 267/2012.

3)

Gli effetti della decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC, come modificata dalla decisione 2011/299 e dalla decisione 2011/783, sono mantenuti per quanto concerne, da un lato, l’Ocean Capital Administration e le altre ricorrenti i cui nomi figurano in allegato alla presente sentenza e, dall’altro, l’IRISL Maritime Training Institute, la Kheibar, la Kish Shipping Line Manning e l’IRISL Multimodal Transport, fino alla data in cui diverrà efficace l’annullamento del regolamento n. 267/2012.

4)

Il Consiglio dell’Unione europea sopporterà, oltre alle proprie spese, le spese sostenute, da un lato, dall’Ocean Capital Administration e dalle altre 35 ricorrenti i cui nomi figurano in allegato alla presente sentenza e, dall’altro, dall’IRISL Maritime Training Institute, dalla Kheibar, dalla Kish Shipping Line Manning e dall’IRISL Multimodal Transport.