Language of document : ECLI:EU:T:2001:170

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

27 giugno 2001 (1)

«Decisione 1999/307/CE - Integrazione del Segretariato di Schengen nel Segretariato generale del Consiglio - Ricorso d'annullamento»

Nelle cause riunite T-164/99, T-37/00 e T-38/00,

Alain Leroy, ex dipendente dell'Union économique de la Belgique, des Pays-Bas et du Luxembourg (Benelux), assegnato al segretariato di Schengen, residente in Grimbergen (Belgio),

Yannick Chevalier-Delanoue, funzionario del Consiglio dell'Unione europea, residente in Bruxelles (Belgio),

Virginia Joaquim Matos, residente in Montijo (Portogallo),

rappresentati dagli avv.ti G. Vandersanden e L. Levi, avocats, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrenti,

sostenuti da

Union syndicale-Bruxelles, con sede in Bruxelles, rappresentata dall'avv. S. Parmesan, avocat, con domicilio eletto in Lussemburgo,

interveniente nella causa T-164/99,

contro

Consiglio dell'Unione europea, rappresentato dai sigg. M. Bauer e F. Anton, in qualità di agenti, assistiti dal sig. A. Bentley, barrister,

convenuto,

aventi ad oggetto, nella causa T-164/99, la domanda di annullamento della decisione del Consiglio 1° maggio 1999, 1999/307/CE, che stabilisce le modalità d'integrazione del Segretariato di Schengen nel Segretariato Generale del Consiglio (GU L 119, pag. 49), e, nelle cause T-37/00 e T-38/00, da una parte, le domande di annullamento della decisione 1999/307, di diverse decisioni del Consiglio recanti la nomina di altre persone a posti in seno a tale istituzione e delle decisioni implicite del Consiglio di non nominare i ricorrenti a nessuno di detti posti e, dall'altra, domande di risarcimento,

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Seconda Sezione),

composto dai sigg. A. W. H. Meij, presidente, A. Potocki e J. Pirrung, giudici,

cancelliere: D. Christensen, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 7 marzo 2001,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

1.
    Il 14 giugno 1985 e il 19 giugno 1990 taluni Stati membri dell'Unione europea hanno firmato a Schengen alcuni accordi relativi all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni. Questi accordi, come gli accordi connessi e le norme adottate sulla base dei suddetti accordi, mirano a promuovere l'integrazione europea e, in particolare, a consentire all'Unione europea di trasformarsi più rapidamente in uno spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia.

2.
    Il Trattato che modifica il Trattato sull'Unione europea, i Trattati che istituiscono le Comunità europee e alcuni atti connessi (GU 1997, C 340, pag. 1), firmato ad Amsterdam il 2 ottobre 1997 ed entrato in vigore il 1° maggio 1999, contiene un protocollo che integra l'«acquis» di Schengen nell'ambito dell'Unione europea (GU 1997, C 340, pag. 93; in prosieguo: il «Protocollo»). L'«acquis» di Schengen è costituito dagli accordi e dalle norme summenzionate, enumerate nell'allegato del Protocollo.

3.
    Gli artt. 2, n. 1, primo comma, e 7 del Protocollo dispongono quanto segue:

«Articolo 2

1. A decorrere dall'entrata in vigore del trattato di Amsterdam, l'acquis di Schengen, incluse le decisioni del comitato esecutivo istituito dagli accordi di Schengen che sono state adottate anteriormente a tale data, si applica immediatamente ai tredici Stati membri di cui all'articolo 1, fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo. A decorrere dalla medesima data, il Consiglio si sostituirà al suddetto comitato esecutivo.

(...)

Articolo 7

Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, adotta le modalità relative all'integrazione del segretariato di Schengen nel segretariato generale del Consiglio».

4.
    In applicazione di quest'ultima disposizione il Consiglio ha adottato, il 1° maggio 1999, la decisione 1999/307/CE che stabilisce le modalità d'integrazione del segretariato di Schengen nel segretariato generale del Consiglio (GU L 119, pag. 49).

5.
    Secondo il terzo e quarto «»'considerando‘ della decisione 1999/307, «tale integrazione è intesa a garantire che, al momento dell'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea, l'applicazione e lo sviluppo delledisposizioni relative a detto acquis continuino ad aver luogo in condizioni tali da assicurarne il buon funzionamento», «le modalità di tale integrazione devono consentire, da un lato, di limitare le assunzioni alle necessità di servizio che risulteranno per il segretariato generale del Consiglio dai nuovi compiti che esso dovrà svolgere e, dall'altro, di verificare la competenza, il rendimento e l'integrità delle persone assunte». Ai sensi del sesto 'considerando‘ della stessa decisione, al segretario generale del Consiglio deve essere consentito «di rispondere efficacemente alle necessità che risulteranno dall'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea».

6.
    Gli artt. 1 e 3 della decisione 1999/307 prevedono quanto segue:

«Articolo 1

1. La presente decisione è intesa a stabilire le modalità d'integrazione del segretariato di Schengen nel segretariato generale del Consiglio.

2. Ai fini della presente decisione, il segretariato di Schengen si intende costituito dalle persone che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 3, (... lett.) e).

Articolo 2

In deroga allo Statuto dei funzionari delle Comunità europee, (...) e fatta salva la verifica del rispetto delle condizioni di cui all'articolo 3 della presente decisione, l'autorità che ha il potere di nomina (AIPN), ai sensi dell'articolo 2 dello Statuto, può nominare presso il segretariato generale del Consiglio le persone di cui all'articolo 1 della presente decisione in qualità di funzionari in prova delle Comunità europee in virtù dello Statuto e assegnarle ad uno degli impieghi figuranti a tal fine nella tabella dell'organico del segretariato generale del Consiglio per l'esercizio 1999, nella categoria, nel quadro, nel grado e nello scatto determinati conformemente alla tabella di equivalenza figurante nell'allegato.

Articolo 3

L'AIPN può procedere alle nomine previste all'articolo 2 dopo aver verificato che le persone in questione:

a)    sono cittadini di uno degli Stati membri;

b)    sono in regola con le leggi applicabili in materia di obblighi militari;

c)    offrono le garanzie di moralità richieste per le funzioni da svolgere;

d)    soddisfano le condizioni di idoneità fisica richieste per l'esercizio di tali funzioni;

e)    forniscono i documenti giustificativi attestanti che:

    i)    esse erano impiegate presso il segretariato di Schengen alla data del 2 ottobre 1997, o in qualità di membro del Collegio dei Segretari generali del Benelux messo a disposizione del segretariato di Schengen, o in qualità di agente legato da un contratto di lavoro all'Unione economica Benelux, o in qualità di agente statutario del segretariato del Benelux messo a disposizione del segretariato di Schengen e vi esercitavano effettivamente un'attività;

    ii)    erano ancora impiegate presso il segretariato di Schengen alla data del 1° maggio 1999, e

    iii)    esercitavano effettivamente presso il segretariato di Schengen, alle date di cui ai punti i) e ii), funzioni connesse all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, di assistenza alla presidenza e alle delegazioni, di gestione delle questioni finanziarie e di bilancio, di traduzione e/o d'interpretazione, di documentazione o di segreteria, ad esclusione dei compiti di supporto tecnico o amministrativo;

f)    forniscono i documenti giustificativi, diplomi, titoli o certificati attestanti che esse dispongono del livello di qualifica o di esperienza richiesto per esercitare le funzioni corrispondenti alla categoria o al quadro in cui devono essere integrate».

7.
    L'art. 5 della decisione 1999/307 prevede che essa «entra in vigore il giorno dell'adozione» e che «è applicabile a partire dal 1° maggio 1999».

8.
    Il suo art. 6 dispone che «il segretariato generale del Consiglio è destinatario della presente decisione».

Fatti all'origine della controversia

Causa T-164/99

             

9.
    Il sig. Leroy ha lavorato come traduttore al segretariato di Schengen dal 12 febbraio al 9 giugno 1996 sulla base di un contratto a tempo determinato. In seguito, dal 10 giugno 1996 al 30 marzo 1998, ha ripetutamente lavorato come traduttore presso il detto segretariato in qualità di lavoratore autonomo (free-lance). Infine, dal 1° aprile 1998 al 30 aprile 1999, ha lavorato presso lo stesso segretariato come traduttore e responsabile della terminologia sulla base di un contratto a tempo indeterminato stipulato con l'Union économique Benelux.

10.
    Tale contratto contiene, al suo art. 6, la seguente disposizione:

«La presente assunzione non può considerarsi un diritto all'assunzione - ma nemmeno la esclude - nell'Unione europea, nell'ambito dell'integrazione del segretariato generale».

11.
    Preoccupato per il rischio che correva di non venire integrato nel segretariato generale del Consiglio, il ricorrente ha inviato a tale istituzione varie lettere, all'inizio del 1999, per esporre, ai fini dell'applicazione dell'art. 7 del Protocollo, la sua situazione personale. In tali occasioni egli ha attirato l'attenzione sul fatto che, benché non fosse agente a contratto del segretariato di Schengen in data 2 ottobre 1997, aveva eseguito per conto di quest'ultimo, durante tutto il periodo di riferimento previsto ai fini dell'integrazione di cui trattasi, lavori di traduzione in qualità di lavoratore autonomo.

12.
    In risposta a tali lettere, il ricorrente è stato informato che la data del 2 ottobre 1997 era di importanza capitale per la determinazione delle persone da ammettere a presentare domanda per un impiego presso il segretariato generale di tale istituzione.

13.
    In seguito, è stato posto termine al contratto di assunzione del ricorrente con effetto dal 30 aprile 1999, e quest'ultimo non è stato prescelto tra le persone che hanno beneficiato dell'integrazione in seno al segretariato generale del Consiglio.

Causa T-37/00

14.
    Il sig. Chevalier-Delanoue è traduttore alla divisione francese del servizio linguistico della direzione della traduzione e della produzione dei documenti della DG A del Consiglio (in prosieguo: il «servizio linguistico») dal 1993.

15.
    Dal 1° gennaio 1998 egli poteva essere promosso al grado LA 5. A tale titolo, figurava sulla lista dei funzionari che possedevano l'anzianità necessaria in data 1° ottobre 1998. Il ricorrente non era tuttavia iscritto nella lista dei funzionari proposti per la promozione per l'anno 1998.

16.
    A seguito dell'entrata in vigore della decisione 1999/307, la sig.ra R., ex agente del segretariato di Schengen, è stata nominata, in base a detta decisione, ad un posto di grado LA 5 alla divisione francese del servizio linguistico.

17.
    Il ricorrente ritiene che, adottando tale decisione di assunzione, l'autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: la «APN») abbia necessariamente adottato la decisione implicita di non promuoverlo, in tale data, al posto di grado LA 5 disponibile in bilancio.

18.
    Il 28 luglio 1999 egli ha presentato reclamo ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello Statuto del personale delle Comunità europee (in prosieguo: lo «Statuto»). Tale reclamo è stato respinto con decisione 22 novembre 1999, notificata al ricorrente il 26 novembre 1999.

19.
    Nel dicembre 1999 il ricorrente è stato promosso al grado LA 5 con effetto retroattivo dal 1° agosto 1999.

Causa T-38/00

20.
    La sig.ra Joaquim Matos ha vinto un concorso bandito nel 1996 dal Consiglio, mirante alla costituzione di una lista di riserva di traduttori di lingua portoghese. Alla data del deposito del suo ricorso, essa non aveva ancora ricevuto un'offerta di assunzione da parte del Consiglio. La lista di riserva era sempre valida e la ricorrente ne occupava il terzo posto.

21.
    In seguito all'entrata in vigore della decisione 1999/307, quattro ex agenti del segretariato di Schengen sono stati nominati a posti di grado LA 7 alla divisione portoghese del servizio linguistico.

22.
    La ricorrente ritiene che, adottando tale decisione di assunzione con effetto dal 1° maggio 1999, l'APN abbia necessariamente preso la decisione implicita di non nominarla ad uno di detti posti disponibili in bilancio.

23.
    Il 28 luglio 1999 essa ha presentato un reclamo ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello Statuto. Il reclamo è stato respinto con decisione 22 novembre 1999, notificata alla ricorrente il 26 novembre 1999.

Procedimento

24.
    Con atti introduttivi depositati presso la cancelleria del Tribunale il 9 luglio 1999 (causa T-164/99) e il 24 febbraio 2000 (cause T-37/00 e T-38/00) i ricorrenti hanno presentato i ricorsi di cui trattasi.

25.
    Con atti separati, depositati presso la cancelleria del Tribunale il 22 settembre 1999 e il 26 aprile 2000, il Consiglio ha sollevato un'eccezione di irricevibilità, ai sensi dell'art. 114 del regolamento di procedura del Tribunale, in ciascuna delle cause summenzionate.

26.
    Il 22 novembre 1999, il 30 maggio e il 13 giugno 2000 i ricorrenti hanno presentato le loro osservazioni su tali eccezioni.

27.
    Con ordinanza 22 novembre 1999 il presidente della Seconda Sezione del Tribunale ha ammesso l'Union syndicale-Bruxelles ad intervenire a sostegno delle conclusioni del ricorrente nella causa T-164/99.

28.
    IL 25 gennaio 2000 l'interveniente ha presentato le sue osservazioni sull'eccezione di irricevibilità sollevata nella causa T-164/99.

29.
    Con ordinanze 9 marzo e 26 giugno 2000, il Tribunale (Seconda Sezione) ha unito al merito l'esame delle eccezioni di irricevibilità sollevate dal Consiglio.

30.
    Con ordinanza 4 agosto 2000, il presidente della Seconda Sezione del Tribunale ha riunito le cause T-164/99, T-37/00 e T-38/00 ai fini della fase scritta, della trattazione orale e della sentenza.

31.
    Con lettera 11 settembre 2000, l'interveniente ha rinunciato a depositare una memoria d'intervento.

32.
    Nelle cause T-37/00 e T-38/00, il Consiglio ha rinunciato al deposito di una controreplica.

33.
    Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Seconda Sezione) ha deciso di passare alla trattazione orale.

34.
    Le parti hanno svolto le loro difese orali e risposto ai quesiti del Tribunale all'udienza del 7 marzo 2001.

Conclusioni delle parti

35.
    Nella causa T-164/99 il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

-    annullare la decisione 1999/307;

-    condannare il Consiglio alle spese.

36.
    L'interveniente concorda con le conclusioni del ricorrente.

37.
    Nella causa T-37/00 il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

-    annullare la decisione 1999/307;

-    annullare la decisione di nominare la sig.ra R. ad un posto di grado LA 5 alla divisione francese del servizio linguistico;

-    annullare la conseguente decisione implicita di non nominarlo a tale posto;

-    condannare il Consiglio a trarne tutte le conseguenze giuridiche allo scopo di ripristinare i suoi diritti;

-    in subordine, condannare il Consiglio al risarcimento del danno subìto, sia morale sia materiale, valutato, in via provvisoria, un euro, oltre agli interessi di mora a decorrere dal 1° maggio 1999;

-    condannare il Consiglio alle spese.

38.
    Nella causa T-38/00 la ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

-    annullare la decisione 1999/307;

-    annullare le decisioni di nominare il sig. D. S. S., le sig.re R. C. d. S., R. G. e G. L. a quattro posti di grado LA 7 alla divisione portoghese del servizio linguistico ;

-    annullare le conseguenti decisioni implicite di non nominarla ad uno di detti posti;

-    condannare il Consiglio a trarne tutte le conseguenze giuridiche allo scopo di ripristinare i suoi diritti;

-    in subordine, condannare il Consiglio al risarcimento del danno subìto, sia morale sia materiale, valutato, in via provvisoria, un euro, oltre agli interessi di mora a decorrere dal 1° maggio 1999;

-    condannare il Consiglio alle spese.

39.
    Il Consiglio conclude che il Tribunale voglia:

-    dichiarare i ricorsi irricevibili o infondati;

-    condannare i ricorrenti alle spese.

Sulla ricevibilità

40.
    I ricorsi di cui trattasi si fondano, nella causa T-164/99, sull'art. 230 CE e, nelle cause T-37/00 e T-38/00, sugli artt. 90 e 91 dello Statuto. I ricorrenti chiedono innanzi tutto l'annullamento della decisione 1999/307. Inoltre, nelle cause T-37/00 e T-38/00, si sostiene che le decisioni che recano la nomina di ex agenti del segretariato di Schengen a posti del servizio linguistico e quelle, implicite, di non nominare i ricorrenti ad uno di tali posti sono misure di esecuzione della decisione 1999/307. Tutti i ricorrenti fanno valere che la questione della ricevibilità dei loro ricorsi è strettamente connessa a quella dell'esame di detti ricorsi nel merito. Essi sostengono che la decisione 1999/307 li riguarda individualmente in quanto, in applicazione di quest'ultima, essi non hanno potuto beneficiare della procedura di integrazione controversa (causa T-164/99) o di una procedura regolare di attribuzione dei posti contestati (cause T-37/00 e T-38/00). Secondo i ricorrenti, tale situazione risulta dal fatto che la decisione 1999/307 è stata adottata in violazione delle disposizioni imperative dello Statuto relative all'assunzione dei dipendenti e dell'art. 7 del Protocollo. Essi sostengono anche che il Consiglio ha istituito in tale decisione un criterio arbitrario. Infine, essi affermano che, se i loro ricorsidovessero avere buon esito, al Consiglio incomberebbe l'obbligo di adottare nuove misure per eliminare le conseguenze dell'illegittimità così constatata.

41.
    Il Consiglio, invece, contesta la ricevibilità dei ricorsi in quanto la decisione 1999/307, nel cui ambito di applicazione non rientra la situazione dei ricorrenti, non riguarda individualmente questi ultimi, ai sensi dell'art. 230, quarto comma, CE (causa T-164/99), e non costituisce un atto che reca loro pregiudizio, ai sensi degli artt. 90 e 91 dello Statuto (cause T-37/00 e T-38/00).

42.
    Nel caso di specie, si riscontra che il problema della ricevibilità dei ricorsi è strettamente connesso al loro esame nel merito, per cui occorre procedere, innanzi tutto, a questo esame.

Nel merito

43.
    A sostegno della loro domanda d'annullamento, i ricorrenti sollevano diversi motivi tra i quali alcuni coincidono. Tutti i ricorrenti, infatti, sostengono che la decisione 1999/307 è illegittima, in via principale, in quanto, da un lato, essa sarebbe stata adottata in violazione dell'art. 7 del Protocollo, di determinate disposizioni dello Statuto, della gerarchia delle norme e del principio di non discriminazione e, dall'altro, che essa sarebbe viziata da un errore di diritto.

44.
    In subordine, i ricorrenti nelle cause T-37/00 e T-38/00 denunciano una violazione dell'art. 24, n. 1, secondo comma, del Trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commisione unica delle Comunità europee (in prosieguo: il «Trattato di fusione») - divenuto art. 238 CE -, dell'art. 10 dello Statuto, e delle forme sostanziali. In tali cause si sostiene, inoltre, che le decisioni di nomina di cinque ex agenti del segretariato di Schengen a posti del servizio linguistico e le decisioni di non nominare i ricorrenti ai posti di cui trattasi sono illegittime per violazione dei principi di tutela del legittimo affidamento, di sollecitudine, nonchè di buona gestione e di sana amministrazione.

45.
    Nella causa 164/99 l'interveniente fa valere due ulteriori motivi, relativi, rispettivamente, ad una violazione dell'art. 24, n. 1, secondo comma, del Trattato di fusione e ad una mancanza di fondamento giuridico della decisione 1999/307.

46.
    Appare opportuno raggruppare tali motivi ed esaminare, in primo luogo e congiuntamente, quelli relativi alla violazione dell'art. 7 del Protocollo, dell'art. 24 del Trattato di fusione, degli artt. 7, 10, 27 e 29 dello Statuto, del principio della gerarchia delle norme e delle forme sostanziali.

Sui motivi relativi ad una violazione dell'art. 7 del Protocollo, dell'art. 24 del Trattato di fusione, degli artt. 7, 10, 27 e 29 dello Statuto, del principio della gerarchia delle norme e delle forme sostanziali

Argomenti delle parti

47.
    Secondo i ricorrenti il Consiglio non può trarre dall'art. 7 del Protocollo argomenti per giustificare la decisione 1999/307. Infatti, se questa disposizione lo obbliga ad integrare il segretariato di Schengen in seno al proprio segretariato generale, il Consiglio, nello stabilire le «modalità relative all'integrazione» avrebbe dovuto scegliere i mezzi più appropriati. Inoltre, la formulazione della detta disposizione non farebbe espressamente riferimento all'assunzione del personale del segretariato di Schengen, ma riguarderebbe l'integrazione delle funzioni del detto segretariato in quanto organo.

48.
    Secondo i ricorrenti è evidente che l'art. 7 del Protocollo non poteva autorizzare il Consiglio a stabilire modalità d'integrazione che violano le disposizioni dello Statuto relative all'assunzione ed alcuni principi generali del diritto. Così, l'art. 7 del Protocollo introdurrebbe una deroga al diritto comune, vale a dire l'art. 24, n. 1, del Trattato di fusione, solamente sotto il profilo della procedura: il Consiglio potrebbe agire senza proposta della Commisione e senza consultare le altre istituzioni, il che rifletterebbe l'urgenza e l'eccezionalità della situazione.

49.
    I ricorrenti ne deducono che, se le istituzioni sono incaricate di svolgere nuovi compiti, esse possono assumere personale supplementare solo in base allo Statuto o al regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee (in prosieguo: il «RAA»). Pur ammettendo che il personale del segretariato di Schengen fosse, in linea di principio, quello maggiormente in grado di assicurare mansioni identiche o equivalenti alle proprie in seno al segretariato generale del Consiglio, i ricorrenti sostengono che, ai sensi dell'art. 7 del Protocollo, il Consiglio doveva solamente attribuire un interesse specifico a tale personale.

50.
    Per quanto riguarda le funzioni affidate dal Consiglio ai cinque ex agenti del segretariato di Schengen la cui nomina è contestata nelle cause T-37/00 e T-38/00, i ricorrenti in questione aggiungono che non si tratta di funzioni specifiche, connesse all'«acquis» di Schengen e per le quali era richiesta un'esperienza specifica. Le funzioni di queste persone sarebbero di natura uguale a quelle esercitate da tutti i traduttori delle divisioni francese e portoghese del servizio linguistico . Di conseguenza, e contrariamente a quanto indicato nel quarto e sesto 'considerando‘ della decisione 1999/307, quest'ultima non procederebbe ad una integrazione delle funzioni assunte dal personale del segretariato di Schengen.

51.
    Dal punto di vista della gerarchia delle norme, le ricorrenti rilevano che il protocollo non modifica i Trattati comunitari, ma ne assicura l'applicazione. Quanto alla comparazione tra il valore giuridico della decisione 1999/307 e quello del regolamento che stabilisce lo Statuto del personale, adottato in applicazione dell'art. 24 del Trattato di fusione, i ricorrenti sottolineano che la detta decisione ha carattere interno, poiché essa ha come destinatario il segretariato generale del Consiglio. Tale decisione non dovrebbe quindi, in alcun modo, contrastare con le disposizioni di natura regolamentare stabilite dallo Statuto in materia di assunzione dall'esterno. A differenza di siffatta decisione, lo Statuto sarebbe stato adottatosotto forma di regolamento, cioè di un atto vincolante, a portata generale, che crea diritti in capo ai funzionari.

52.
    I ricorrenti precisano che la regola fondamentale ed esclusiva che concerne l'accesso al pubblico impiego comunitario è - salvo le deroghe previste dall'art. 29, n. 2 dello Statuto, che non possono essere validamente invocate nel caso di specie - l'assunzione per concorso. Pertanto, anche se il Consiglio era autorizzato ad agire nell'urgenza e secondo una procedura eccezionale, esso avrebbe dovuto effettuare, in primo luogo, un calcolo dei posti indispensabili ad assicurare la continuità delle attività collegate all'«acquis» di Schengen al suo interno e, poi, procedere all'assunzione per concorso delle persone che facevano parte del segretariato di Schengen. Il Consiglio sarebbe stato completamente libero di soddisfare allo stesso tempo l'esigenza di integrazione ai sensi dell'art. 7 del Protocollo ed il procedimento statutario di assunzione.

53.
    Inoltre, solo un concorso risponderebbe alle finalità proprie dell'art. 27 dello Statuto, che costituisce la chiave di volta in materia di assunzione in seno alle istituzioni comunitarie, ai sensi del quale l'assunzione deve mirare ad assicurare all'istituzione la collaborazione di funzionari dotati delle più alte qualità di competenza, rendimento ed integrità, assunti secondo una base geografica quanto più ampia possibile. Ora, in mancanza di un regime derogatorio validamente istituito dalla decisione 1999/307, sia l'art. 27 sia l'art. 29 dello Statuto sarebbero stati violati dal Consiglio.

54.
    Nella causa T-164/99 l'interveniente fa valere che l'art. 2 del Protocollo istituisce un regime specifico di adozione all'unanimità delle misure necessarie all'applicazione dell'«acquis» di Schengen per i soli tredici Stati membri di cui all'art. 1. Le modalità relative all'integrazione del segretariato di Schengen nel segretariato generale del Consiglio sarebbero invece, a norma dell'art. 7 del Protocollo, espressamente escluse da tale regime specifico. Questa disposizione prevederebbe, infatti, che le modalità relative all'integrazione sono adottate a maggioranza qualificata da tutti gli Stati membri. Il Consiglio non potrebbe, quindi, sostenere che quest'ultima disposizione lo autorizza a derogare al disposto dell'art. 24, n. 1, secondo comma, del Trattato di fusione.

55.
    Infine, nelle cause T-37/00 e T-38/00 i ricorrenti sostengono che la mancata organizzazione di un concorso prima della nomina dei summenzionati cinque ex agenti del segretariato di Schengen non ha permesso al Consiglio di assicurare l'assunzione di funzionari che possiedano le qualità di cui all'art. 27 dello Statuto. Ora, l'interesse del servizio, sancito dall'art. 7 dello Statuto, esigerebbe che siano nominate solo persone che presentino tali qualità. Di conseguenza, l'assunzione dei cinque ex agenti in questione violerebbe l'interesse del servizio.

56.
    In subordine, essi ritengono che sia legittimo chiedersi se la decisione 1999/307, il cui valore giuridico è inferiore a quello dello Statuto, non comporti delle modifiche di quest'ultimo. Ora, ogni modifica dello Statuto andrebbe sottoposta allaprocedura dell'art. 24 del Trattato di fusione, che non sarebbe stata rispettata nel caso di specie. Inoltre, ai sensi dell'art. 10 dello Statuto, il comitato dello Statuto avrebbe dovuto essere consultato. Neppure tale disposizione sarebbe stata rispettata. Più in generale, il Consiglio avrebbe, così, violato forme sostanziali.

57.
    Il Consiglio replica che l'art. 7 del Protocollo mira appunto a conferirgli il potere di adottare un regime autonomo di assunzione, distinto dalle disposizioni statutarie. Inoltre, il detto articolo sarebbe una disposizione di diritto primario posta allo stesso livello, nella gerarchia delle norme, dell'art. 24 del Trattato di fusione, e di grado superiore allo Statuto. Il Consiglio ritiene quindi infondata la censura con la quale i ricorrenti denunciano una violazione dello Statuto, poiché, nella decisione 1999/307, esso ha istituito un regime eccezionale che dipendeva da una disposizione di diritto primario. Infine, non esisterebbe una «norma fondamentale» superiore allo Statuto che prescriva che l'unico canale d'accesso al pubblico impiego sia quello di un concorso.

Giudizio del Tribunale

58.
    Occorre constatare, prima di tutto, che il Protocollo è allegato al Trattato che istituisce la Comunità europea e, come risulta dall'atto finale del Trattato di Amsterdam (GU 1997, C 340, pag. 115), è stato adottato dai quindici Stati membri. Ai sensi dell'art. 311 CE, il Protocollo fa quindi parte integrante del Trattato CE. Di conseguenza, ha lo stesso valore giuridico di quest'ultimo (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 23 febbraio 2001, cause riunite T-7/98, T-208/98 e T-109/99, De Nicola/BEI, Racc. pag. 0000, punto 90) e contiene disposizioni di diritto primario.

59.
    Va ricordato, poi, che l'art. 2, n. 1, primo comma, del Protocollo prevede l'integrazione dell'«acquis» di Schengen nell'ambito dell'Unione europea a decorrere dalla data dell'entrata in vigore del Trattato di Amsterdam e, a decorrere dalla stessa data, la sostituzione del Consiglio al comitato esecutivo istituito dagli accordi di Schengen. Così, l'integrazione dei testi pertinenti e la designazione dell'organo incaricato delle funzioni dirette a gestire l'«acquis» di Schengen sono già state realizzate dalla disposizione summenzionata.

60.
    In tali circostanze, nulla osta al fatto che l'art. 7 del Protocollo, ai sensi del quale il Consiglio «adotta le modalità relative all'integrazione del segretariato di Schengen» nel proprio segretariato generale, sia stato interpretato dal Consiglio nel senso che esso lo autorizza e - tenuto conto del fatto che esso disponeva già, ai sensi dell'art. 21 del suo regolamento interno in vigore nel periodo di cui trattasi (GU 1993, L 340, pag. 1), del diritto di organizzare autonomamente il suo segretariato generale sul piano delle funzioni e degli effettivi - persino lo obbliga ad integrare il personale dell'ex segretariato di Schengen.

61.
    Quanto alle modalità di tale integrazione, il Protocollo, che rientra nel diritto primario, non imponeva al Consiglio di seguire una procedura determinata. Contrariamente alla tesi sostenuta dai ricorrenti, nessun'altra disposizione del diritto primario gli imponeva tale obbligo. In particolare, l'art. 24, n. 1, secondo comma, del Trattato di fusione, fatto valere dai ricorrenti, lungi dall'istituire esso stesso un regime di assunzione di applicazione generale, si limita a conferire al Consiglio il potere di adottare lo Statuto e il RAA, senza fissare linee guida o principi a tale scopo.

62.
    Di conseguenza, il Consiglio era autorizzato, ai sensi dell'art. 7 del Protocollo, ad istituire un regime di assunzione autonomo rispetto alle disposizioni dello Statuto e del RAA per le necessità dell'integrazione degli ex agenti del segretariato di Schengen, allo scopo di assicurare la continuità dell'applicazione dell'«acquis» di Schengen in seno al proprio segretariato generale. D'altronde, secondo una giurisprudenza già consolidata (sentenza della Corte 6 dicembre 1989, causa C-249/87, Mulfinger e a./Commissione, Racc. pag. 4127, punto 10, e la giurisprudenza ivi citata), lo Statuto e il RAA non costituiscono una regolamentazione esaustiva, tale da vietare l'assunzione di persone al di fuori dell'ambito regolamentare così stabilito.

63.
    Quindi, se il Consiglio poteva scegliere una delle possibilità di assunzione offerte dallo Statuto o dal RAA invece di adottare la decisione 1999/307, né i principi statutari sostenuti dai ricorrenti - segnatamente quello secondo il quale l'accesso al pubblico impiego comunitario sarebbe riservato solo ai vincitori dei concorsi generali - né gli artt. 7, 27 e 29 dello Statuto possono inficiare la legittimità di tale decisione. Infatti, i detti principi ed articoli sono posti, nella gerarchia delle norme, allo stesso livello della decisione impugnata, e cioè quello del diritto derivato.

64.
    Inoltre, poiché l'art. 7 del Protocollo conferisce al Consiglio poteri distinti da quelli previsti dall'art. 24, n. 1, secondo comma, del Trattato di fusione per le necessità dell'integrazione di cui trattasi, e l'art. 2 della decisione 1999/307 ha espressamente affermato che le disposizioni di quest'ultima sono adottate «in deroga allo Statuto», quest'ultimo non può, in nessun modo, essere stato modificato dalla detta decisione. Ne consegue che le disposizioni che disciplinano una tale modifica, in particolare l'art. 10 dello Statuto, non sono state violate.

65.
    Tali conclusioni non sono invalidate dalla circostanza che lo Statuto e il RAA sono atti regolamentari, mentre l'atto impugnato nella fattispecie è qualificato come decisione. A tal riguardo occorre rilevare che si tratta non di una decisione di natura meramente interna o individuale, ma di un atto sui generis che, pur indirizzato ad un solo destinatario, vale a dire il segretario generale del Consiglio, individua nondimeno, in termini obiettivi e generali, la categoria delle persone che possono essere integrate al segretariato generale del Consiglio e, a contrario, quella delle persone definitivamente escluse da tale possibilità di integrazione. Inoltre, prevedendo che le modalità di integrazione effettivamente adottate deroghino allo Statuto, il cui regime di assunzione ha carattere indiscutibilmente normativo, ladecisione 1999/307 istituisce un sistema distinto da quello dello Statuto, del pari di natura normativa, che l'APN del Consiglio è incaricata di attuare.

66.
    Va aggiunto che neanche il fatto che il Consiglio abbia assegnato alcuni ex agenti del segretariato di Schengen integrati nel suo segretariato generale non a funzioni collegate all'«acquis» di Schengen, ma a mansioni generali, non può rimettere in discussione la legittimità della decisione 1999/307. Da un lato, infatti, tali provvedimenti individuali, che rientrano nell'organizzazione interna del servizio, sono successivi all'adozione di tale decisione. Dall'altro, dopo la sua integrazione nel segretariato generale del Consiglio, il segretariato di Schengen ha cessato di essere un organo distinto. In quest'ottica, nulla osta a che l'una o l'altra delle persone integrate nel personale del Consiglio si veda affidare mansioni generali, fintantoché non sia compromessa la realizzazione dell'obiettivo perseguito, che consiste nel rispondere efficacemente alle necessità che risultano dall'integrazione dell'«acquis» di Schengen (sesto 'considerando‘ della decisione 1999/307). Ora, nessun elemento del fascicolo permette di provare la sussistenza di tale rischio.

67.
    Per le ragioni sopra esposte, anche l'argomentazione svolta dall'interveniente nella causa T-164/99 (v. supra, punto 54) deve essere respinta. E' infatti sufficiente ricordare che il Protocollo ha lo stesso valore giuridico del Trattato di fusione, tanto che il suo art. 7 permetteva al Consiglio di istituire un regime autonomo di assunzione indipendentemente dallo Statuto e dal RAA, nonchè al di fuori dell'ambito di applicazione dell'art. 24, n. 1, secondo comma, del detto Trattato.

68.
    Risulta da quanto precede che i motivi relativi ad una violazione dell'art. 7 del Protocollo, dell'art. 24 del Trattato di fusione, degli artt. 7, 10, 27 e 29 dello Statuto, del principio della gerarchia delle norme e delle forme sostanziali devono essere respinti.

Sul motivo relativo ad un errore di diritto

Argomenti delle parti

69.
    Con questo motivo i ricorrenti denunciano la mancanza di giustificazione obiettiva della scelta del 2 ottobre 1997 come data che doveva servire a determinare le persone che lavoravano al segretariato di Schengen che potevano essere integrate nel segretariato generale del Consiglio. Tale data sarebbe meramente arbitraria e completamente estranea al criterio che avrebbe dovuto essere seguito, e cioè l'esame delle qualifiche e della competenza del personale interessato. Infatti, tale data, che è quella della firma del Trattato di Amsterdam, non produrrebbe effetti giuridici né nei confronti del Consiglio, né nei confronti delle «autorità di Schengen»; essa obbligherebbe semplicemente gli Stati membri a procedere alle ratifiche necessarie in vista dell'entrata in vigore del Trattato di Amsterdam. La sola data pertinente sarebbe stata quella dell'entrata in vigore del Trattato di Amsterdam, vale a dire il 1° maggio 1999. Secondo i ricorrenti occorrevaindividuare, a quest'ultima data, le persone che lavoravano al segretariato di Schengen e che potevano essere integrate - secondo modalità che dovevano necessariamente rispettare il principio del concorso - nel segretariato generale del Consiglio.

70.
    Nella causa T-164/99 il ricorrente afferma che l'arbitrarietà della data 2 ottobre 1997 è particolarmente evidente nel suo caso, in quanto egli ha lavorato al segretariato di Schengen dal febbraio 1996. Vi avrebbe lavorato come lavoratore autonomo alla fine del 1997 e poi con un contratto a tempo indeterminato a partire dal 1° aprile 1998. Egli potrebbe quindi vantare un'esperienza superiore a quella di alcuni agenti del segretariato di Schengen assunti sulla base della decisione 1999/307.

71.
    Lo stesso ricorrente fa valere una seconda censura, relativa ad una violazione del suo contratto di assunzione. Facendo riferimento all'art. 6 di questo contratto (v. supra, punto 10), egli sostiene che poteva legittimamente sperare di beneficiare dell'integrazione nel segretariato generale del Consiglio se i criteri scelti fossero stati diversi da quelli, artificiosi ed illegittimi, adottati nella decisione 1999/307, e se fosse stato bandito un concorso. La detta clausola contrattuale non sarebbe stata abrogata né modificata dal datore di lavoro del ricorrente, vale a dire le «autorità di Schengen». Ora, la decisione 1999/307, emanata da un'ente terzo rispetto al contratto di cui trattasi, non può cambiarne il contenuto.

72.
    Nella replica il ricorrente precisa questa seconda censura facendo valere che l'art. 6 del suo contratto di assunzione deve interpretarsi nel senso che qualsiasi possibilità di una successiva assunzione da parte del Consiglio non poteva essere esclusa. Ora, il Consiglio, non avendo organizzato un concorso e avendo scelto come data di riferimento il 2 ottobre 1997, avrebbe impedito al ricorrente di partecipare a tale procedura d'integrazione.

73.
    Secondo il Consiglio, il fatto di essere stato occupato presso il segretariato di Schengen alla data del 2 ottobre 1997 è un criterio obiettivo che assicura che le persone che possono essere integrate dispongono di un'esperienza certa. Laddove il ricorrente nella causa T-164/99 gli contesta di aver violato il suo contratto di assunzione, il Consiglio sottolinea di avere avuto la posizione di terzo nei confronti del contratto di cui trattasi. Non ci sarebbe stato quindi un atto del Consiglio che avrebbe potuto far sperare al ricorrente una futura assunzione. A tal riguardo la clausola fatta valere dal ricorrente non sarebbe tale da giustificare una speranza di questo genere.

Giudizio del Tribunale

74.
    Occorre constatare che la data del 2 ottobre 1997 è quella della firma del Trattato di Amsterdam in cui è compreso il Protocollo. A tale data, è risultato quindi evidente che, con riserva della successiva ratifica del detto Trattato, il personale del segretariato di Schengen sarebbe stato oggetto di un'integrazione nel segretariatogenerale del Consiglio, le cui precise modalità sarebbero state adottate da quest'ultimo.

75.
    Di conseguenza, non si può contestare al Consiglio di aver determinato, nel regime di assunzione autonomo istituito dalla decisione 1999/307, la categoria delle persone che possono beneficiare di tale integrazione fissando al 2 ottobre 1997 l'inizio del periodo durante il quale queste persone dovevano essere state occupate presso il segretariato di Schengen. Infatti, il Consiglio, essendo autorizzato a determinare le modalità della detta integrazione indipendentemente dallo Statuto e dal RAA prendendo in considerazione la situazione delle persone occupate presso il segretariato di Schengen, aveva fondati motivi per voler prevenire un aumento fittizio del numero di queste persone dopo che il principio dell'integrazione era divenuto noto il 2 ottobre 1997. La scelta della data del 2 ottobre 1997 non può quindi definirsi arbitraria.

76.
    Per quanto riguarda la situazione del ricorrente nella causa T-164/99, occorre ricordare che, in data 2 ottobre 1997, il ricorrente lavorava come traduttore free lance. Non soddisfaceva quindi le condizioni dell'art. 3, lett. e), sub i) e ii), della decisione 1999/307. Ora, non si può contestare al Consiglio di avere chiesto, in tale disposizione, l'esistenza di un rapporto stabile tra i dipendenti che possono essere integrati e il segretariato di Schengen durante il periodo 2 ottobre 1997 - 1° maggio 1999. Al contrario, il Consiglio era autorizzato a presumere, in generale, che solo queste persone, in particolare gli agenti legati da un contratto di lavoro all'Unione economica Benelux, disponessero di esperienza continua necessaria per conservare la «memoria» del segretariato di Schengen, e a non prendere in considerazione la situazione dei lavoratori autonomi. Del resto, nel presentare un attestato di lavoro secondo il quale egli ha lavorato come «free-lance a più riprese (...) dal 10 giugno 1996 al 30 marzo 1998», il ricorrente non ha dimostrato che egli si trovava nei confronti del segretariato di Schengen, a partire dal 2 ottobre 1997, in una situazione di stabilità che doveva necessariamente essere equiparata ai rapporti di lavoro di cui all'art. 3, lett. e), sub i) e ii), della decisione impugnata.

77.
    Laddove il ricorrente fa ancora valere il contratto di assunzione che lo legava all'Union économique Benelux, è sufficiente rilevare che questo contratto si limita a non escludere l'eventualità della sua integrazione nel segretariato generale del Consiglio, senza per questo imporre un qualsivoglia obbligo al Consiglio. Tale contratto non può giustificare un legittimo affidamento del ricorrente ad un suo effettivo inserimento definitivo. D'altra parte, nella replica il ricorrente ha ridotto la censura relativa ad una violazione del suo contratto di assunzione alla tesi secondo la quale la sua possibilità di essere assunto dal Consiglio sarebbe stata esclusa dalla scelta, come data di riferimento, del 2 ottobre 1997, e dal mancato bando di concorso da parte del Consiglio. Ora, è stato sopra dichiarato che, con la scelta di tale data e con il mancato bando di un concorso ai fini dell'integrazione controversa, il Consiglio non ha commesso un'illegittimità che possa mettere in discussione la validità della decisione 1999/307.

78.
    Di conseguenza, neppure tale motivo può essere accolto.

Sul motivo relativo ad una mancanza di fondamento giuridico della decisione 1999/307

79.
    Nella causa T-164/99 l'interveniente ricorda, nelle sue osservazioni sull'eccezione di irricevibilità, che il Trattato di Amsterdam ed il protocollo, il cui art. 7 prevede l'adozione delle modalità di integrazione del segretariato di Schengen, sono entrati in vigore il 1° maggio 1999. La decisione 1999/307 sarebbe stata adottata nell'ambito della procedura scritta. Ora, tutti gli Stati membri avrebbero fatto pervenire, per iscritto, la loro decisione al segretariato generale del Consiglio il 30 aprile 1999 prima di mezzanotte. La decisione 1999/307 sarebbe quindi stata adottata il 30 aprile 1999, e non il 1° maggio seguente. Di conseguenza, la decisione sarebbe stata adottata sulla base di disposizioni che non erano ancora entrate in vigore. In subordine, l'interveniente rileva che la base giuridica di una decisione deve essere in vigore al momento dell'inizio della fase scritta, il che non si è verificato nel caso di specie.

80.
    A tal proposito, il Tribunale rileva che è pacifico che il segretariato generale del Consiglio aveva invitato i membri di quest'ultimo a far conoscere il loro accordo, opposizione o astensione sulla proposta di decisione nell'ambito della procedura scritta, ai sensi dell'art. 8 del citato regolamento interno, precisando che le risposte dovevano essere depositate entro le ore 12 del 1° maggio 1999. In tale contesto, va ricordato che, secondo una giurisprudenza costante, una norma di diritto comunitario derivato va interpretata, nei limiti del possibile, nel senso della sua conformità con le disposizioni del Trattato e con i principi generali del diritto comunitario (sentenza della Corte 27 gennaio 1994, causa C-98/91, Herbrink, Racc. pag. I-223, punto 9, e la giurisprudenza ivi citata). E' giustificato applicare tale giurisprudenza ai documenti costitutivi della procedura di formazione di un atto del diritto comunitario derivato quando si tratta di stabilire se questa procedura abbia rispettato il diritto primario in base al quale l'atto è stato adottato.

81.
    Nella fattispecie, quanto alla determinazione dell'esatta data di adozione della decisione 1999/307, nulla permette di presumere che il Consiglio abbia inteso adottare questo atto mentre non vi era ancora la sua base giuridica. La procedura scritta scelta nella fattispecie comporta, al contrario, un elemento chiaro e preciso, vale a dire la data limite per il deposito delle risposte fissata al 1° maggio 1999 alle ore 12, che permette di ricollegare, in conformità alla giurisprudenza summenzionata, l'adozione di tale decisione ad una data successiva all'entrata in vigore del Protocollo. La data di adozione della decisione 1999/307 deve quindi essere considerata quella della chiusura della fase scritta, e cioè il 1° maggio 1999, alle ore 12.

82.
    Infine, nessuna disposizione del diritto comunitario primario vietava al Consiglio di aprire la fase scritta per l'adozione della decisione 1999/307 prima dell'entrata in vigore del protocollo. Anzi, dato che il protocollo necessitava l'adozione dimisure di esecuzione, il principio di buona amministrazione esigeva che i lavori preparatori dell'adozione di dette misure, compresa la procedura di adozione propriamente detta, iniziassero già prima dell'entrata in vigore del protocollo, affinché queste ultime fossero applicabili ad una data la più vicina possibile a quella dell'entrata in vigore.

83.
    Ne consegue che il motivo deve, in ogni caso, essere dichiarato infondato.

Sui motivi relativi ad una violazione del principio di non discriminazione e dei principi di tutela del legittimo affidamento, di sollecitudine, di buona gestione e di sana amministrazione

Argomenti delle parti

84.
    Secondo i ricorrenti, il mancato bando di un concorso non ha permesso di valutare efficacemente se le persone integrate in applicazione della decisione 1999/307, e in particolare i cinque ex agenti del segretariato di Schengen summenzionati, avessero le qualifiche e le competenze richieste per occupare posti in seno al Consiglio. In tale contesto, essi ricordano che questi ex agenti non esercitano funzioni connesse all'«acquis» di Schengen, per le quali un'esperienza specifica sarebbe richiesta. Essi avrebbero quindi beneficiato di un trattamento più favorevole e discriminatorio rispetto a quello riservato ai ricorrenti, in violazione delle norme dello Statuto, per il fatto che non è stato bandito alcun concorso ai fini dell'integrazione controversa e in quanto i ricorrenti non hanno potuto beneficiare della procedura di integrazione controversa o di un procedimento regolare di attribuzione dei posti di cui trattasi.

85.
    Nelle cause T-37/00 e T-38/00 si sostiene che le nomine dei cinque ex agenti summenzionati e le decisioni di non nominare i ricorrenti ai posti in questione devono essere ritenute illegittime per motivi supplementari unicamente dipendenti dal diritto del pubblico impiego comunitario.

86.
    Da un lato, infatti, i ricorrenti avrebbero avuto un legittimo affidamento nel rispetto da parte del Consiglio delle norme statutarie. In particolare, essi avrebbero legittimamente avuto il diritto di sperare di proseguire una carriera in seno al Consiglio e di essere nominati nel rispetto della lista di riserva pertinente, senza che venisse recato pregiudizio, in modo irregolare, ai loro diritti. Nel decidere di assumere i cinque ex agenti summenzionati, il Consiglio avrebbe quindi violato il principio della tutela del legittimo affidamento. D'altra parte, il Consiglio sarebbe tenuto ad un dovere di sollecitudine nei confronti di tutto il suo personale. Questo significherebbe che esso deve prendere in considerazione l'interesse del servizio e non può violare l'interesse individuale né dei suoi funzionari né dei vincitori di un concorso che aspirino ad un posto nel pubblico impiego. Ora, nel decidere la nomina dei cinque ex agenti summenzionati, il Consiglio non avrebbe affatto preso in considerazione la situazione personale dei ricorrenti.

87.
    Infine, il principio di buona gestione e di sana amministrazione sarebbe stato ugualmente violato dal Consiglio in quanto tale principio esigerebbe, per le decisioni di nomina, trasparenza e raccolta di informazioni, vale a dire una previa consultazione dei responsabili del gruppo di lavoro nel quale il funzionario di recente nomina dovrà lavorare. Ora, non sarebbe stato così nel caso di specie. Più in generale, secondo i ricorrenti, una sana gestione dei servizi avrebbe imposto la nomina del funzionario che presentasse le migliori qualità ai sensi dell'art. 27 dello Statuto. Se così non fosse, i servizi non verrebbero costituiti nel modo migliore.

88.
    Secondo il Consiglio, nessuno dei principi fatti valere è stato violato nel caso di specie.

Giudizio del Tribunale

89.
    Non essendo stato accolto nessuno degli altri motivi fatti valere per contestare la legittimità della decisione 1999/307, i ricorrenti non possono validamente sostenere che l'integrazione, operata in deroga allo Statuto, delle persone interessate da tale decisione abbia violato i principi e le norme statutarie fatte valere sopra. Nulla osta, quindi, a che il Consiglio ponga su un piano di parità le persone così integrate a titolo eccezionale e i suoi agenti che sono stati assunti, o che lo saranno, sulla base dello Statuto.

90.
    Ne consegue che il Consiglio non era tenuto a prendere in considerazione la situazione individuale dei ricorrenti nelle cause T-37/00 e T-38/00 prima di integrare i cinque summenzionati ex agenti del segretariato di Schengen. I ricorrenti non potevano neanche fare legittimo affidamento sul fatto che il Consiglio non avrebbe attuato l'integrazione controversa, allo scopo di favorire lo sviluppo della loro carriera.

91.
    Quanto alla circostanza, denunciata dai ricorrenti, che alcuni degli ex agenti di cui trattasi svolgono non funzioni specifiche collegate all'«acquis» di Schengen, ma funzioni generali, è già stato accertato (v. supra, punto 66) che al Consiglio, dopo l'integrazione di detti agenti, non era precluso di assegnare all'uno o all'altro compiti di natura generale.

92.
    Per quanto riguarda, infine, la presunta violazione del principio di non discriminazione, è sufficiente ricordare che questo principio osta a che situazioni analoghe vengano trattate in maniera diversa, e a che situazioni diverse siano trattate in maniera uguale, a meno che tale trattamento non sia obiettivamente giustificato (sentenza del Tribunale 5 giugno 1996, causa T-162/94, NMB France e a./Commissione, Racc. pag. II-427, punto 116, e la giurisprudenza ivi citata). Nella fattispecie, poichè gli ex agenti del segretariato di Schengen sono stati integrati sulla base di un regime di assunzione autonomo, i ricorrenti non possono validamente chiedere che le norme dello Statuto relative all'assunzione e alla qualifica dei funzionari siano applicate a tali agenti.

93.
    Di conseguenza, i motivi relativi ad una violazione dei principi di non discriminazione, di tutela del legittimo affidamento, di sollecitudine, di buona gestione e di sana amministrazione devono essere parimenti respinti.

94.
    Non essendo stato accolto nessuno dei motivi sollevati a sostegno della domanda di annullamento, tale domanda deve essere interamente respinta.

95.
    Lo stesso vale, in ogni caso, per la domanda di risarcimento formulata nelle cause T-37/00 e T-38/00, che, non essendo suffragata da alcun motivo o argomento specifico, è stata meramente affiancata alla domanda di annullamento.

96.
    Da quanto precede risulta che i ricorsi devono essere integralmente respinti, senza che sia necessario pronunciarsi sulla loro ricevibilità.

Sulle spese

97.
    Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

98.
    Tuttavia, a norma dell'art. 88 dello stesso regolamento, nelle controversie tra le Comunità e i loro agenti, le spese sopportate dalle istituzioni restano a carico di queste ultime. Tale norma si applica anche alle controversie promosse da persone che rivendicano la qualità di agente comunitario (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 16 maggio 1994, causa T-37/93, Stagakis/Parlamento, Racc. PI pag. IA-137 e II-451, punto 24).

99.
    Ai sensi dell'art. 87, n. 4, terzo comma, del regolamento di procedura, il Tribunale può ordinare che un interveniente diverso dagli Stati membri, dagli Stati facenti parte dell'accordo sullo Spazio economico europeo, dalle istituzioni e dall'Autorità di sorveglianza dell'Associazione europea di libero scambio, sopporterà le proprie spese.

100.
    Di conseguenza, si deve disporre che, nella causa T-164/99, ex art. 230 CE, il ricorrente sopporterà tutte le spese ad eccezione di quelle sostenute dall'interveniente, che saranno sopportate da quest'ultimo. Nelle cause T-37/00 e T-38/00, ex art. 236 CE, ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

dichiara e statuisce:

1)    I ricorsi sono respinti.

2)    Nella causa T-164/99 il ricorrente sopporterà le proprie spese e quelle sostenute dal Consiglio. L'interveniente sopporterà le proprie spese.

3)    Nelle cause T-37/00 e T-38/00 ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

Meij
Potocki
Pirrung

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 27 giugno 2001.

Il cancelliere

Il presidente

H. Jung

A.W.H. Meij


1: Lingua processuale: il francese.

Racc.