Language of document : ECLI:EU:T:2012:94

Causa T‑153/10

Schneider España de Informática, SA

contro

Commissione europea

«Unione doganale  — Importazione di apparecchi riceventi per televisione a colori assemblati in Turchia  — Recupero di dazi all’importazione  — Domanda di non contabilizzazione a posteriori e di sgravio dei dazi  — Articolo 220, paragrafo 2, lettera b), e articolo 239 del regolamento (CEE) n. 2913/92  — Decisione di rigetto della Commissione  — Annullamento da parte del giudice nazionale delle decisioni delle autorità nazionali di contabilizzazione a posteriori dei dazi  — Non luogo a provvedere»

Massime dell’ordinanza

1.      Ricorso di annullamento  — Ricorso avverso una decisione della Commissione che respinge una domanda diretta a ottenere la non contabilizzazione a posteriori e lo sgravio di un’obbligazione doganale accertata dalle autorità doganali nazionali  — Annullamento, con decisione giurisdizionale nazionale definitiva, della decisione di contabilizzazione a posteriori delle autorità doganali nazionali  — Ricorso divenuto privo di oggetto  — Non luogo a provvedere

(Regolamento di procedura del Tribunale, art. 113; regolamento del Consiglio n. 2913/92)

2.      Ricorso di annullamento  — Interesse ad agire  — Ricorso diretto a evitare che si riproduca in futuro un’illegittimità che investe un atto di un’istituzione o di un organo dell’Unione  — Ricevibilità  — Presupposti

[Art. 263 TFUE; regolamento del Consiglio n. 2913/92, artt. 220, § 2, b), 236 e 239]

1.      È privo di oggetto il ricorso finalizzato all’annullamento di una decisione della Commissione che respinge la domanda del ricorrente diretta a ottenere la non contabilizzazione a posteriori e lo sgravio del debito doganale posto a suo carico da diverse decisioni delle autorità doganali nazionali, allorché, a seguito dell’annullamento delle sue decisioni di contabilizzazione a posteriori con decisione giurisdizionale definitiva di un giudice nazionale, il pagamento dei dazi controversi non può più essere reclamato nei confronti del ricorrente e, di conseguenza, l’annullamento della decisione impugnata non può più procurare un beneficio al ricorrente.

Tale conclusione non può essere inficiata dal fatto che la decisione della Commissione può produrre effetti nei confronti degli altri importatori. Invero, l’interesse ad agire dev’essere personale e una parte ricorrente non può proporre un ricorso di annullamento nell’interesse generale dei terzi o della legalità. Tale interesse proprio, inoltre, dev’essere sufficientemente diretto. Il solo fatto che persista l’interesse di terzi rispetto al ricorrente ad ottenere l’annullamento della decisione impugnata non può bastare, in tali circostanze, per concludere che il ricorso non è divenuto privo di oggetto.

(v. punti 19, 34, 38, 40, 57)

2.      Un ricorrente può mantenere un interesse a chiedere l’annullamento di un atto di un’istituzione o di un organo dell’Unione per consentire di evitare che l’illegittimità da cui questo è asseritamente viziato si riproduca in futuro, ma solo qualora l’illegittimità fatta valere possa riprodursi indipendentemente dalle circostanze del caso che aveva dato luogo al ricorso presentato da tale ricorrente.

A tale riguardo, i motivi fatti valere da un ricorrente relativi, da un lato, a censure procedurali che lo riguardano personalmente e, dall’altro, ad errori che la Commissione avrebbe commesso applicando l’articolo 220, paragrafo 2, lettera b), l’articolo 236 e l’articolo 239 del regolamento n. 2913/92, che istituisce un codice doganale comunitario, alla situazione particolare del ricorrente in circostanze di fatto determinate non vertono su illegittimità che possono riprodursi indipendentemente dalle circostanze del caso.

(v. punti 41, 42)