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Impugnazione proposta il 12 aprile 2022 dalla Pilatus Bank plc avverso la sentenza del Tribunale (Nona Sezione ampliata) del 2 febbraio 2022, causa T-27/19, Pilatus Bank e Pilatus Holding / BCE

(Causa C-256/22 P)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Pilatus Bank plc (rappresentanti: O. Behrends, Rechtsanwalt)

Altre parti nel procedimento: Banca centrale europea (BCE), Commissione europea, Pilatus Holding Itd.

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza impugnata;

annullare, ai sensi dell’articolo 264 TFUE, la decisione della BCE del 2 novembre 2018, riguardante la revoca della licenza della Pilatus Bank;

rinviare la causa dinanzi al Tribunale affinché statuisca sul ricorso di annullamento, qualora la Corte di giustizia non sia in grado di pronunciarsi sul merito;

condannare la BCE alle spese sostenute dalla ricorrente e alle spese dell’impugnazione.

Motivi e principali argomenti

A sostegno dell’impugnazione, la ricorrente deduce quattro motivi.

Primo motivo di impugnazione, vertente sul fatto che il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto giuridicamente rilevante stabilire se la BCE fosse responsabile della precedente revoca de facto della licenza e, in particolare, se essa fosse soggetta all’obbligo di impedire la revoca de facto della licenza mediante un intervento ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 5, lettera c), del regolamento sul Meccanismo di vigilanza unico (MVU)1 .

Secondo motivo di impugnazione, vertente sul fatto che il rigetto, da parte del Tribunale, del secondo motivo di ricorso della ricorrente sarebbe fondato sull’erronea conclusione del Tribunale che la nozione di requisiti di onorabilità di cui all’articolo 23 della direttiva sui requisiti patrimoniali (CRD IV)1 non deve necessariamente essere interpretata conformemente all’ordinamento giuridico dell’Unione, di modo che un atto di imputazione in un paese terzo può ledere la reputazione di un azionista anche se la condotta in questione non è illegale nell’ordinamento giuridico dell’Unione ed è contemplata dal regolamento di blocco.

Terzo motivo di impugnazione, vertente sul fatto che la sentenza impugnata sarebbe fondata su diversi ulteriori errori, ivi compreso il fatto che il Tribunale avrebbe interpretato erroneamente la nozione di proporzionalità, omettendo di considerare che un’analisi della proporzionalità dovrebbe basarsi sulle ragioni su cui si fonda la decisione.

Quarto motivo di impugnazione, vertente sulla violazione dei diritti procedurali della ricorrente.

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1 Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU 2013, L 287, pag. 63).

1 Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU 2012, L 176, pag. 338).