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Ricorso proposto il 3 agosto 2021 – Portigon / Commissione

(Causa T-462/21)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Portigon AG (Düsseldorf, Germania) (rappresentanti: A. Bischke, H.-J. Niemeyer e F. Grossmann, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare integralmente la decisione della Commissione del 20 maggio 2021 C (2021) 3489 (AT.40324 – Titoli di Stato europei) adottata nei confronti della Portigon AG;

condannare la Commissione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso la ricorrente deduce sei motivi.

Primo motivo, vertente sulla violazione del diritto di essere ascoltati e sul difetto di motivazione.

La Commissione non avrebbe illustrato né dimostrato in modo chiaro il comportamento contestato alla ricorrente, violando così l’articolo 296, secondo comma, TFUE.

La Commissione avrebbe omesso di inviare alla ricorrente una comunicazione di ulteriori addebiti anziché una semplice lettera di esposizione dei fatti.

Secondo motivo, vertente sulla violazione del principio di coerenza dell’ordinamento giuridico.

L’adozione della decisione da parte della Commissione sarebbe in contrasto con la sua stessa decisione del 2011 in materia di aiuti.

Terzo motivo, vertente sul mancato esercizio del potere discrezionale da parte della Commissione.

La Commissione avrebbe erroneamente omesso di considerare le censure della ricorrente e avrebbe palesemente omesso di esercitare il potere discrezionale di cui dispone nell’adozione della decisione.

Quarto motivo, vertente sull’erronea presunzione di un’infrazione unica e continuata.

La Commissione avrebbe erroneamente presunto la sussistenza di un’infrazione unica e continuata, che si sarebbe protratta oltre la data della prescrizione.

Quinto motivo, vertente sull’erronea valutazione delle pratiche sanzionate ai sensi dell’articolo 101 TFUE e sul difetto di motivazione ai sensi dell’articolo 296, secondo comma, TFUE.

La Commissione avrebbe erroneamente qualificato l’intera condotta come restrizione della concorrenza per oggetto. La Commissione non avrebbe dimostrato gli asseriti effetti percepibili sul mercato.

La Commissione avrebbe erroneamente addebitato alla ricorrente il comportamento di un suo ex dipendente.

Sesto motivo, vertente sull’erronea adozione di una decisione di infrazione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003. 1

La decisione sarebbe in contrasto con l’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003, poiché la Commissione non avrebbe alcun legittimo interesse all’adozione della sua decisione nei confronti della ricorrente.

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1 Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU 2003, L 1, pag. 1).