Language of document :

Ricorso proposto il 10 luglio 2021 – Feralpi/Commissione

(Causa T-413/21)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Feralpi Holding SpA (Brescia, Italia) (rappresentanti: G. Roberti e I. Perego, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

(i) ai sensi e per gli effetti degli articoli 266, comma 2, TFUE, 268 e 340, comma 2, TFUE, di condannare l’Unione, rappresentata dalla Commissione, a risarcire il danno subito dalla Ricorrente in ragione dal mancato pagamento, da parte della Commissione, degli interessi di mora sull’importo dell’ammenda dovuti quale esecuzione, ai sensi dell’articolo 266 TFUE della sentenza di annullamento della Corte di giustizia del 21 settembre 2017, C-85/15 P, da quantificarsi come segue:

(a) un importo per gli interessi di mora dovuti sull’importo di 10.250.000,00 EUR dell’ammenda pagata in via provvisoria dalla Ricorrente, per il periodo compreso tra il 4 marzo 2010 e il 26 ottobre 2017, determinato in base al tasso fissato dalla Banca centrale europea (BCE) per le sue principali operazioni di rifinanziamento in vigore il 1° marzo 2010 (vale a dire, l’un percento), maggiorato di tre punti e mezzo percentuali, dedotti gli interessi bancari già percepiti, pari ad 3.204.301,82 EUR o, in subordine, determinato in base al tasso di interesse che il Tribunale riterrà adeguato;

(b) un importo per gli interessi di mora sulla somma sub (a), per il periodo compreso tra il 26 ottobre 2017 e la data di pagamento effettivo, o in subordine tra il 16 marzo 2021 e la data di pagamento effettivo, determinato in base al tasso di interesse sub (a) o, in alternativa, in base ad altro tasso di interesse che il Tribunale riterrà adeguato;

(ii) ai sensi dell’articolo 263, comma 4, di annullare la decisione contenuta nella lettera della Commissione, Direzione Generale Budget, del 30 aprile 2021 (Ref. Ares(2021)2904279) che ha rigettato la richiesta di rimborso dei predetti interessi della Feralpi Holding S.p.A. del 16 marzo 2021;

(iii) condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso per il risarcimento, la ricorrente deduce un unico motivo, vertente sulla circostanza che la Commissione è tenuta, per la sua responsabilità extracontrattuale, conformemente agli articoli 266, secondo comma, 268 e 340, secondo comma, TFUE, a versare alla ricorrente un risarcimento di ammontare pari all’importo degli interessi di mora dovuti sull’ammenda rimborsatale quale esecuzione, ai sensi dell’articolo 266 TFUE della sentenza di annullamento della Corte di giustizia del 21 settembre 2017, C-85/15 P, e all’importo degli interessi di mora dovuti su tale somma.

A sostegno del ricorso per annullamento, la ricorrente deduce tre motivi.

Primo motivo, vertente sul difetto di motivazione.

Si fa valere a questo riguardo che, dalla motivazione della comunicazione della Direzione Generale Budget, non si evincono le ragioni che la inducono a ritenere prescritta l’azione della ricorrente.

Secondo motivo, vertente sulla violazione degli articoli 266 TFUE e 46 dello Statuto della Corte di Giustizia.

Si fa valere a questo riguardo che l’individuazione del dies a quo dal quale la Direzione Generale Budget fa decorrere la prescrizione si basa su un’erronea interpretazione degli articoli 266 TFUE e 46 dello Statuto della Corte di Giustizia.

Terzo motivo, vertente sulla violazione e falsa applicazione dell’articolo 266 TFUE, del Regolamento n. 966/20121 e del Regolamento n. 1268/20122 .

Si fa valere a questo riguardo che la Direzione Generale Budget ha fatto riferimento ad una norma non più in vigore e le norme conferenti di cui al Regolamento n. 966/2012 e al Regolamento n. 1268/2012 devono comunque applicarsi in coerenza con l’articolo 266 TFUE e non dispensano la Commissione dall’obbligo che promana da quest’ultimo.

____________

1 Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012 (GU 2012, L 298, p. 1).

2 Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione (GU 2012, L 362, p. 1).