Language of document : ECLI:EU:C:2022:307

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)

28 aprile 2022 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Procedimento pregiudiziale d’urgenza – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Mandato d’arresto europeo – Decisione quadro 2002/584/GAI – Articolo 23, paragrafo 3 – Requisito dell’intervento dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione – Articolo 6, paragrafo 2 – Servizi di polizia – Esclusione – Forza maggiore – Nozione – Ostacoli giuridici alla consegna – Azioni legali intentate dalla persona ricercata – Domanda di protezione internazionale – Esclusione – Articolo 23, paragrafo 5 – Scadenza dei termini previsti per la consegna – Conseguenze – Rilascio – Obbligo di adottare qualsiasi altra misura necessaria per evitare la fuga»

Nella causa C‑804/21 PPU,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Korkein oikeus (Corte suprema, Finlandia), con decisione del 20 dicembre 2021, pervenuta in cancelleria lo stesso giorno, nei procedimenti relativi all’esecuzione di mandati d’arresto europei emessi nei confronti di

C,

CD

contro

Syyttäjä,

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta da A. Prechal (relatrice), presidente di sezione, J. Passer, F. Biltgen, N. Wahl e M.L. Arastey Sahún, giudici,

avvocato generale: J. Kokott,

cancelliere: C. Strömholm, amministratrice,

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 2 marzo 2022,

considerate le osservazioni presentate:

–        per C e CD, da H. Nevala, asianajaja;

–        per il governo finlandese, da H. Leppo, in qualità di agente;

–        per il governo dei Paesi Bassi, da J. Langer, in qualità di agente;

–        per il governo rumeno, da E. Gane e L.-E. Baţagoi, in qualità di agenti;

–        per la Commissione europea, da S. Grünheid e I. Söderlund, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 10 marzo 2022,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 6, paragrafo 2, e dell’articolo 23, paragrafi 3 e 5, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU 2002, L 190, pag. 1), come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009 (GU 2009, L 81, pag. 24) (in prosieguo: la «decisione quadro 2002/584»).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito dell’esecuzione, in Finlandia, di mandati d’arresto europei emessi da un organo giurisdizionale rumeno nei confronti di C e CD, cittadini rumeni.

 Contesto normativo

 Decisione quadro 2002/584

3        I considerando 8 e 9 della decisione quadro 2002/584 sono formulati come segue:

«(8)      Le decisioni relative all’esecuzione di un mandato d’arresto europeo devono essere sottoposte a un controllo sufficiente, il che implica che l’autorità giudiziaria dello Stato membro in cui la persona ricercata è stata arrestata dovrà prendere la decisione relativa alla sua consegna.

(9)      Il ruolo delle autorità centrali nell’esecuzione del mandato d’arresto europeo dev’essere limitato all’assistenza pratica e amministrativa».

4        L’articolo 1 di detta decisione quadro, intitolato «Definizione del mandato d’arresto europeo ed obbligo di darne esecuzione», ai suoi paragrafi 1 e 2 così dispone:

«1.      Il mandato d’arresto europeo è una decisione giudiziaria emessa da uno Stato membro in vista dell’arresto e della consegna da parte di un altro Stato membro di una persona ricercata ai fini dell’esercizio di un’azione penale o dell’esecuzione di una pena o una misura di sicurezza privative della libertà.

2.      Gli Stati membri danno esecuzione ad ogni mandato d’arresto europeo in base al principio del riconoscimento reciproco e conformemente alle disposizioni della presente decisione quadro».

5        Ai sensi dell’articolo 6 di detta decisione quadro, intitolato «Determinazione delle autorità giudiziarie competenti»:

«1.      Per autorità giudiziaria emittente si intende l’autorità giudiziaria dello Stato membro emittente che, in base alla legge di detto Stato, è competente a emettere un mandato d’arresto europeo.

2.      Per autorità giudiziaria dell’esecuzione si intende l’autorità giudiziaria dello Stato membro di esecuzione che, in base alla legge di detto Stato, è competente dell’esecuzione del mandato di arresto europeo.

(...)».

6        L’articolo 7 della medesima decisione quadro, intitolato «Ricorso all’autorità centrale», è così formulato:

«1.      Ciascuno Stato membro può designare un’autorità centrale o, quando il suo ordinamento giuridico lo prevede, delle autorità centrali per assistere le autorità giudiziarie competenti.

2.      Uno Stato membro può, se l’organizzazione del proprio sistema giudiziario interno lo rende necessario, affidare alla (alle) propria (proprie) autorità centrale (centrali) la trasmissione e la ricezione amministrativa dei mandati d’arresto europei e della corrispondenza ufficiale ad essi relativa.

(...)».

7        L’articolo 23 della decisione quadro 2002/584, intitolato «Termine per la consegna», così dispone:

«1.      Il ricercato è consegnato al più presto, a una data concordata tra le autorità interessate.

2.      Egli è consegnato al più tardi entro dieci giorni a partire dalla decisione definitiva di eseguire il mandato d’arresto europeo.

3.      Nel caso in cui la consegna del ricercato entro il termine di cui al paragrafo 2 sia impedita da cause di forza maggiore per uno degli Stati membri, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione e l’autorità giudiziaria emittente si contattano immediatamente e concordano una nuova data per la consegna. In tal caso, la consegna avviene entro i dieci giorni successivi alla nuova data concordata.

4.      La consegna può, a titolo eccezionale, essere temporaneamente differita per gravi motivi umanitari, ad esempio se vi sono valide ragioni di ritenere che essa metterebbe manifestamente in pericolo la vita o la salute del ricercato. Il mandato d’arresto europeo viene eseguito non appena tali motivi cessano di sussistere. L’autorità giudiziaria dell’esecuzione ne informa immediatamente l’autorità giudiziaria emittente e concorda una nuova data per la consegna. In tal caso, la consegna avviene entro i dieci giorni successivi alla nuova data concordata.

5.      Allo scadere dei termini previsti ai paragrafi da 2 a 4, se la persona continua a trovarsi in stato di custodia, essa è rilasciata».

 Diritto finlandese

 Legge relativa alla consegna

8        Le disposizioni nazionali adottate per l’attuazione della decisione quadro 2002/584 si trovano nel laki rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen ja muiden Euroopan Unionin jäsenvaltioiden välillä (1286/2003) [legge relativa alla consegna, in ragione di un commesso reato, tra la Repubblica di Finlandia e gli altri Stati membri dell’Unione europea (1286/2003)], del 30 dicembre 2003 (in prosieguo: la «legge relativa alla consegna»).

9        Ai sensi degli articoli 11, 19 e 37 della legge relativa alla consegna, in Finlandia, le autorità giudiziarie dell’esecuzione competenti a decidere sulla consegna e sul mantenimento in custodia sono lo Helsingin käräjäoikeus (Tribunale di primo grado di Helsinki, Finlandia) e, in veste di giudice d’appello, il Korkein oikeus (Corte suprema, Finlandia). In forza dell’articolo 44 di tale legge, competente per l’esecuzione di una decisione relativa alla consegna è il Keskusrikospoliisi (Ufficio nazionale di polizia giudiziaria, Finlandia).

10      A norma dell’articolo 46, paragrafo 1, di detta legge, la persona oggetto di un mandato d’arresto europeo è consegnata alle autorità competenti dello Stato membro che ne ha fatto richiesta al più presto, nel giorno concordato tra le autorità interessate. Tuttavia, essa è consegnata non oltre dieci giorni dopo il passaggio in giudicato della decisione relativa alla consegna.

11      Ai sensi dell’articolo 46, paragrafo 2, della medesima legge, ove, per un evento di forza maggiore verificatosi in Finlandia o nello Stato membro che ha presentato la richiesta, non sia possibile consegnare tale persona nel termine di cui al paragrafo 1, le autorità competenti devono concordare una nuova data di consegna. La consegna deve avvenire entro i dieci giorni successivi alla nuova data concordata.

12      Conformemente all’articolo 48 della legge relativa alla consegna, se, allo scadere dei termini previsti agli articoli 46 e 47 di quest’ultima, detta persona continua a trovarsi in stato di custodia, essa deve essere rilasciata.

 Legge in materia di stranieri

13      Le disposizioni nazionali in materia di asilo sono contenute nell’ulkomaalaislaki (301/2004) [legge in materia di stranieri (301/2004)], del 30 aprile 2004 (in prosieguo: la «legge in materia di stranieri»), che riprende le disposizioni della Convenzione relativa allo status dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951 [Recueil des traités des Nations unies, vol. 189, pag. 150, n. 2545 (1954)], completata dal Protocollo relativo allo status dei rifugiati, concluso a New York il 31 gennaio 1967. Le disposizioni della legge in materia di stranieri si applicano a tutti i cittadini stranieri residenti in Finlandia, ivi compresi i cittadini dell’Unione.

14      Ai sensi dell’articolo 40, paragrafo 3, della legge in materia di stranieri, uno straniero ha diritto di soggiornare nel territorio finlandese in pendenza dell’esame della sua domanda, fino alla pronuncia definitiva su di essa o fino all’adozione nei suoi confronti di una decisione di allontanamento esecutiva.

 Procedimento principale e questioni pregiudiziali

15      C e CD, cittadini rumeni, sono stati oggetto di mandati d’arresto europei emessi, rispettivamente, il 19 e il 27 maggio 2015 da un’autorità giudiziaria rumena, per l’esecuzione di pene detentive di cinque anni e di pene accessorie di tre anni (in prosieguo, congiuntamente: i «mandati d’arresto europei di cui trattasi»). Tali pene erano state inflitte per traffico di sostanze stupefacenti pericolose ed altamente pericolose e per partecipazione a un’associazione a delinquere.

16      C e CD sono stati oggetto di procedimenti di esecuzione di detti mandati d’arresto europei in Svezia. Con decisione dell’8 aprile 2020, lo Högsta domstolen (Corte suprema, Svezia) ha disposto la consegna di C alle autorità rumene e, con decisione del 30 luglio 2020, lo Svea hovrätt (Corte d’appello di Stoccolma, Svezia) ha disposto la consegna di CD alle medesime autorità. Tuttavia, C e CD hanno lasciato la Svezia recandosi in Finlandia prima dell’esecuzione di tali decisioni di consegna.

17      Il 15 dicembre 2020, C e CD sono stati arrestati e posti in stato di custodia in Finlandia sulla base dei mandati d’arresto europei di cui trattasi.

18      Con decisioni del 16 aprile 2021, il Korkein oikeus (Corte suprema) ha ordinato la loro consegna alle autorità rumene. Su richiesta delle autorità rumene, l’Ufficio nazionale di polizia giudiziaria ha fissato una prima data di consegna per il 7 maggio 2021. Il trasporto aereo di C e CD verso la Romania non poteva essere organizzato prima di tale data a causa della pandemia di COVID-19.

19      Il 3 maggio 2021, C e CD hanno proposto un’impugnazione dinanzi al Korkein oikeus (Corte suprema). Il 4 maggio 2021, tale organo giurisdizionale ha provvisoriamente vietato l’esecuzione delle decisioni di consegna. Il 31 maggio 2021, detto giudice ha respinto le impugnazioni, il che ha comportato l’annullamento della decisione provvisoria che vietava l’esecuzione di tali decisioni di consegna.

20      Una seconda data di consegna è stata fissata all’11 giugno 2021. Tuttavia, tale consegna è stata nuovamente rinviata a causa dell’assenza di un collegamento aereo diretto con la Romania e dell’impossibilità di organizzare un trasporto aereo attraverso un altro Stato membro nel rispetto della tempistica convenuta.

21      C e CD hanno presentato dinanzi allo Helsingin käräjäoikeus (Tribunale di primo grado di Helsinki) e al Korkein oikeus (Corte suprema) diverse altre domande volte ad ottenere la sospensione dell’esecuzione delle decisioni di consegna. Dette domande sono state tutte respinte o dichiarate irricevibili.

22      Una terza data di consegna è stata fissata al 17 giugno 2021 per CD e al 22 giugno 2021 per C. Tuttavia, è stato nuovamente impossibile procedere a tale consegna a causa, stavolta, della proposizione, da parte di C e CD, di domande di protezione internazionale in Finlandia. Con decisioni del 12 novembre 2021, il Maahanmuuttovirasto (Ufficio nazionale dell’immigrazione, Finlandia) ha respinto tali domande. C e CD hanno impugnato dette decisioni dinanzi allo hallinto-oikeus (Tribunale amministrativo).

23      C e CD hanno poi proposto un’azione dinanzi allo Helsingin käräjäoikeus (Tribunale di primo grado di Helsinki) chiedendo, da un lato, il proprio rilascio a causa dell’intervenuta scadenza del termine di consegna e, dall’altro, il rinvio della loro consegna in ragione delle loro domande di asilo. Con decisioni dell’8 e del 29 ottobre 2021, lo Helsingin käräjäoikeus (Tribunale di primo grado di Helsinki) ha dichiarato tali ricorsi irricevibili.

24      Il procedimento principale verte sulle impugnazioni proposte da C e CD avverso queste ultime decisioni dinanzi al Korkein oikeus (Corte suprema), giudice del rinvio. A sostegno delle loro impugnazioni, C e CD adducono gli stessi motivi che erano stati respinti dallo Helsingin käräjäoikeus (Tribunale di primo grado di Helsinki). Nella sua memoria di replica, il syyttäjä (pubblico ministero, Finlandia) chiede che i ricorrenti nel procedimento principale siano mantenuti in stato di custodia, oltre al rigetto della domanda di rinvio dell’esecuzione della loro consegna alle autorità rumene.

25      Il giudice del rinvio, in una decisione di principio emessa l’8 dicembre 2021, ha giudicato che le persone oggetto di una decisione di consegna hanno diritto a che la loro domanda relativa al loro mantenimento in custodia sia esaminata da un giudice. Per evitare ritardi, tale giudice si è avocato direttamente il procedimento principale.

26      Il giudice del rinvio si interroga sull’interpretazione dell’articolo 23, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584, da un punto di vista sia procedurale che sostanziale.

27      Per quanto riguarda, in primo luogo, gli aspetti procedurali, il giudice del rinvio si interroga sui requisiti derivanti da tale disposizione per quanto concerne la valutazione della sussistenza di una causa di forza maggiore.

28      Secondo le spiegazioni del giudice del rinvio, le norme del diritto nazionale affidano all’Ufficio nazionale di polizia giudiziaria i compiti connessi all’esecuzione della consegna una volta che la decisione adottata in tal senso dal giudice sia divenuta definitiva. Nella sua decisione, il giudice non impartisce alcuna direttiva quanto alla data della consegna, ma quest’ultima è eseguita nel rispetto dei termini previsti a tal fine dalla legge relativa alla consegna, conformemente alla decisione quadro 2002/584.

29      Sempre secondo tale giudice, l’Ufficio nazionale di polizia giudiziaria si occupa dell’attuazione pratica della decisione di consegna, garantisce il collegamento con le autorità competenti dello Stato membro emittente e concorda una nuova data di consegna ove quest’ultima, come nel caso di cui al procedimento principale, non abbia avuto luogo nel termine di dieci giorni.

30      Secondo la giurisprudenza del giudice di rinvio, la persona in custodia può chiedere in qualsiasi momento al giudice competente di esaminare se la sua detenzione sia ancora giustificata. Spetta quindi al giudice valutare, tra l’altro, se la mancata consegna sia dovuta a una causa di forza maggiore ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584. Per contro, l’Ufficio nazionale di polizia giudiziaria e le altre autorità non sottopongono in maniera sistematica alla valutazione del giudice competente la questione del mantenimento in custodia.

31      Il giudice del rinvio si interroga quindi sulla compatibilità di un simile procedimento nazionale con l’articolo 23, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584 nonché sulle conseguenze di un’eventuale incompatibilità.

32      Per quanto riguarda, in secondo luogo, gli aspetti sostanziali dell’articolo 23, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584, il giudice del rinvio si chiede se la nozione di forza maggiore si estenda agli ostacoli giuridici che trovano il loro fondamento nella legislazione nazionale di uno Stato membro e hanno l’effetto di impedire la consegna entro il termine inizialmente previsto.

33      Tale giudice rileva che, nella sentenza del 25 gennaio 2017, Vilkas (C‑640/15, EU:C:2017:39), la Corte ha dichiarato che la nozione di forza maggiore può applicarsi a una situazione in cui la persona in custodia oppone una resistenza fisica che rende impossibile la sua consegna a condizione che, a causa di circostanze eccezionali, non fosse possibile per l’autorità giudiziaria dell’esecuzione e per l’autorità giudiziaria emittente prevedere tale resistenza e non fosse possibile evitarne le conseguenze, malgrado l’adozione di tutte le precauzioni del caso da parte di tali autorità.

34      Orbene, nel procedimento principale, sebbene la pandemia di COVID‑19 abbia complicato l’attuazione pratica della consegna e il rispetto dei termini, i principali ostacoli a tale consegna sono stati il divieto di esecuzione disposto dal giudice del rinvio durante l’esame delle impugnazioni proposte da C e CD nonché le domande d’asilo presentate parimenti da questi ultimi. A quest’ultimo proposito, il giudice del rinvio precisa che, ai sensi della normativa nazionale, un richiedente asilo ha diritto di restare nel territorio finlandese in pendenza dell’esame della sua domanda o fintantoché non sia pronunciata nei suoi confronti una decisione di allontanamento.

35      In tali circostanze, il Korkein oikeus (Corte suprema) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se l’articolo 23, paragrafo 3, della [decisione quadro 2002/584], in combinato disposto con l’articolo 23, paragrafo 5, della medesima decisione quadro, esiga che, ove un detenuto non sia consegnato nei termini, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione di cui all’articolo 6, paragrafo 2, della decisione quadro decida una nuova data di consegna e verifichi l’esistenza di una causa di forza maggiore e il rispetto delle condizioni previste per la custodia, o se sia compatibile con la decisione quadro anche una procedura nell’ambito della quale il giudice esamini questi elementi solo su richiesta delle parti. Ove si ritenga che la proroga del termine richieda l’intervento dell’autorità giudiziaria, se la mancanza di un tale intervento implichi necessariamente la scadenza dei termini previsti nella decisione quadro, nel qual caso il detenuto deve essere rilasciato in applicazione dell’articolo 23, paragrafo 5, di detta decisione quadro.

2)      Se l’articolo 23, paragrafo 3, della [decisione quadro 2002/584] debba essere interpretato nel senso che la nozione di forza maggiore comprende anche ostacoli giuridici alla consegna fondati sulla legislazione nazionale dello Stato membro dell’esecuzione, quali un divieto di esecuzione pronunciato per la durata del procedimento giudiziario o il diritto del richiedente asilo di restare nello Stato dell’esecuzione sino all’adozione di una decisione sulla sua domanda di asilo».

 Sulla domanda di applicazione del procedimento pregiudiziale d’urgenza

36      Il giudice del rinvio ha chiesto che il presente rinvio pregiudiziale fosse sottoposto al procedimento pregiudiziale d’urgenza previsto all’articolo 23 bis, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e all’articolo 107 del regolamento di procedura della Corte.

37      Nel caso di specie, occorre constatare che le condizioni previste per l’applicazione di tale procedimento sono soddisfatte.

38      Da un lato, la domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione della decisione quadro 2002/584, la quale rientra nei settori disciplinati dal titolo V della parte terza del Trattato FUE, relativo allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Pertanto, tale domanda può essere sottoposta al procedimento pregiudiziale d’urgenza, ai sensi dell’articolo 23 bis, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e dell’articolo 107, paragrafo 1, del regolamento di procedura.

39      Dall’altro lato, per quanto riguarda il criterio relativo all’urgenza, da una giurisprudenza costante della Corte risulta che tale criterio è soddisfatto qualora la persona di cui si discute nel procedimento principale sia privata della libertà alla data di presentazione della domanda di pronuncia pregiudiziale e il suo mantenimento in stato di detenzione dipenda dalla soluzione della controversia di cui al procedimento principale (v., in particolare, sentenze del 16 luglio 2015, Lanigan, C‑237/15 PPU, EU:C:2015:474, punto 24, e del 16 novembre 2021, Governor of Cloverhill Prison e a., C‑479/21 PPU, EU:C:2021:929, punto 34 e giurisprudenza ivi citata).

40      A questo proposito, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che C e CD erano effettivamente privati della libertà alla data di presentazione di tale domanda.

41      Inoltre, le questioni pregiudiziali vertono sull’interpretazione dell’articolo 23 della decisione quadro 2002/584, il cui paragrafo 5 prevede, in caso di scadenza dei termini previsti ai paragrafi da 2 a 4 di tale articolo, il rilascio del ricercato. Pertanto, a seconda della risposta fornita dalla Corte alle questioni poste, il giudice del rinvio potrebbe dover disporre il rilascio di C e di CD.

42      Alla luce di tali circostanze, la Seconda Sezione della Corte ha deciso, il 17 gennaio 2022, su proposta della giudice relatrice, sentito l’avvocato generale, di accogliere la domanda del giudice del rinvio volta a sottoporre il presente rinvio pregiudiziale al procedimento pregiudiziale d’urgenza.

 Sulle questioni pregiudiziali

 Sulla seconda questione

43      Con la sua seconda questione, che è opportuno esaminare per prima, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 23, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584 debba essere interpretato nel senso che la nozione di forza maggiore si estende agli ostacoli giuridici alla consegna, derivanti da azioni legali intentate dalla persona oggetto del mandato d’arresto europeo e fondate sul diritto dello Stato membro dell’esecuzione, qualora la decisione definitiva sulla consegna sia stata adottata dall’autorità giudiziaria dell’esecuzione ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, di tale decisione quadro.

44      Da una giurisprudenza costante della Corte, pronunciata in vari settori del diritto dell’Unione, emerge che la nozione di forza maggiore va intesa nel senso di circostanze estranee a colui che le invoca, anormali e imprevedibili, le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate malgrado l’adozione di tutte le precauzioni del caso (sentenza del 25 gennaio 2017, Vilkas, C‑640/15, EU:C:2017:39, punto 53 e giurisprudenza ivi citata).

45      Inoltre, la nozione di forza maggiore, ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584, deve essere interpretata restrittivamente, poiché tale disposizione costituisce una deroga alla norma sancita dall’articolo 23, paragrafo 2, di detta decisione quadro (v., in tal senso, sentenza del 25 gennaio 2017, Vilkas, C‑640/15, EU:C:2017:39, punto 56).

46      Per quanto riguarda gli ostacoli giuridici alla consegna derivanti da azioni legali intentate dalla persona oggetto del mandato d’arresto europeo, va rilevato, certamente, che tali ostacoli sono estranei al comportamento delle autorità dello Stato membro dell’esecuzione e che le loro conseguenze, vale a dire l’impossibilità di consegnare detta persona entro il termine previsto, non sarebbero state evitabili malgrado l’adozione di tutte le precauzioni del caso.

47      Tuttavia, come hanno giustamente osservato C e CD, il governo rumeno nonché la Commissione europea, la proposizione di azioni legali da parte della persona oggetto del mandato d’arresto europeo, nell’ambito di procedimenti previsti dal diritto nazionale dello Stato membro dell’esecuzione, al fine di contestare la sua consegna alle autorità dello Stato membro emittente o aventi l’effetto di ritardare tale consegna, non può essere considerata una circostanza imprevedibile.

48      Di conseguenza, simili ostacoli giuridici alla consegna, derivanti da azioni legali intentate da detta persona, non possono costituire una causa di forza maggiore ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584.

49      Da quanto precede risulta che i termini di consegna previsti all’articolo 23 di tale decisione quadro non possono essere considerati sospesi a causa di procedimenti pendenti nello Stato membro dell’esecuzione, introdotti dalla persona oggetto del mandato d’arresto europeo, quando la decisione definitiva sulla consegna sia stata adottata dall’autorità giudiziaria dell’esecuzione conformemente all’articolo 15, paragrafo 1, di detta decisione quadro. Pertanto, le autorità dello Stato membro dell’esecuzione restano obbligate, in linea di principio, a consegnare tale persona alle autorità dello Stato membro emittente entro detti termini.

50      In quest’ultima fase della procedura di consegna, disciplinata dall’articolo 23 della medesima decisione quadro, tutti gli elementi giuridici sono stati esaminati, in linea di principio, dall’autorità giudiziaria dell’esecuzione, che si ipotizza abbia già emesso una decisione definitiva sulla consegna.

51      Tale interpretazione è dettata anche dall’obiettivo di accelerare e semplificare la cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri, perseguito dalla decisione quadro 2002/584. Detta decisione quadro è infatti diretta, mediante l’instaurazione di un nuovo sistema semplificato e più efficace di consegna delle persone condannate o sospettate di aver violato la legge penale, a facilitare e ad accelerare la cooperazione giudiziaria allo scopo di contribuire a realizzare l’obiettivo assegnato all’Unione europea di diventare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, fondandosi sull’elevato livello di fiducia che deve esistere tra gli Stati membri [v., in particolare, sentenze del 29 gennaio 2013, Radu, C‑396/11, EU:C:2013:39, punto 34, e del 17 marzo 2021, JR (Mandato d’arresto – Condanna in uno Stato terzo, membro del SEE), C‑488/19, EU:C:2021:206, punto 71].

52      Nel caso di specie, non risulta da alcun elemento del fascicolo sottoposto alla Corte che le azioni legali intentate da C e CD riguardassero, anche indirettamente, una violazione di un diritto fondamentale che non avrebbe potuto essere invocata da tali persone dinanzi all’autorità giudiziaria dell’esecuzione nel corso del procedimento che ha portato all’adozione della decisione definitiva sulla consegna, ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584.

53      Per quanto riguarda, più specificamente, le domande di protezione internazionale proposte in Finlandia da C e CD, dalle osservazioni presentate da questi ultimi risulta che tali domande erano fondate in gran parte su argomenti relativi alle condizioni di detenzione nello Stato membro emittente, vale a dire la Romania, e tratti dalla pertinente giurisprudenza della Corte in materia, in particolare dalle sentenze del 5 aprile 2016, Aranyosi e Căldăraru (C‑404/15 e C‑659/15 PPU, EU:C:2016:198), del 25 luglio 2018, Generalstaatsanwaltschaft (Condizioni di detenzione in Ungheria) (C‑220/18 PPU, EU:C:2018:589), e del 15 ottobre 2019, Dorobantu (C‑128/18, EU:C:2019:857). Orbene, dal fascicolo di cui dispone la Corte risulta che tali argomenti sono stati invocati da C e CD dinanzi all’autorità giudiziaria dell’esecuzione nel corso del procedimento che ha portato all’adozione delle decisioni definitive sulla consegna.

54      Inoltre, come ha rilevato la Commissione, l’articolo unico del protocollo (n. 24) sull’asilo per i cittadini degli Stati membri dell’Unione europea, allegato al Trattato FUE, enuncia che gli Stati membri dell’Unione, dato il livello di tutela dei diritti e delle libertà fondamentali da essi garantito, si considerano reciprocamente paesi d’origine sicuri a tutti i fini giuridici e pratici connessi a questioni inerenti all’asilo.

55      Tale articolo aggiunge che, pertanto, la domanda d’asilo presentata da un cittadino di uno Stato membro può essere presa in esame o dichiarata ammissibile all’esame in un altro Stato membro unicamente in quattro casi, elencati in modo tassativo.

56      Orbene, non risulta da alcun elemento del fascicolo sottoposto alla Corte che la situazione di C e di CD rientri in uno di tali quattro casi previsti dall’articolo unico di detto protocollo, in merito al quale, peraltro, la Corte non è stata interpellata dal giudice del rinvio.

57      Infine, occorre ancora ricordare che una domanda di protezione internazionale non costituisce uno dei motivi di non esecuzione del mandato d’arresto europeo elencati agli articoli 3 e 4 della decisione quadro 2002/584 (v., in tal senso, sentenza del 21 ottobre 2010, B., C‑306/09, EU:C:2010:626, punti da 43 a 46).

58      Alla luce di quanto precede, occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che l’articolo 23, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584 deve essere interpretato nel senso che la nozione di forza maggiore non si estende agli ostacoli giuridici alla consegna, derivanti da azioni legali intentate dalla persona oggetto del mandato d’arresto europeo e fondate sul diritto dello Stato membro dell’esecuzione, qualora la decisione definitiva sulla consegna sia stata adottata dall’autorità giudiziaria dell’esecuzione ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, di detta decisione quadro.

 Sulla prima questione

59      Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, da un lato, se l’articolo 23, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584 debba essere interpretato nel senso che il requisito dell’intervento dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione, previsto da tale disposizione, è soddisfatto qualora lo Stato membro dell’esecuzione affidi ad un servizio di polizia il compito di verificare la sussistenza di una causa di forza maggiore e il rispetto delle condizioni richieste per il mantenimento in stato di custodia della persona oggetto del mandato d’arresto europeo nonché di decidere, se del caso, una nuova data di consegna, fermo restando che tale persona ha il diritto di adire in qualsiasi momento l’autorità giudiziaria dell’esecuzione affinché quest’ultima si pronunci sugli elementi summenzionati. Dall’altro lato, tale giudice chiede se l’articolo 23, paragrafo 5, di detta decisione quadro debba essere interpretato nel senso che i termini previsti ai paragrafi da 2 a 4 di tale articolo 23 devono ritenersi scaduti, con la conseguenza che detta persona dev’essere rilasciata, nel caso in cui si dovesse considerare che il requisito dell’intervento dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione, previsto all’articolo 23, paragrafo 3, di detta decisione quadro, non è stato soddisfatto.

60      Nel caso in cui la consegna entro il termine di cui all’articolo 23, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584 sia impedita da una causa di forza maggiore, dal testo dell’articolo 23, paragrafo 3, di tale decisione quadro si evince che è compito dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione e dell’autorità giudiziaria emittente interessate mettersi immediatamente in contatto e concordare una nuova data per la consegna.

61      La Corte ha già precisato che la nozione di «autorità giudiziaria dell’esecuzione», ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584, comprende, al pari della nozione di «autorità giudiziaria emittente», ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, di tale decisione quadro, un giudice o un organo giurisdizionale, ovvero un’autorità giudiziaria, come la procura di uno Stato membro, che partecipa all’amministrazione della giustizia di tale Stato membro e che gode dell’indipendenza richiesta rispetto al potere esecutivo [sentenza del 24 novembre 2020, Openbaar Ministerie (Falso in atti), C‑510/19, EU:C:2020:953, punto 54].

62      Per contro, secondo una giurisprudenza costante della Corte, i servizi di polizia di uno Stato membro non possono rientrare nella nozione di «autorità giudiziaria», ai sensi dell’articolo 6 della decisione quadro 2002/584 [v., in tal senso, sentenza del 24 novembre 2020, Openbaar Ministerie (Falso in atti), C‑510/19, EU:C:2020:953, punto 42 e giurisprudenza ivi citata].

63      Ne consegue che l’intervento dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione richiesto dall’articolo 23, paragrafo 3, di tale decisione quadro, al fine di valutare la sussistenza di una causa di forza maggiore nonché, se del caso, di fissare una nuova data per la consegna, non può essere affidato ad un servizio di polizia dello Stato membro dell’esecuzione, quale l’Ufficio nazionale di polizia giudiziaria di cui al procedimento principale.

64      È ben vero che l’articolo 7, paragrafo 1, di detta decisione quadro autorizza gli Stati membri a designare una o più «autorità centrali» per assistere le autorità giudiziarie competenti. Inoltre, è assodato che i servizi di polizia di uno Stato membro possono rientrare nella nozione di «autorità centrali», ai sensi di detto articolo 7 (v., in tal senso, sentenza del 10 novembre 2016, Poltorak, C‑452/16 PPU, EU:C:2016:858, punto 42).

65      Tuttavia, da detto articolo 7, letto alla luce del considerando 9 della decisione quadro 2002/584, risulta che l’intervento di una simile autorità centrale deve restare limitato all’assistenza pratica e amministrativa delle autorità giudiziarie competenti. Pertanto, la possibilità prevista dal medesimo articolo 7 non può estendersi fino a consentire agli Stati membri di sostituire tale autorità centrale alle autorità giudiziarie competenti per quanto riguarda la valutazione della sussistenza di una causa di forza maggiore, ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 3, di tale decisione quadro, nonché, se del caso, la fissazione di una nuova data per la consegna (v., in tal senso, sentenza del 10 novembre 2016, Poltorak, C‑452/16 PPU, EU:C:2016:858, punto 42).

66      Infatti, come ha sottolineato l’avvocato generale ai paragrafi da 73 a 76 delle sue conclusioni, la valutazione della sussistenza di una causa di forza maggiore, ai sensi di tale disposizione, nonché, se del caso, la fissazione di una nuova data per la consegna costituiscono decisioni sull’esecuzione del mandato d’arresto europeo, che spettano all’autorità giudiziaria dell’esecuzione ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584, letto alla luce del considerando 8 di quest’ultima. A tale titolo, e come ritiene anche il giudice del rinvio, simili decisioni esulano dall’ambito della mera «assistenza pratica e amministrativa» che può essere affidata ai servizi di polizia ai sensi dell’articolo 7 di detta decisione quadro, letto alla luce del considerando 9 della stessa.

67      Per quanto riguarda le conseguenze che occorre trarre dall’assenza di intervento dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione, va constatato, in primo luogo, che, in siffatte circostanze, i termini previsti dall’articolo 23, paragrafi da 2 a 4, della decisione quadro 2002/584 devono effettivamente considerarsi scaduti.

68      Infatti, la constatazione di una causa di forza maggiore da parte dei servizi di polizia dello Stato membro dell’esecuzione, seguita dalla fissazione di una nuova data per la consegna, senza l’intervento dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione, non soddisfa i requisiti formali previsti dall’articolo 23, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584, indipendentemente dalla realtà sostanziale di tale causa di forza maggiore.

69      Di conseguenza, in mancanza di un intervento dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione, i termini previsti dall’articolo 23, paragrafi da 2 a 4, di tale decisione quadro non possono essere validamente prorogati in applicazione del paragrafo 3 di detto articolo. Ne consegue che, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, detti termini devono considerarsi scaduti ai fini dell’applicazione del paragrafo 5 di detto articolo.

70      In secondo luogo, occorre ricordare le conseguenze della scadenza dei termini di cui all’articolo 23, paragrafi da 2 a 4, della decisione quadro 2002/584.

71      È ben vero che, dal testo dell’articolo 23, paragrafo 5, della decisione quadro 2002/584, risulta esplicitamente che, se la persona oggetto di un mandato d’arresto europeo si trova ancora in stato di custodia allo scadere di detti termini, ella dev’essere rilasciata. Non è prevista alcuna eccezione a tale obbligo incombente allo Stato membro dell’esecuzione in una simile ipotesi.

72      Ciò detto, il legislatore dell’Unione non ha conferito alcun altro effetto alla scadenza di tali termini e, in particolare, non ha previsto che la stessa precludesse alle autorità interessate la possibilità di concordare una data di consegna in applicazione dell’articolo 23, paragrafo 1, di detta decisione quadro o che esentasse lo Stato membro dell’esecuzione dall’obbligo di dare corso a un mandato d’arresto europeo (sentenza del 25 gennaio 2017, Vilkas, C‑640/15, EU:C:2017:39, punto 70).

73      Inoltre, un’interpretazione dell’articolo 15, paragrafo 1, e dell’articolo 23 della decisione quadro 2002/584 secondo cui l’autorità giudiziaria dell’esecuzione non dovrebbe più procedere alla consegna della persona oggetto del mandato d’arresto europeo né convenire, a tal fine, una nuova data di consegna con l’autorità giudiziaria emittente dopo la scadenza dei termini di cui all’articolo 23 di tale decisione quadro potrebbe pregiudicare l’obiettivo di accelerazione e semplificazione della cooperazione giudiziaria, perseguito da detta decisione quadro, giacché tale interpretazione potrebbe in particolare costringere lo Stato membro emittente a emettere un secondo mandato d’arresto europeo allo scopo di consentire lo svolgimento di una nuova procedura di consegna (sentenza del 25 gennaio 2017, Vilkas, C‑640/15, EU:C:2017:39, punto 71).

74      Dai rilievi che precedono emerge che la mera scadenza dei termini fissati dall’articolo 23 della decisione quadro 2002/584 non può avere l’effetto di consentire allo Stato membro dell’esecuzione di sottrarsi al suo obbligo di proseguire il procedimento di esecuzione di un mandato d’arresto europeo e di procedere alla consegna del ricercato, e le autorità interessate devono concordare, a tal fine, una nuova data di consegna (sentenza del 25 gennaio 2017, Vilkas, C‑640/15, EU:C:2017:39, punto 72).

75      Inoltre, come ha sottolineato l’avvocato generale al paragrafo 46 delle sue conclusioni, tenuto conto dell’obbligo che incombe allo Stato membro dell’esecuzione di proseguire il procedimento di esecuzione di un mandato d’arresto europeo, l’autorità competente di tale Stato membro è tenuta, in caso di rilascio della persona oggetto di detto mandato ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 5, della decisione quadro 2002/584, ad adottare tutte le misure che riterrà necessarie al fine di evitare la fuga di tale persona, ad eccezione delle misure privative della libertà.

76      Alla luce di quanto precede, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che, da un lato, l’articolo 23, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584 deve essere interpretato nel senso che il requisito dell’intervento dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione, previsto da tale disposizione, non è soddisfatto qualora lo Stato membro dell’esecuzione affidi ad un servizio di polizia il compito di verificare la sussistenza di una causa di forza maggiore e il rispetto delle condizioni richieste per il mantenimento in stato di custodia della persona oggetto del mandato d’arresto europeo nonché di decidere, se del caso, una nuova data di consegna, e ciò ancorché tale persona abbia il diritto di adire in qualsiasi momento l’autorità giudiziaria dell’esecuzione affinché quest’ultima si pronunci sugli elementi summenzionati. Dall’altro lato, l’articolo 23, paragrafo 5, della decisione quadro 2002/584 deve essere interpretato nel senso che i termini previsti ai paragrafi da 2 a 4 di tale articolo 23 devono ritenersi scaduti, con la conseguenza che detta persona dev’essere rilasciata, qualora il requisito dell’intervento dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione, previsto all’articolo 23, paragrafo 3, di detta decisione quadro, non sia stato soddisfatto.

 Sulle spese

77      Nei confronti delle parti dei procedimenti principali, la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice del rinvio, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:

1)      L’articolo 23, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, deve essere interpretato nel senso che la nozione di forza maggiore non si estende agli ostacoli giuridici alla consegna, derivanti da azioni legali intentate dalla persona oggetto del mandato d’arresto europeo e fondate sul diritto dello Stato membro dell’esecuzione, qualora la decisione definitiva sulla consegna sia stata adottata dall’autorità giudiziaria dell’esecuzione ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, di detta decisione quadro.

2)      L’articolo 23, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584, come modificata dalla decisione quadro 2009/299, deve essere interpretato nel senso che il requisito dell’intervento dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione, previsto da tale disposizione, non è soddisfatto qualora lo Stato membro dell’esecuzione affidi ad un servizio di polizia il compito di verificare la sussistenza di una causa di forza maggiore e il rispetto delle condizioni richieste per il mantenimento in stato di custodia della persona oggetto del mandato d’arresto europeo nonché di decidere, se del caso, una nuova data di consegna, e ciò ancorché tale persona abbia il diritto di adire in qualsiasi momento l’autorità giudiziaria dell’esecuzione affinché quest’ultima si pronunci sugli elementi summenzionati.

L’articolo 23, paragrafo 5, della decisione quadro 2002/584, come modificata dalla decisione quadro 2009/299, deve essere interpretato nel senso che i termini previsti ai paragrafi da 2 a 4 di tale articolo 23 devono ritenersi scaduti, con la conseguenza che detta persona dev’essere rilasciata, qualora il requisito dell’intervento dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione, previsto all’articolo 23, paragrafo 3, di detta decisione quadro, non sia stato soddisfatto.

Firme


*      Lingua processuale: il finlandese.