Language of document : ECLI:EU:F:2015:60

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA
(Prima Sezione)

18 giugno 2015

Causa F‑27/13

CX

contro

Commissione europea

«Funzione pubblica – Procedimento disciplinare – Ruolo e competenze rispettive della commissione di disciplina e dell’APN – Sanzione disciplinare – Retrocessione di grado seguita da una promozione – Proporzionalità della sanzione»

Oggetto:      Ricorso proposto ai sensi dell’articolo 270 TFUE, applicabile al Trattato CEEA ai sensi del suo articolo 106 bis, con il quale CX chiede in sostanza, da un lato, l’annullamento della decisione del 5 giugno 2012 con cui la Commissione europea gli ha inflitto la sanzione della retrocessione dal grado AD 9 al grado AD 8 e, dall’altro, la condanna della Commissione al risarcimento dei danni che egli asserisce di aver subìto.

Decisione:      Il ricorso è respinto. CX sopporterà le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese sostenute dalla Commissione europea.

Massime

1.      Funzionari – Regime disciplinare – Procedimento dinanzi alla commissione di disciplina – Termini fissati all’allegato IX dello Statuto – Termini non perentori – Regola di buona amministrazione

(Statuto dei funzionari, allegato IX, art. 22, § 1)

2.      Funzionari – Regime disciplinare – Ruoli e poteri rispettivi della commissione di disciplina e dell’autorità che ha il potere di nomina – Valutazione quanto alla realtà dei fatti addebitati

(Statuto dei funzionari, allegato IX, artt. 18 e 25)

3.      Funzionari – Regime disciplinare – Procedimento disciplinare – Termini – Obbligo dell’amministrazione di agire entro un termine ragionevole – Valutazione

(Statuto dei funzionari, allegato IX)

4.      Funzionari – Regime disciplinare – Sanzione – Retrocessione di grado – Relazione con una decisione di promozione intervenuta successivamente e riguardante lo stesso funzionario

(Statuto dei funzionari, artt. 45 e 86)

5.      Funzionari – Regime disciplinare – Sanzione – Retrocessione di grado – Potere discrezionale dell’autorità che ha il potere di nomina – Portata

(Statuto dei funzionari, allegato IX, art. 9)

1.      Il termine previsto dall’articolo 22, paragrafo 1, dell’allegato IX dello Statuto non è un termine perentorio. Tale disposizione sancisce una regola di buona amministrazione il cui scopo è di evitare, nell’interesse sia dell’amministrazione sia dei funzionari, un ritardo ingiustificato nell’adozione della decisione che pone termine al procedimento disciplinare. Pertanto, le autorità competenti hanno l’obbligo di gestire diligentemente il procedimento disciplinare e di agire in modo che ciascun atto inerente all’esercizio dell’azione disciplinare intervenga in un termine ragionevole rispetto all’atto precedente. L’inosservanza di detto termine, da valutarsi esclusivamente in base alle circostanze specifiche del caso concreto, può comportare l’annullamento dell’atto adottato oltre il termine, in particolare in caso di violazione dei diritti della difesa.

(v. punto 38)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: sentenze N/Commissione, T‑198/02, EU:T:2004:101, punto 125, e François/Commissione, T‑307/01, EU:T:2004:180, punto 47, e la giurisprudenza citata

2.      L’autorità che ha il potere di nomina può esaminare e valutare i fatti costituenti oggetto di un procedimento disciplinare in termini diversi da quelli che compaiono nel parere della commissione di disciplina, a patto di motivare in modo circostanziato la sua decisione al riguardo.

Nessuna disposizione dello Statuto prevede, infatti, che il parere della commissione di disciplina vincoli tale autorità quanto alla realtà dei fatti addebitati. Al contrario, dal combinato disposto degli articoli 18 e 25 dell’allegato IX dello Statuto emerge che il parere della commissione di disciplina, organo a carattere consultivo, non vincola la suddetta autorità al riguardo.

L’articolo 18 dell’allegato IX dello Statuto non prevede, infatti, che il parere della commissione di disciplina sia un parere conforme.

Risulta invece dall’articolo 25 dell’allegato IX dello Statuto che detta autorità è legittimata a fondarsi sugli accertamenti in fatto contenuti in una decisione penale divenuta definitiva, anche qualora il funzionario interessato contesti la materialità di tali fatti nel corso del procedimento disciplinare. In altri termini, il legislatore ha voluto restringere le prerogative dell’autorità che ha il potere di nomina quanto alla valutazione della realtà dei fatti costituenti oggetto di un procedimento disciplinare nella specifica ipotesi di parallelo avvio di procedimenti penali per i medesimi fatti. Per contro, esso non ha previsto che tale autorità non possa discostarsi, in tutto o in parte, dal parere della commissione di disciplina.

La commissione di disciplina non viene con ciò privata della sua funzione essenziale di organo consultivo, e il funzionario interessato gode di una garanzia fondamentale, poiché la suddetta autorità ha l’obbligo di motivare la scelta di discostarsi dal parere della commissione di disciplina, anche sotto il profilo della valutazione dei fatti.

(v. punti 54‑58)

Riferimento:

Corte: sentenza F./Commissione, 228/83, EU:C:1985:28, punto 16

Tribunale di primo grado: sentenza Stevens/Commissione, T‑277/01, EU:T:2002:302, punto 76, e ordinanza Di Rocco/CES, T‑8/92, EU:T:1992:122, punto 28

Tribunale della funzione pubblica: sentenza Bedin/Commissione, F‑128/14, EU:F:2015:51, punto 30

3.      Discende dal principio di buona amministrazione che le autorità disciplinari hanno l’obbligo di gestire diligentemente il procedimento disciplinare e di agire in modo che ciascun atto inerente all’esercizio dell’azione disciplinare intervenga entro un termine ragionevole rispetto all’atto precedente. La durata irragionevole di un procedimento disciplinare può risultare sia dallo svolgimento delle indagini amministrative preliminari sia dal procedimento disciplinare in quanto tale. La ragionevolezza della durata del procedimento dev’essere valutata alla luce delle circostanze proprie di ciascuna causa e, in particolare, della rilevanza della lite per l’interessato, della complessità della causa nonché del comportamento del ricorrente e di quello delle autorità competenti.

(v. punto 77)

Riferimento:

Tribunale della funzione pubblica: sentenza A e G/Commissione, F‑124/05 e F‑96/06, EU:F:2010:2, punti 390‑393

4.      Nel caso di un funzionario che sia stato oggetto di decisioni che gli infliggono la sanzione disciplinare della retrocessione di grado e, successivamente, lo promuovono con effetto retroattivo, tali decisioni costituiscono due atti amministrativi distinti e autonomi, che si fondano su due basi giuridiche differenti, l’una sull’articolo 86 e l’altra sull’articolo 45 dello Statuto. Inoltre, queste due decisioni perseguono due obiettivi differenti e contrapposti. A tale riguardo, nello Statuto non è affatto previsto che una decisione disciplinare di retrocessione di grado prevalga d’ufficio su quella, posteriore, di promozione, qualora il destinatario delle due decisioni sia lo stesso funzionario o agente.

Peraltro, la promozione è, per natura, un atto giuridico che non ammette condizioni sospensive o risolutive né limitazioni temporali. Infatti, alla luce, segnatamente, degli articoli 4 e 6 dello Statuto, si deve ritenere che lo Statuto non consenta la promozione pro tempore di un funzionario o di un agente, ad esempio dal 1° gennaio di un dato anno fino al 1° luglio dell’anno successivo.

(v. punti 95, 99 e 100)

5.      Per quanto riguarda la scelta della sanzione disciplinare da infliggere, conformemente all’articolo 9 dell’allegato IX dello Statuto, la competente autorità che ha il potere di nomina non ha il potere di sanzionare il funzionario interessato fissando direttamente un «inquadramento» in un grado determinato, ma è esclusivamente legittimata a retrocederlo di grado, temporaneamente o definitivamente, a partire dal grado effettivamente detenuto dal funzionario al momento dell’applicazione di tale sanzione.

(v. punto 101)