Language of document : ECLI:EU:F:2009:49

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

(Prima Sezione)

18 maggio 2009

Causa F‑66/08

Emile De Smedt e altri

contro

Parlamento europeo

«Funzione pubblica – Funzionari – Retribuzione – Indennità nel contesto di un servizio continuo o a turni – Indennità per funzionari regolarmente soggetti a permanenze – Artt. 56 bis e 56 ter dello Statuto»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale il sig. De Smedt e altri 20 funzionari del Parlamento chiedono l’annullamento delle decisioni individuali del Parlamento con cui viene negata loro la concessione, da una parte, dell’indennità a favore dei funzionari che lavorano nel contesto di un servizio continuo o a turni, prevista dall’art. 56 bis dello Statuto e alla quale essi avrebbero diritto conformemente al regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 11 dicembre 2006, n. 1873, che modifica il regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 300/76 che determina le categorie di beneficiari, le condizioni di attribuzione e l’ammontare di tali indennità, dall’altra, dell’indennità a favore dei funzionari regolarmente soggetti a permanenze, prevista dall’art. 56 ter dello Statuto e alla quale essi avrebbero diritto conformemente al regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 11 dicembre 2006, n. 1945, che modifica il regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 495/77 che determina le categorie di beneficiari, le condizioni di attribuzione e l’ammontare di tali indennità.

Decisione: Si dà atto del fatto che i ricorrenti hanno rinunciato alla loro domanda relativa all’annullamento delle decisioni individuali del Parlamento con cui viene negata loro l’indennità a favore dei funzionari regolarmente soggetti a permanenze, prevista dall’art. 56 ter dello Statuto. Le decisioni individuali del Parlamento con cui viene negata la concessione ai ricorrenti dell’indennità a favore dei funzionari che lavorano nel contesto di un servizio continuo o a turni, prevista dall’art. 56 bis dello Statuto, sono annullate. Il Parlamento sopporterà l’insieme delle spese.

Massime

Funzionari – Condizioni di lavoro – Indennità per servizio continuo o a turni

(Statuto dei funzionari, art. 56 bis)

Devono essere annullate decisioni individuali di un’istituzione con cui viene negata la concessione dell’indennità a favore dei funzionari che lavorano nel contesto di un «servizio continuo o a turni», prevista dall’art. 56 bis dello Statuto, a funzionari che effettuano un servizio del genere, imposto dalle «necessità» del centralino telefonico presso il quale prestano servizio, mentre tale servizio è «abituale e permanente», mentre, inoltre, la detta istituzione, accordando tale indennità con decisioni individuali adottate in data successiva alle decisioni di cui sopra, ha essa stessa implicitamente – ma chiaramente – riconosciuto che i ricorrenti soddisfano le condizioni alle quali l’art. 56 bis ne subordina la concessione, e mentre, infine, è incontestabile che le loro condizioni materiali di lavoro erano le stesse prima della data di decorrenza delle decisioni individuali con cui viene loro accordata la detta indennità e dopo tale data.

Al riguardo, sarebbe indebito raccomandare l’inapplicabilità dell’art. 56 bis dello Statuto per il motivo che il servizio continuo o a turni dei funzionari non risulta da decisioni formali di tale istituzione.

Analogamente, il fatto che i detti funzionari non effettuino ore straordinarie e abbiano un orario settimanale di lavoro inferiore all’orario normale di tale istituzione non può rimettere in discussione il diritto all’indennità prevista dall’art. 56 bis dello Statuto. Infatti, tale disposizione non esige che siano effettuate ore straordinarie né che esista un orario settimanale di lavoro uguale all’orario normale della detta istituzione. In ogni caso, visti anche gli inconvenienti sul piano personale e familiare che un orario settimanale di lavoro organizzato a servizio continuo o a turni comporta, lo scarto di 7,5 ore che separa l’orario settimanale normale di lavoro in seno a tale istituzione da quello attuato presso il centralino telefonico non è irragionevole.

(v. punti 21‑23)