Language of document : ECLI:EU:C:2011:775





Sentenza della Corte (Terza Sezione) 24 novembre 2011 – Commissione / Italia

(causa C‑379/10)

«Inadempimento di uno Stato – Principio generale della responsabilità degli Stati membri per violazione del diritto dell’Unione da parte di un loro organo giurisdizionale di ultimo grado – Esclusione di qualsiasi responsabilità dello Stato per interpretazione delle norme di diritto o per valutazione di fatti e prove da parte di un organo giurisdizionale di ultimo grado – Limitazione, da parte del legislatore nazionale, della responsabilità dello Stato ai casi di dolo o colpa grave dell’organo giurisdizionale medesimo»

Diritto dell’Unione – Diritti conferiti ai singoli – Violazione da parte di uno Stato membro – Obbligo di risarcire il danno cagionato ai singoli – Presupposti in caso di violazione imputabile ad un giudice supremo – Carattere manifesto della violazione – Normativa nazionale che limita la responsabilità ai soli casi di dolo o colpa grave – Inammissibilità (v. punti 40-42, 46, 48 e dispositivo)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato – Violazione del principio generale della responsabilità degli Stati membri per violazione del diritto dell’Unione da parte di uno dei loro giudici statuente in ultima istanza – Responsabilità limitata ai soli casi di dolo o colpa grave.

Dispositivo

1)

La Repubblica Italiana,

–        escludendo qualsiasi responsabilità dello Stato italiano per i danni arrecati ai singoli a seguito di una violazione del diritto dell’Unione imputabile a un organo giurisdizionale nazionale di ultimo grado, qualora tale violazione risulti da interpretazione di norme di diritto o da valutazione di fatti e prove effettuate dall’organo giurisdizionale medesimo, e

–        limitando tale responsabilità ai soli casi di dolo o colpa grave,

ai sensi dell’art. 2, commi 1 e 2, della legge 13 aprile 1988, n. 117, sul risarcimento dei danni cagionati nell’esercizio delle funzioni giudiziarie e sulla responsabilità civile dei magistrati, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del principio generale di responsabilità degli Stati membri per violazione del diritto dell’Unione da parte di uno dei propri organi giurisdizionali di ultimo grado.

2)

La Repubblica italiana è condannata alle spese.