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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Szegedi Törvényszék (Ungheria) il 24 giugno 2022 – NW / Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság e Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter

(Causa C-420/22)

Lingua processuale: l’ungherese

Giudice del rinvio

Szegedi Törvényszék

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: NW

Resistenti: Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság e Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter

Questioni pregiudiziali

Se l’articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 2003/109/CE 1 del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta») e, nel caso in esame, con gli articoli 7 e 24 della Carta, debba essere interpretato nel senso che impone all’autorità di uno Stato membro che ha adottato una decisione con cui, per un motivo concernente ragioni di sicurezza nazionale e/o di ordine pubblico o di sicurezza pubblica, si dispone la revoca di un permesso di soggiorno di lunga durata rilasciato in precedenza, nonché all’autorità specializzata che ha dichiarato la natura riservata, di provvedere affinché sia garantito in ogni caso al soggetto interessato, cittadino di un paese terzo, e al suo rappresentante legale il diritto di conoscere almeno il contenuto essenziale delle informazioni e dei dati riservati o classificati su cui si basa la decisione fondata su tale motivo e di fare uso di tali informazioni o dati nel procedimento relativo alla decisione, nel caso in cui l’autorità responsabile sostenga che tale comunicazione sarebbe contraria alle ragioni di sicurezza nazionale.

In caso di risposta affermativa, cosa debba intendersi esattamente per «il contenuto essenziale» dei motivi di riservatezza su cui si basa tale decisione, alla luce degli articoli 41 e 47 della Carta.

Se, alla luce dell’articolo 47 della Carta, l’articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 2003/109 debba essere interpretato nel senso che il giudice di uno Stato membro che si pronuncia sulla legittimità del parere dell’autorità specializzata, fondato su un motivo relativo a informazioni riservate o classificate, e della decisione di merito sugli stranieri, basata su tale parere, deve essere competente a esaminare la legittimità della riservatezza (in termini di necessità e proporzionalità), e, qualora ritenga che la riservatezza sia contraria alla legge, a disporre d’ufficio che l’interessato e il suo rappresentante legale possono conoscere e utilizzare tutte le informazioni su cui si basano il parere e la decisione delle autorità amministrative, oppure, nell’ipotesi in cui ritenga che la riservatezza sia conforme alla legge, che l’interessato può conoscere e utilizzare almeno il contenuto essenziale delle informazioni riservate nel procedimento sugli stranieri che lo riguarda.

Se gli articoli 9, paragrafo 3, e 10, paragrafo 1, della direttiva 2003/109, in combinato disposto con gli articoli 7, 24, 51, paragrafo 1, e 52, paragrafo 1, della Carta, debbano essere interpretati nel senso che ostano alla normativa di uno Stato membro secondo cui una decisione in materia di stranieri, che dispone la revoca di un permesso di soggiorno di lunga durata rilasciato in precedenza, consiste in una decisione non motivata che

i)    si basa esclusivamente sul rinvio automatico a un parere vincolante e imperativo dell’autorità specializzata, anch’esso non motivato, il quale stabilisce che esiste un pericolo o una violazione per quanto riguarda la sicurezza nazionale, la sicurezza pubblica e l’ordine pubblico

ii)    è stata quindi adottata senza effettuare un esame approfondito dell’esistenza di ragioni di sicurezza nazionale, di sicurezza pubblica o di ordine pubblico nel caso specifico e senza tenere conto delle circostanze personali, né dei requisiti di necessità e proporzionalità.

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1 GU 2004, L 16, pag. 44.