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Impugnazione proposta il 30 settembre 2022 dalla Grail LLC avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione ampliata) del 13 luglio 2022, causa T-227/21, Illumina / Commissione

(Causa C-625/22 P)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Grail LLC (rappresentanti: D. Little, Solicitor, J. Ruiz Calzado, abogado, J. M. Jiménez Laiglesia, abogado, A. Giraud, avocat, S. Troch, advocaat)

Altre parti nel procedimento: Illumina, Inc., Commissione europea, Repubblica ellenica, Repubblica francese, Regno dei Paesi Bassi, Autorità di vigilanza EFTA

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

disapplicare e annullare la sentenza impugnata;

annullare la decisione C(2021) 2847 final della Commissione, del 19 aprile 2021 (caso COMP/M.10188 – Illumina/Grail); le decisioni connesse C(2021) 2848 final, C(2021) 2849 final, C(2021) 2851 final, C(2021) 2854 final e C(2021) 2855 final della Commissione, del 19 aprile 2021; e la relativa decisione della Commissione dell’11 marzo 2021 con la quale la Illumina e la Grail sono state informate della circostanza che la Commissione aveva ricevuto una richiesta di rinvio e che ha comportato sul piano giuridico, conformemente all’articolo 22, paragrafo 4, seconda frase, del regolamento comunitario sulle concentrazioni, il divieto per la Illumina e la Grail di realizzare la concentrazione in forza dell’articolo 7 del regolamento comunitario sulle concentrazioni 1 ;

condannare la Commissione a farsi carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dalla ricorrente sia nel presente procedimento sia nel procedimento innanzi al Tribunale; e

adottare ogni altra misura che la Corte ritenga opportuna.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, la Grail deduce tre motivi. Il primo motivo si incentra sugli errori di diritto che sono stati commessi nel contesto delle interpretazioni storica, contestuale e teleologica dell’articolo 22 del regolamento comunitario sulle concentrazioni figuranti nella sentenza impugnata nella parte in cui la stessa statuisce che gli Stati membri possono depositare una richiesta di rinvio in applicazione di tale disposizione, indipendentemente dalla portata della legislazione nazionale in materia di controllo delle concentrazioni. Il secondo motivo si incentra sugli errori di diritto commessi dal Tribunale nella sua sentenza (i) poiché ivi non si deduce alcuna conseguenza giuridica dalla corretta conclusione che la Commissione ha impiegato un «termine irragionevole» per inviare a tutti gli Stati membri la lettera d’invito concernente la concentrazione relativa alla acquisizione effettuata dalla Illumina del controllo esclusivo della Grail, e (ii) poiché è errata la valutazione volta a concludere che la Commissione non ha violato il diritto di difesa delle parti durante la procedura finalizzata all’adozione della lettera d’invito e in fin dei conti della decisione C(2021) 2847 della Commissione. Infine, il terzo motivo si incentra sugli errori commessi nella valutazione, contenuta nella decisione impugnata, del legittimo affidamento e della certezza del diritto derivanti dalle incondizionate e precise rassicurazioni fornite dal commissario per la concorrenza/vice presidente della Commissione con riguardo al momento e al modo in cui la rivalutazione della Commissione, in ordine all’applicazione dell’articolo 22 del regolamento comunitario sulle concentrazioni, sarebbe stata messa in atto.

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1 Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese ("Regolamento comunitario sulle concentrazioni") (GU 2004, L 24, pag. 1).