Language of document : ECLI:EU:F:2009:150

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

(Prima Sezione)

10 novembre 2009

Causa F‑71/08

N

contro

Parlamento europeo

«Funzione pubblica – Funzionari – Valutazione – Rapporto informativo – Fissazione di obiettivi – Errore manifesto di valutazione – Ricevibilità – Provvedimento che non arreca pregiudizio»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale N chiede in particolare l’annullamento della decisione del segretario generale del Parlamento del 12 settembre 2007, con cui viene adottato il suo rapporto informativo per l’anno 2006, e della decisione del presidente del Parlamento del 22 maggio 2008, recante rigetto del suo reclamo contro la detta decisione.

Decisione: La decisione del segretario generale del Parlamento del 12 settembre 2007, con cui viene adottato il rapporto informativo definitivo del ricorrente per il periodo 16 agosto 2006 ‑ 31 dicembre 2006, è annullata. Per il resto, il ricorso è respinto. Il Parlamento è condannato alle spese.

Massime

1.      Funzionari – Ricorso – Interesse ad agire – Ricorso di annullamento di un rapporto informativo – Funzionario riassegnato ad un’altra istituzione – Mancata presa in considerazione del detto rapporto da parte di tale istituzione

(Statuto dei funzionari, art. 43)

2.      Funzionari – Valutazione – Rapporto informativo – Obbligo di portare a conoscenza del funzionario interessato il documento che fissa gli obiettivi assegnati al suo servizio

(Statuto dei funzionari, art. 43)

1.      Indipendentemente dalla sua utilità futura, il rapporto informativo di un funzionario costituisce una prova scritta e formale della qualità del lavoro compiuto dall’interessato. Una siffatta valutazione non è meramente descrittiva dei compiti svolti durante il periodo interessato, ma implica altresì una valutazione delle qualità di cui la persona valutata ha dato prova nell’espletamento della sua attività professionale. Pertanto, ciascun funzionario ha il diritto a che il suo lavoro riceva una valutazione formulata in maniera giusta ed equa. Di conseguenza, conformemente al diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva, al funzionario dev’essere riconosciuto, in ogni caso, il diritto di contestare un rapporto informativo che lo riguarda a causa del suo contenuto o in quanto non è stato redatto secondo le norme prescritte dallo Statuto.

Pertanto, la riassegnazione di un funzionario da un’istituzione ad un’altra istituzione, la mancata presa in considerazione da parte della seconda istituzione dei rapporti informativi redatti dalla prima e una promozione del funzionario in seno alla seconda non sono tali da far venir meno il suo interesse ad agire contro un rapporto informativo definitivo redatto dalla prima di tali istituzioni.

(v. punti 33 e 34)

Riferimento:

Corte: 22 dicembre 2008, causa C‑198/07 P, Gordon/Commissione (Racc. pag. I‑10701, punti 44 e 45)

2.      Risulta dagli artt. 10‑12 delle disposizioni generali di esecuzione dell’art. 43 dello Statuto adottate dal Parlamento che tale istituzione deve comunicare, in occasione del colloquio di valutazione, a ciascuno dei suoi funzionari o agenti un documento che precisi gli obiettivi assegnati, per l’anno seguente, alla sua direzione, alla sua unità o al suo servizio. Tale documento costituisce un elemento essenziale nella valutazione delle prestazioni del funzionario o dell’agente l’anno successivo e nell’elaborazione del suo rapporto informativo. Inoltre, se il funzionario o l’agente ne fa richiesta nel corso del colloquio di valutazione, l’amministrazione deve redigere un documento che fornisca maggiori precisazioni sugli obiettivi che gli vengono personalmente assegnati.

Anche se queste disposizioni non disciplinano esplicitamente l’ipotesi di una prima assegnazione di un funzionario o del trasferimento di un funzionario durante l’anno da un’altra istituzione al Parlamento, esse non possono essere interpretate nel senso che il Parlamento non è tenuto a portare a conoscenza di tale funzionario il documento che fissa gli obiettivi assegnati al suo servizio ai quali egli dovrà contribuire. Infatti, un siffatto documento, che esiste per ogni unità o servizio indipendentemente dalla procedura di elaborazione del rapporto informativo di ciascun funzionario o agente, costituisce un elemento di riferimento per la valutazione delle prestazioni del funzionario o dell’agente e per la redazione del rapporto informativo. Ogni altra interpretazione di tali disposizioni violerebbe il principio di uguaglianza, dato che avrebbe l’effetto di trattare in materia di fissazione degli obiettivi i funzionari o gli agenti in maniera differente a seconda della loro data di entrata in servizio presso il Parlamento, differenza di trattamento che sarebbe sproporzionata rispetto alla differenza di situazione risultante da un criterio del genere. Inoltre, la fissazione di obiettivi si impone a fortiori per quanto riguarda un nuovo funzionario, al momento del suo arrivo in un’unità o in un servizio nel quale dovrà integrarsi nel più breve tempo possibile.

(v. punti 51, 52, 54 e 55)