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Sentenza del Tribunale del 25 maggio 2012 - Nike International / UAMI - Intermar Simanto Nahmias (JUMPMAN)

(Causa T-233/10) 

["Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario denominativo JUMPMAN - Marchio nazionale denominativo anteriore JUMP - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009"]

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Nike International Ltd (Beaverton, Oregon, Stati Uniti) (rappresentante: M. de Justo Bailey, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: P. Geroulakos, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Intermar Simanto Nahmias (Çatalca-Istanbul, Turchia) (rappresentanti: J. Güell Serra e M. Currel Aguilà, avvocati)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI dell'11 marzo 2010 (R 738/2009-1), relativa ad un procedimento di opposizione tra l'Intermar Simanto Nahmias e la Nike International Ltd

Dispositivo

Il ricorso è respinto.

La Nike International Ltd. è condannata alle spese.

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1 - GU C 195 del 17.7.2010.