Language of document : ECLI:EU:T:2011:498

Causa T‑232/10

Couture Tech Ltd

contro

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

«Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario figurativo raffigurante lo stemma sovietico — Impedimento assoluto alla registrazione — Contrarietà all’ordine pubblico o al buon costume — Art. 7, n. 1, lett. f), del regolamento (CE) n. 207/2009»

Massime della sentenza

1.      Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti assoluti alla registrazione — Marchi contrari all’ordine pubblico o al buon costume

[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, artt. 7, n. 1, lett. f), e 7, n. 2]

2.      Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti assoluti alla registrazione — Marchi contrari all’ordine pubblico o al buon costume

[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 7, n. 1, lett. f)]

1.      Dall’art. 7, n. 1, lett. f), e n. 2, del regolamento n. 207/2009 sul marchio comunitario si evince che la registrazione di un marchio deve essere negata quando esso è contrario all’ordine pubblico o al buon costume in una parte dell’Unione, laddove tale parte può essere eventualmente costituita da un solo Stato membro.

L’interesse generale sotteso all’impedimento assoluto alla registrazione previsto all’art. 7, n. 1, lett. f), del regolamento n. 207/2009 è quello di evitare la registrazione di segni che pregiudichino l’ordine pubblico o il buon costume al momento del loro utilizzo nel territorio dell’Unione presso il pubblico composto di consumatori dei prodotti e dei servizi che essi designano. Ciò premesso, l’esistenza dell’impedimento assoluto alla registrazione previsto all’art. 7, n. 1, lett. f), del regolamento n. 207/2009 deve essere valutata con riferimento alla percezione del consumatore medio dei prodotti o dei servizi per i quali è richiesta la registrazione, situato nel territorio dell’Unione. Orbene, da un lato, i consumatori situati nel territorio dell’Unione sono, per definizione, situati nel territorio di uno Stato membro. Dall’altro, i segni percepibili dal pubblico di riferimento come contrari all’ordine pubblico o al buon costume non sono gli stessi in tutti gli Stati membri, in particolare per ragioni linguistiche, storiche, sociali o culturali. Pertanto, la percezione che un marchio sia o meno contrario all’ordine pubblico o al buon costume è influenzata da circostanze proprie dello Stato membro in cui sono situati i consumatori che fanno parte del pubblico di riferimento. Di conseguenza, bisogna considerare che, per l’applicazione dell’impedimento assoluto alla registrazione di cui all’art. 7, n. 1, lett. f), del regolamento n. 207/2009, occorre prendere in considerazione non soltanto le circostanze comuni a tutti gli Stati membri dell’Unione, ma anche le circostanze proprie di taluni Stati membri singolarmente considerati che possono influenzare la percezione del pubblico di riferimento situato nel territorio di tali Stati.

(v. punti 26, 29-34)

2.      In Ungheria è contrario all’ordine pubblico o al buon costume, ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. f), del regolamento n. 207/2009 sul marchio comunitario, il segno figurativo raffigurante lo stemma sovietico, di cui si chiede la registrazione come marchio comunitario per prodotti e servizi appartenenti alle classi 3, 14, 18, 23, 26 e 43 secondo l’accordo di Nizza.

Si evince dalla disposizione dell’art. 269/B del codice penale ungherese, come interpretata dalla dottrina ed esplicitata dalla prassi amministrativa, che il legislatore ungherese ha ritenuto necessario vietare determinati usi di «simboli di dispotismo», fra cui la falce e martello e la stella rossa a cinque punte. Tale divieto, che riguarda anche l’uso come marchi dei segni interessati, è accompagnato da sanzioni penali. Orbene, è pacifico che il divieto dell’uso dei «simboli di dispotismo» come marchio implica che in Ungheria simboli del genere siano percepiti come contrari all’ordine pubblico o al buon costume. È altresì pacifico che il marchio richiesto è una riproduzione dello stemma dell’ex URSS e che esso include, in particolare, una falce e un martello e una stella rossa a cinque punte.

Ciò premesso, l’uso come marchio del marchio richiesto sarebbe percepito da una parte rilevante del pubblico di riferimento situato in Ungheria come contrario all’ordine pubblico o al buon costume ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. f), del suddetto regolamento.

(v. punti 51, 59-62)