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Ricorso proposto il 20 maggio 2010 - Nike International Ltd / UAMI - Intermar Simanto Nahmias (JUMPMAN)

(Causa T-233/10)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Nike International Ltd (Beaverton, USA) (rappresentante: avv. M. De Justo Bailey)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Intermar Simanto Nahmias (Individual Company) (Istanbul, Turchia)

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 11 marzo 2010, procedimento R 738/2009-1, in quanto ha confermato la decisione della divisione di opposizione n. B 1326299 per tutti i prodotti controversi;

condannare il ricorrente alle spese;

in caso di intervento nella presente causa della controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso, condannarla alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo "JUMPMAN", per prodotti della classe 25

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: registrazione spagnola n. 2657489 del marchio denominativo "JUMP", per prodotti della classe 25; registrazione comunitaria n. 2752145 del marchio denominativo "JUMP", per prodotti della classe 25

Decisione della divisione di opposizione: accoglimento dell'opposizione per tutti i prodotti controversi e rigetto integrale della domanda di registrazione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso ha erroneamente ritenuto che vi fosse rischio di confusione tra i marchi in questione.

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