Language of document : ECLI:EU:T:2024:41

Nella causa T280/23

Oil company «Lukoil» PAO

contro

Parlamento europeo e a.

 Ordinanza del Tribunale (Terza Sezione) del 25 gennaio 2024

«Ricorso di annullamento – Termine di ricorso – Tardività – Irricevibilità manifesta»

1.      Ricorso di annullamento – Termini – Dies a quo – Notifica – Nozione – Onere della prova dell’avvenuta notifica

(Art. 263, comma 6, TFUE)

(v. punto 7)

2.      Ricorso di annullamento – Termini – Dies a quo – Notifica – Nozione – Condizione di validità della notifica della decisione – Destinatario della decisione messo in grado di prendere utilmente conoscenza del suo contenuto – Inclusione

(Art. 263, comma 6, TFUE)

(v. punto 8)

3.      Ricorso di annullamento – Termini – Dies a quo – Decisione notificata mediante posta elettronica – Prova dell’avvenuta notifica al destinatario in una data precisa – Presupposti – Prove della comunicazione effettiva del messaggio al destinatario e che egli è stato messo in grado di prendere effettivamente conoscenza del suo contenuto – Inclusione

(Art. 263, comma 6, TFUE)

(v. punto 9)

4.      Ricorso di annullamento – Termini – Dies a quo – Decisione notificata mediante posta elettronica – Presunzione di notifica – Insussistenza

(Art. 263, comma 6, TFUE)

(v. punto 10)

Sintesi

Investito di un ricorso di annullamento che esso respinge in quanto manifestamente irricevibile per tardività, il Tribunale, da un lato, applica per la prima volta, in un settore diverso da quello della funzione pubblica, la giurisprudenza derivante dalla sentenza del 1º agosto 2022, Kerstens/Commissione (1), relativa al computo del termine di ricorso contro una decisione notificata mediante messaggio di posta elettronica e, dall’altro, fornisce precisazioni in merito all’applicazione del principio della registrazione unica, in forza dell’accordo interistituzionale su un registro per la trasparenza obbligatorio (2).

Con ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 17 maggio 2023, la Oil company «Lukoil» PAO, ricorrente, con sede a Mosca, ha chiesto l’annullamento della decisione del segretariato del registro per la trasparenza che ne disponeva la cancellazione dal registro per la trasparenza dell’Unione europea (3). Il predetto segretariato, con messaggio di posta elettronica del 6 marzo 2023, ha notificato la decisione impugnata alla ricorrente. Quest’ultima ha esplicitamente ammesso che detto messaggio di posta elettronica era pervenuto in pari data nelle caselle di posta elettronica dei due rappresentanti da essa designati al momento della sua iscrizione nel registro per la trasparenza (in prosieguo: i «rappresentanti»).

Giudizio del Tribunale

Il Tribunale ricorda anzitutto che, affinché una decisione sia validamente notificata, occorre non già che il suo destinatario abbia effettivamente preso conoscenza del suo contenuto, bensì che sia stato posto in condizione di prenderne utilmente conoscenza. A tal riguardo, la prova che il destinatario di una decisione l’ha non solo ricevuta, ma ha anche potuto prenderne utilmente conoscenza, può risultare da diverse circostanze.

In tal senso, al fine di dimostrare che una decisione notificata mediante messaggio di posta elettronica è stata debitamente notificata al suo destinatario in una data precisa e che, pertanto, il termine di ricorso ha iniziato a decorrere da tale data, la parte che fa valere la tardività deve dimostrare non solo che tale decisione è stata comunicata al suo destinatario, vale a dire che essa è stata trasmessa al suo indirizzo di posta elettronica e che quest’ultimo l’ha ricevuta a tale indirizzo, ma anche che detto destinatario è stato messo in condizione di prendere utilmente conoscenza del contenuto di detta decisione in tale data, vale a dire che egli ha potuto aprire il messaggio di posta elettronica contenente la decisione di cui trattasi e prenderne quindi debitamente conoscenza in tale data.

Su tale punto, una presunzione secondo cui il destinatario di una decisione notificata mediante messaggio di posta elettronica può, in ogni caso, essere stato posto in condizione di prendere utilmente conoscenza del suo contenuto solo alla data in cui ha consultato la sua casella di posta elettronica, così come una presunzione secondo cui il destinatario di una siffatta decisione è posto in condizione di prendere utilmente conoscenza del suo contenuto, in ogni caso, sin dalla ricezione di quest’ultima nella sua casella di posta elettronica, non può essere conforme alle disposizioni che fissano i termini di ricorso.

Nel caso di specie, il Tribunale obietta che, tenuto conto della data di invio della decisione impugnata il 6 marzo 2023, il termine per chiedere il suo annullamento, in linea di principio, è scaduto il 16 maggio 2023, cosicché, prima facie, il presente ricorso è tardivo.

Tuttavia, esso esamina la serie di argomenti fatti valere dalla ricorrente per contestare il carattere tardivo del ricorso.

In particolare, esso respinge, in primo luogo, l’argomento relativo alla comunicazione del messaggio di posta elettronica al di fuori dell’orario d’ufficio. Infatti, in forza delle norme sul computo dei termini «[s]e un periodo di tempo espresso in giorni, in settimane, in mesi o in anni deve essere calcolato a partire dal momento in cui si verifica un evento o si compie un atto, il giorno nel corso del quale si verifica tale evento o si compie tale atto non è computato nel periodo» (4).

Orbene, da un lato, il Tribunale osserva che, con lettera del 31 marzo 2023 trasmessa al segretariato del registro per la trasparenza, i legali della ricorrente hanno presentato, in risposta alla decisione impugnata allegata al messaggio di posta elettronica del 6 marzo 2023, una domanda di riapertura dell’indagine, il cui esame può avvenire solo entro un termine massimo di 20 giorni lavorativi successivi alla notifica della decisione alle parti interessate (5).

D’altro lato, esso rileva che, per giustificare che la domanda di riapertura dell’indagine nei confronti della ricorrente è stata presentata entro tale termine, i legali di quest’ultima hanno esplicitamente menzionato, nella lettera del 31 marzo 2023, il fatto che il termine di 20 giorni lavorativi aveva iniziato a decorrere il 7 marzo 2023 e sarebbe scaduto il 3 aprile 2023.

Il Tribunale ne deduce che un’informazione così precisa, proveniente dai legali della stessa ricorrente, può essere interpretata solo come il riconoscimento, da parte di questi ultimi, del fatto che il messaggio di posta elettronica contenente la decisione impugnata è stato effettivamente comunicato ai suoi rappresentanti il 6 marzo 2023, che detto messaggio di posta elettronica è pervenuto nelle caselle di posta elettronica di questi ultimi in pari data e che questi ultimi ne sono venuti a conoscenza o, quantomeno, sono stati in grado di prenderne utilmente conoscenza il giorno stesso di tale comunicazione e di tale ricezione. Esso ne conclude che il messaggio di posta elettronica contenente la decisione impugnata è stato «debitamente notificato» il 6 marzo 2023 a detti rappresentanti.

In secondo luogo, il Tribunale respinge l’argomento vertente sul fatto che il messaggio di posta elettronica contenente la decisione impugnata è stato comunicato, in data 6 marzo 2023, unicamente ai rappresentanti della controllata belga della ricorrente e non alla ricorrente stessa, e che quest’ultima non ha quindi potuto prenderne conoscenza in tale data.

A tale proposito, esso ricorda, in particolare, che, in forza degli orientamenti stabiliti dal segretariato del registro per la trasparenza, relativi a detto registro e destinati ai richiedenti la registrazione e alle persone registrate per garantire l’applicazione coerente di tale accordo (in prosieguo: gli «orientamenti»), i rappresentanti di interessi operanti in più paesi (come le multinazionali) dovrebbero, per evitare registrazioni multiple e accelerare il trattamento amministrativo di una domanda o di una registrazione, registrare una sola volta le loro attività nel registro e, in tal modo, includere le altre varie entità di una rete, di un gruppo societario o simili (6). Gli orientamenti precisano che, in pratica, la registrazione spetta di norma alla sezione o all’ufficio che rappresenta gli interessi dell’entità presso le istituzioni dell’Unione.

Orbene, il Tribunale constata, da un lato, che dall’estratto del registro per la trasparenza emerge che solo la ricorrente era iscritta in detto registro. Infatti, la sua controllata belga non è stata affatto oggetto di un’iscrizione separata ed è stata menzionata solo come «ufficio incaricato delle relazioni con l’Unione». Pertanto, conformemente all’accordo interistituzionale (7) e conformemente al principio della registrazione unica sancito negli orientamenti (8), l’indicazione della ricorrente come unica organizzazione iscritta nel registro per la trasparenza ha incluso tutte le imprese del gruppo al quale essa apparteneva in tutti i paesi in cui tale gruppo era presente, compresa la controllata belga.

D’altro lato, indipendentemente dalle loro rispettive funzioni in detta controllata, menzionando nell’estratto del registro il nome di due direttori di quest’ultima come «persona legalmente responsabile dell’entità» e «persona incaricata delle relazioni con l’Unione», la ricorrente ha accettato che tali persone agissero in suo nome e in qualità di rappresentanti incaricati delle sue relazioni con il segretariato del registro per la trasparenza(9).


1      Sentenza del 1° agosto 2022, Kerstens/Commissione (C 447/21 P, non pubblicata, EU:C:2022:612).


2      Accordo interistituzionale del 20 maggio 2021 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell’Unione europea e la Commissione europea su un registro per la trasparenza obbligatorio (GU 2021, L 207, pag. 1, in prosieguo: l’«accordo interistituzionale»).


3      Decisione del segretariato del registro per la trasparenza Ares (2023) 1618717, del 6 marzo 2023, che dispone la cancellazione della ricorrente dal registro per la trasparenza dell’Unione europea.


4      Articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini (GU 1971, L 124, pag. 1).


5      In applicazione dei punti 7.3 e 7.4 dell’allegato III dell’accordo interistituzionale.


6      Punto 2 degli orientamenti, intitolato «Principio della registrazione unica».


7      Articolo 8, paragrafo 3, lettera b), dell’accordo interistituzionale.


8      Punto 2 degli orientamenti.


9      Articolo 6, paragrafo 2, e allegato II, punto I, dell’accordo interistituzionale.