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Sentenza del Tribunale del 13 dicembre 2016 – Al-Ghabra / Commissione

(Causa T-248/13)1

(«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani – Regolamento (CE) n. 881/2002 – Congelamento dei capitali e delle risorse economiche di una persona inserita in un elenco redatto da un organo delle Nazioni Unite – Inserimento del nominativo di tale persona nell’elenco figurante all’allegato I del regolamento n. 881/2002 – Ricorso di annullamento – Termine ragionevole – Obbligo di verificare e di dimostrare la fondatezza della motivazione addotta – Sindacato giurisdizionale»)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Mohammed Al-Ghabra (Londra, Regno Unito) (rappresentanti: E. Grieves, barrister e J. Carey, solicitor)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente M. Konstantinidis, T. Scharf e F. Erlbacher, poi M. Konstantinidis e F. Erlbacher, agenti)

Intervenienti a sostegno della convenuta: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: inizialmente S. Behzadi Spencer e V. Kaye, poi V. Kaye, poi S. Brandon, infine C. Crane, agenti, assistiti da T. Eicke, QC), il Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: J. P. Hix e E. Finnegan, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento, da un lato, del regolamento (CE) n. 14/2007, della Commissione, del 10 gennaio 2007, recante settantaquattresima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio (GU 2007, L 6, pag. 6), nella parte in riguarda il ricorrente, e, dall’altro, della decisione Ares (2013) 188023 della Commissione, del 6 marzo 2013, che conferma il mantenimento del nominativo del ricorrente nell’elenco delle persone e delle entità cui si applicano le disposizioni del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio, che vieta l'esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei talibani dell'Afghanistan (GU 2002, L 139, pag. 9).

Dispositivo

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile nella parte in cui è diretto all’annullamento del regolamento (CE) n. 14/2007 della Commissione, del 10 gennaio 2007, recante settantaquattresima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio, nella parte in cui riguarda il sig. Mohammed Al-Ghabra.

Per il resto, il ricorso è respinto in quanto infondato.

Il sig. Al-Ghabra è condannato a sopportare, oltre alle proprie spese, anche quelle sostenute dalla Commissione europea.

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e il Consiglio dell’Unione europea sopportano le proprie spese.

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1 GU C 9 dell’11.1.2014.