Language of document : ECLI:EU:T:2016:721

Causa T248/13

(pubblicazione per estratto)

Mohammed Al-Ghabra

contro

Commissione europea

«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al Qaeda e ai Talebani – Regolamento (CE) n. 881/2002 – Congelamento dei capitali e delle risorse finanziarie di una persona inclusa in un elenco stilato da un organo delle Nazioni Unite – Inclusione del nominativo di tale persona nell’elenco contenuto nell’allegato I del regolamento n. 881/2002 – Ricorso di annullamento – Termine ragionevole – Obbligo di verificare e di giustificare la fondatezza dei motivi dedotti – Sindacato giurisdizionale»

Massime – Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 13 dicembre 2016

1.      Ricorso di annullamento – Termini – Dies a quo – Atto che comporta misure restrittive nei confronti di una persona o di un’entità – Atto pubblicato e comunicato ai destinatari – Data di comunicazione dell’atto

(Art. 263, comma 6, TFUE)

2.      Procedimento giurisdizionale – Termini di ricorso – Decadenza – Applicazione rigorosa delle norme dell’Unione

3.      Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritti della difesa – Misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talebani – Congelamento dei capitali e delle risorse economiche – Procedimento di riesame dell’iscrizione del nominativo dell’interessato nell’elenco contenuto nell’allegato I del regolamento n. 881/2002 – Osservanza di un termine ragionevole – Violazione – Conseguenze

(Regolamento del Consiglio n. 881/2002)

4.      Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritti della difesa – Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva – Misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talebani – Obbligo di comunicare le ragioni individuali e specifiche che giustificano le decisioni adottate – Sindacato giurisdizionale

(Regolamento del Consiglio n. 881/2002)

5.      Diritto dell’Unione europea – Principi – Proporzionalità – Proporzionalità di un congelamento dei capitali e delle risorse economiche

1.      V. il testo della decisione.

(v. punti 39, 40)

2.      V. il testo della decisione.

(v. punto 43)

3.      V. il testo della decisione.

(v. punti 52, 53, 62‑65)

4.      Il rispetto dei diritti della difesa e del diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva, nonché, nella fattispecie, il rispetto del principio di buona amministrazione, da una parte, richiede che l’autorità competente dell’Unione comunichi all’interessato l’esposizione dei motivi fornita dal comitato per le sanzioni su cui è fondata la decisione di inserire o mantenere il suo nominativo nell’elenco delle persone i cui capitali e altre risorse devono essere congelati, che essa gli consenta di esprimere in modo utile le sue osservazioni in merito e che essa valuti, con cura ed imparzialità, la fondatezza dei motivi addotti alla luce delle osservazioni formulate e degli eventuali elementi probatori a discarico prodotti dall’interessato.

Il rispetto di detti diritti e di detto principio implica, dall’altra parte, che, in caso di contestazione in giudizio, il giudice dell’Unione verifichi, in particolare, il carattere sufficientemente preciso e concreto dei motivi addotti nell’esposizione dei motivi fornita dal comitato per le sanzioni nonché, all’occorrenza, il fatto che, alla luce degli elementi che gli sono stati comunicati, i fatti concreti corrispondenti al motivo di cui trattasi risultino dimostrati.

Per contro, la circostanza che l’autorità competente dell’Unione non renda accessibili all’interessato né, successivamente, al giudice dell’Unione informazioni o elementi probatori – di cui solo il comitato per le sanzioni o il membro dell’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) coinvolto sono in possesso – afferenti all’esposizione dei motivi alla base della decisione in oggetto non consente, di per sé, di dichiarare che tali diritti e tale principio sono stati violati.

Tuttavia, in una situazione del genere, il giudice dell’Unione, chiamato a verificare la fondatezza di fatto dei motivi contenuti nell’esposizione fornita dal comitato per le sanzioni tenendo conto delle osservazioni e degli elementi a discarico eventualmente prodotti dall’interessato nonché della risposta dell’autorità competente dell’Unione a tali osservazioni, non disporrà di informazioni aggiuntive o di elementi probatori. Di conseguenza, se gli risulta impossibile constatare la fondatezza di tali motivi, questi ultimi non potranno fungere da fondamento della decisione di iscrizione impugnata.

(v. punti 70‑72)

5.      Di fronte a un obiettivo di interesse generale così fondamentale per la comunità internazionale quale la lotta con ogni mezzo, conformemente alla Carta delle Nazioni Unite, contro le minacce alla pace e alla sicurezza internazionali derivanti dagli atti terroristici, il congelamento di capitali, proventi finanziari e altre risorse economiche delle persone individuate dal Consiglio di Sicurezza o dal comitato per le sanzioni come associate a Osama bin Laden, alla rete Al Qaeda, ai Talebani non può, di per se stesso, essere considerato inadeguato o sproporzionato. Occorre, tuttavia, assicurarsi che, in fase di adozione di tali misure, i diritti processuali degli interessati, e in particolare i loro diritti della difesa, siano stati rispettati.

Inoltre, quando, nel contesto delle pertinenti risoluzioni del Consiglio di Sicurezza, il comitato per le sanzioni ha deciso di inserire il nominativo di una persona nel suo elenco riassuntivo, l’autorità competente dell’Unione, per eseguire tale decisione in nome degli Stati membri, è tenuta a prendere la decisione di inserire o mantenere tale nominativo nell’elenco delle persone ed entità i cui capitali e altre risorse devono essere congelati sulla base dell’esposizione dei motivi fornita da tale comitato. In tale contesto, gli unici obblighi che incombono all’autorità competente dell’Unione sono quelli del rispetto dei diritti della difesa, dell’esame accurato e imparziale della fondatezza dei motivi sollevati e della motivazione che identifichi le ragioni individuali, specifiche e concrete per cui le autorità competenti ritengono che alla persona interessata debbano essere applicate misure restrittive.

(v. punti 187, 188)