Language of document : ECLI:EU:T:2006:296

Causa T‑302/03

PTV Planung Transport Verkehr AG

contro

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

«Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario denominativo map&guide — Impedimenti assoluti alla registrazione — Carattere descrittivo — Assenza di carattere distintivo — Art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento (CE) n. 40/94»

Massime della sentenza

1.      Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti assoluti alla registrazione — Esame separato dei diversi impedimenti

(Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 7, n. 1)

2.      Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti assoluti alla registrazione — Marchi privi di carattere distintivo

[Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 7, n. 1, lett. b)]

1.      I singoli impedimenti alla registrazione indicati all’art. 7, n. 1, del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario sono indipendenti l’uno dall’altro e richiedono un esame separato. Inoltre i vari impedimenti alla registrazione vanno interpretati alla luce dell’interesse generale sotteso a ciascuno di essi. L’interesse generale preso in considerazione in sede di esame dei vari impedimenti alla registrazione può, anzi deve, rispecchiare considerazioni diverse, a seconda dell’impedimento in questione. Sussiste nondimeno un’evidente sovrapposizione dei rispettivi ambiti di applicazione delle cause di impedimento indicate ai punti b), c) e d) della disposizione suddetta. In particolare, un marchio denominativo che sia descrittivo delle caratteristiche di determinati prodotti o servizi ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94 è per ciò stesso necessariamente privo di carattere distintivo in relazione agli stessi prodotti o servizi, ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. b), dello stesso regolamento.

(v. punti 33-34)

2.      È privo di carattere distintivo rispetto ai prodotti di cui trattasi, ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario, il segno denominativo map&guide, di cui si chiede la registrazione per «software per computer» e «programmazione per computer» rispettivamente compresi nelle classi 9 e 42 ai sensi dell’Accordo di Nizza, in quanto, per il consumatore medio proveniente dal grande pubblico anglofono, il segno è descrittivo dei prodotti e dei servizi previsti dalla domanda di registrazione. Infatti, nell’area linguistica anglofona della Comunità, il segno può essere utilizzato per designare quei software informatici e quei servizi di programmazione per computer la cui funzione consiste nel fornire mappe (di città) e guide (di viaggio). Ne deriva che il valore semantico del segno map&guide consente al pubblico interessato di stabilire immediatamente e senza ulteriori riflessioni un collegamento diretto e concreto con i software informatici e i servizi di programmazione per computer che svolgono la funzione di mappa (di città) e di guida (di viaggio).

(v. punti 47, 51)