Language of document : ECLI:EU:T:2012:113

Impugnazione proposta il 26 febbraio 2024 da BdM Banca SpA, già Banca Popolare di Bari SpA avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione ampliata) del 20 dicembre 2023, causa T-415/21, Banca Popolare di Bari / Commissione

(Causa C-145/24 P)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: BdM Banca SpA, già Banca Popolare di Bari SpA (rappresentanti: A. Zoppini, D. Gallo, G. Parisi, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

(i)     annullare la sentenza del Tribunale del 20 dicembre 2023, emessa a definizione della causa T-415/21, EU:T:2023:833, nella parte in cui il Tribunale:

a)    ha ritenuto irricevibile il ricorso per quanto riguarda i danni connessi alla riduzione degli organici del personale;

b)    non ha ravvisato nella condotta illecita della Commissione una violazione sufficientemente qualificata;

c)    non si è pronunciato sull’esistenza dei danni subiti dalla Banca, e neppure sulla loro quantificazione, e ha ritenuto insussistente il nesso causale tra la condotta illecita della Commissione e i danni subiti dalla Banca;

(ii)    per l’effetto, ex articolo 61 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea:

a)    statuire definitivamente sulla controversia e, sulla base di tutte le ragioni esposte negli scritti difensivi depositati in primo grado, anche sotto il profilo dell’esistenza del danno e della sua quantificazione, condannare l’Unione, rappresentata dalla Commissione, a versare alla ricorrente la somma di EUR 203,3 milioni a titolo di risarcimento per i danni materiali, nonché di un adeguato importo a titolo di risarcimento dei danni morali, da calcolarsi anche equitativamente, causati dalla decisione, oltre alle spese di entrambi i gradi di giudizio;

b)    in subordine, rinviare la causa al Tribunale affinché sia quest’ultimo a decidere sulla domanda proposta dalla ricorrente.

Motivi e principali argomenti

A sostegno della propria impugnazione, la ricorrente fa valere i seguenti motivi.

I     Violazione dell’articolo 46, paragrafo 1, seconda frase, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto irricevibile il ricorso per quanto riguarda i danni connessi alla riduzione degli organici del personale. In particolare, il Tribunale ha applicato in modo erroneo tale disposizione, atteso che la voce di danno dedotta dalla BdM Banca SpA non poteva essere evidentemente considerata a consumazione istantanea, essendosi materializzata soltanto nel corso del tempo, man mano che veniva operata, in concreto, la riduzione dell’organico dell’istituto di credito.

II    Violazione dell’articolo 340, paragrafo 2, TFUE, nella parte in cui il Tribunale non ha ravvisato nella condotta illecita della Commissione una violazione sufficientemente qualificata. In particolare, il Tribunale avrebbe dovuto rilevare l’assenza di qualsiasi margine di discrezionalità della Commissione in merito all’applicazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, e, di conseguenza, accertare e dichiarare la sussistenza di una «violazione sufficientemente qualificata» di tale disposizione da parte della Commissione. In ogni caso, il Tribunale non avrebbe potuto utilizzare quale criterio per valutare la sussistenza di una violazione sufficientemente qualificata la complessità fattuale e giuridica della fattispecie oggetto della decisione 1 , per un verso, perché il criterio circa detta complessità è una costante della sola giurisprudenza in sede di esame dell’impugnazione delle decisioni della Commissione, mentre è dubbio che possa essere utilizzato in un ricorso per responsabilità extracontrattuale e, infatti, non risulta che la Corte di giustizia lo abbia mai utilizzato in tale contesto. Per altro verso e soprattutto, qualora si potesse accettare il trasferimento di un tale ragionamento anche all’ambito di un’azione per responsabilità extracontrattuale, va sottolineato che detta presunta complessità era già stata esclusa dapprima dal Tribunale, con la sentenza del 19 marzo 2019 e, successivamente, dalla Corte di giustizia, con la sentenza del 2 marzo 2021.

III    Violazione dell’articolo 340, paragrafo 2, TFUE e degli articoli 91, lettera e), e 96 del regolamento di procedura del Tribunale dell’Unione europea, nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto insussistente il nesso causale tra la condotta illecita della Commissione e i danni subiti dalla BdM Banca SpA. In particolare, il Tribunale, nell’escludere la sussistenza del nesso causale in quanto la BdM Banca SpA non avrebbe distinto la propria clientela da quella della Tercas, ha violato l’articolo 340, paragrafo 2, TFUE, considerato che la predetta circostanza è inconferente nel caso di specie, non potendosi distinguere, a seguito dell’incorporazione della Tercas nella BdM Banca SpA (all’epoca Banca Popolare di Bari), i clienti dell’una e dell’altra. Inoltre, il Tribunale ha erroneamente applicato l’articolo 340 TFUE, ritenendo che l’erogazione dell’intervento volontario del FITD a favore della Tercas fosse una circostanza idonea a far venire meno il nesso di causalità, atteso che la soluzione di ripiego da ultimo seguita appariva, nella prospettiva del cliente della BdM Banca SpA, ben più complicata rispetto allo scenario prefigurato dal precedente piano industriale e, pertanto, la situazione che di fatto si era venuta a creare, anche a seguito della successiva ampia risonanza mediatica, ingenerava la percezione di uno stato di incertezza in ordine al positivo esito del processo di integrazione di Tercas e Caripe e, più in generale, alla capacità di BdM Banca SpA di portare avanti i propri obiettivi strategici in condizione di equilibrio economico e patrimoniale, come allegato e documentato nel corso del giudizio di primo grado dalla medesima BdM Banca SpA. Il Tribunale ha, poi, erroneamente tratto elementi dalla sua precedente sentenza nel caso Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro, in cui si discuteva in effetti di una fattispecie in cui la Commissione si era limitata a interrogarsi sull’esistenza di un aiuto, ma non aveva adottato alcuna decisione, mentre in questo caso la Commissione aveva adottato una decisione vincolante. Il Tribunale cade ulteriormente in errore laddove ha affermato che vi sarebbero altri fattori, oltre alla decisione, che avrebbero contribuito alla causazione dei danni subiti dalla BdM Banca SpA, in quanto l’esistenza di altri eventi che possono aver contribuito alla causazione dei danni lamentati dalla BdM Banca SpA non elide la responsabilità della Commissione e l’esistenza di un nesso causale, potendo al più incidere sulla quantificazione del risarcimento. Infine, è apodittica l’affermazione del Tribunale laddove questo si è limitato ad asserire la sostanziale inattendibilità degli elaborati peritali prodotti dalla ricorrente perché gli stessi si sarebbero basati su elementi forniti dalla BdM Banca SpA, atteso che, in assenza di diversi elementi di prova forniti dalla Commissione e non avendo esso ritenuto di disporre una perizia come previsto dal regolamento di procedura, è evidente che il Tribunale avrebbe dovuto basarsi sulle perizie prodotte dalla ricorrente.

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1     Decisione (UE) 2016/1208 della Commissione europea, del 23 dicembre 2015, relativa all’aiuto di Stato SA.39451 (2015/C) (ex 2015/NN) cui la Repubblica italiana ha dato esecuzione a favore di Banca Tercas (GU 2016, L 203, pag. 1)