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Causa T590/20

Clariant AG
e
Clariant International AG

contro

Commissione europea

 Sentenza del Tribunale (Terza Sezione ampliata) del 18 ottobre 2023

«Concorrenza – Intese – Mercato dell’etilene – Decisione di accertamento di un’infrazione all’articolo 101 TFUE – Coordinazione su un elemento del prezzo di acquisto – Procedura di transazione – Ammenda – Adeguamento dell’importo di base dell’ammenda – Punto 37 degli orientamenti per il calcolo delle ammende – Recidiva – Punto 28 degli orientamenti per il calcolo delle ammende – Competenza estesa al merito – Domanda riconvenzionale di aumento dell’importo dell’ammenda»

1.      Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Adeguamento dell’importo di base – Circostanze aggravanti – Recidiva – Nozione – Somiglianza delle infrazioni – Tasso di maggiorazione dell’importo di base dell’ammenda – Potere discrezionale della Commissione – Limite – Rispetto del principio di proporzionalità – Presa in considerazione del tempo trascorso dalla precedente infrazione

(Art. 101 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2 e 3; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02, punto 28)

(v. punti 37-39, 48-57, 61, 71-74, 79-84, 91, 92, 95)

2.      Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione di applicazione delle regole di concorrenza – Decisione che infigge un’ammenda e applica un coefficiente moltiplicatore in ragione della recidiva – Obbligo della Commissione di motivare la scelta di un tasso di maggiorazione per recidiva – Assenza

(Art. 101, § 1, e 296 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02 punto 28)

(v. punti 100-103)

3.      Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Adeguamento dell’importo di base – Potere discrezionale della Commissione – Non applicazione della metodologia prevista dagli orientamenti – Ammissibilità – Presupposti – Peculiarità della causa e carattere dissuasivo dell’ammenda – Intesa in materia di acquisti – Necessità per la Commissione di prendere in considerazione gli effetti del comportamento contestato sul mercato – Assenza

(Art. 101, § 1, TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02, punti 13 e 37)

(v. punti 117-123, 125-127, 141, 143, 150, 151)

4.      Concorrenza – Ammende – Decisione con cui vengono inflitte ammende – Obbligo di motivazione – Portata – Possibilità per la Commissione di discostarsi dagli orientamenti per il calcolo delle ammende – Requisiti di motivazione ancora più restrittivi

(Art. 101 e 296 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02, punto 37)

(v. punti 167-172)

5.      Concorrenza – Ammende – Decisione con cui vengono inflitte ammende – Obbligo di motivazione – Portata – Indicazione degli elementi di valutazione che hanno permesso alla Commissione di misurare la gravità e la durata dell’infrazione – Indicazione sufficiente – Obbligo della Commissione di indicare le cifre relative alle modalità di calcolo delle ammende – Assenza

(Art. 101 e 296, comma 2, TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2)

(v. punti 177-179)

6.      Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Potere discrezionale della Commissione – Sindacato giurisdizionale – Competenza del giudice dell’Unione estesa al merito – Portata – Determinazione dell’importo dell’ammenda inflitta – Criteri di valutazione – Gravità e durata dell’infrazione – Rispetto dei principi di motivazione, di proporzionalità, di personalità delle pene e di parità di trattamento

(Art. 101, § 1, e 261 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 3, e 31)

(v. punti 185, 186)

7.      Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Potere discrezionale della Commissione – Sindacato giurisdizionale – Competenza del giudice dell’Unione estesa al merito – Domanda riconvenzionale intesa all’aumento dell’importo dell’ammenda – Inclusione

(Art. 101, § 1, e 261 TFUE)

(v. punti 221, 222)

8.      Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Procedimento di transazione – Riduzione dell’ammenda a fronte della cooperazione dell’impresa incriminata – Domanda riconvenzionale della Commissione intesa all’aumento dell’importo dell’ammenda – Revoca del beneficio concesso alle imprese – Necessità per le parti della procedura di transazione di accettare l’importo finale dell’ammenda e tutti i suoi parametri per poter transigere – Assenza

(Art. 101 TFUE; comunicazione della Commissione 2008/C 167/01, punto 16)

(v. punti222-230)

Sintesi

Con decisione del 14 luglio 2020 (1) (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la Commissione europea ha accertato che quattro imprese avevano violato l’articolo 101 del TFUE partecipando, nel periodo compreso tra il 26 dicembre 2011 e il 29 marzo 2017, a un’infrazione unica e continuata consistente nello scambio di informazioni commerciali e sensibili sui prezzi e nella fissazione di una componente del prezzo legata all’acquisto di etilene, nei territori belga, tedesco, francese e dei Paesi Bassi.

Le quattro imprese sanzionate comprendono la Clariant International AG, che ha accettato senza riserve la responsabilità per la sua partecipazione diretta all’infrazione per il periodo in questione, e la Clariant AG, che ha accettato senza riserve la responsabilità «in solido» come società madre della Clariant International AG.

Ai fini del calcolo dell’ammenda da infliggere in solido alle due imprese, la Commissione, in un primo momento, ha determinato l’importo di base in riferimento al valore dell’etilene acquistato nel periodo che copre l’ultimo anno completo di partecipazione all’infrazione, ossia il 2016.

In un secondo momento, la Commissione ha adeguato l’importo di base. Da una parte, ha aumentato l’importo base dell’ammenda del 50% per la circostanza aggravante della recidiva, ai sensi del punto 28 degli orientamenti per il calcolo delle ammende.(2). D’altra parte, essa ha applicato una maggiorazione del 10% all’importo di base per tenere conto delle particolarità del caso e della necessità di raggiungere un importo sufficientemente dissuasivo dell’ammenda, in conformità al punto 37 degli stessi orientamenti.

Infine, dopo aver garantito che l’ammenda non superasse il 10% del fatturato totale delle due società nel 2019, la Commissione ha concesso loro una riduzione del 30% dell’ammenda per la loro collaborazione nell’ambito della comunicazione sulla cooperazione del 2006 (3), nonché una riduzione del 10% per la loro collaborazione nell’ambito della procedura di transazione.

La Clariant AG e la Clariant International AG hanno presentato un ricorso per l’annullamento parziale della decisione impugnata per quanto riguarda l’importo dell’ammenda inflitta e, in subordine, per la riduzione di tale importo. Inoltre, esse chiedono il rigetto della domanda riconvenzionale della Commissione volta ad aumentare l’importo dell’ammenda eliminando l’agevolazione del 10% concessa per la loro collaborazione nella procedura di transazione.

Il Tribunale respinge il ricorso nella sua interezza, nonché la domanda riconvenzionale della Commissione. Nella sentenza, il Tribunale affronta in particolare la questione se l’applicazione di una maggiorazione dell’importo di base dell’ammenda, ai sensi del punto 37 degli orientamenti per il calcolo delle ammende, fosse fondata e motivata per il fatto che il cartello era un cartello di acquisto. Inoltre, nell’ambito della sua competenza estesa al merito, si è pronunciato sulla domanda riconvenzionale della Commissione volta a ottenere la revoca dell’agevolazione del 10% concessa alle ricorrenti per la loro collaborazione durante la procedura di transazione, in quanto, con il presente ricorso, esse rimettevano in discussione elementi che erano stati riconosciuti e accettati ai fini della transazione.

Giudizio del Tribunale

In primo luogo, il Tribunale respinge il motivo secondo cui la Commissione avrebbe erroneamente aumentato l’importo di base dell’ammenda ai sensi del punto 37 degli orientamenti per il calcolo delle ammende, fondandosi sulla necessità di prendere in considerazione sia le particolarità del caso sia la necessità di raggiungere un livello di dissuasione.

Nel caso di specie, il Tribunale rileva, innanzitutto, che, nei limiti in cui l’infrazione riguardava un cartello di acquisto e i partecipanti non erano tutti presenti sugli stessi mercati a valle, la Commissione ha calcolato l’importo di base dell’ammenda sulla base del valore degli acquisti piuttosto che del valore delle vendite dei prodotti venduti sui mercati a valle.

Esso rileva poi che, nell’applicare una maggiorazione del 10% a tale importo di base ai sensi del punto 37 degli orientamenti per il calcolo delle ammende, la Commissione ha debitamente esercitato il proprio potere discrezionale e non ha commesso alcun errore manifesto di valutazione. In effetti, la Commissione ha tenuto conto delle particolarità del caso, in particolare del fatto che il cartello in questione era un cartello di acquisto e che il valore degli acquisti, preso in considerazione al posto del valore delle vendite, non era di per sé suscettibile di costituire un’approssimazione adeguata per riflettere l’importanza economica dell’infrazione. La Commissione ha inoltre tenuto conto della necessità di ottenere un importo dissuasivo dell’ammenda, osservando che, se il metodo generale stabilito negli orientamenti per il calcolo delle ammende fosse applicato senza il minimo adeguamento, l’effetto dissuasivo non sarebbe garantito. D’altro canto, la Commissione non era obbligata a prendere in considerazione gli effetti del comportamento in questione sul mercato, poiché l’aumento dell’ammenda ai sensi del punto 37 degli orientamenti sulle ammende non è subordinato alla preventiva dimostrazione di tali effetti.

Infine, il Tribunale ritiene che la Commissione abbia esposto le ragioni che l’hanno indotta a ritenere che le particolarità del caso e la necessità di raggiungere un importo dissuasivo dell’ammenda giustifichino lo scostamento dal metodo generale e l’aumento di tale importo di base e che essa abbia debitamente chiarito i fattori che ha preso in considerazione per determinare che un aumento del 10% dell’importo di base dell’ammenda fosse appropriato. A questo proposito la Commissione, dato che non è tenuta a indicare le cifre relative a ciascuna delle fasi del metodo di calcolo, non era tenuta a fornire ulteriori spiegazioni in merito allo specifico tasso di aumento scelto.

In secondo luogo, il Tribunale respinge la domanda riconvenzionale della Commissione. Esso afferma che, nell’ambito della procedura di transazione, in cambio di una riduzione del 10% dell’importo dell’ammenda che sarebbe stata loro inflitta al termine di un procedimento ordinario, le parti della procedura di transazione devono riconoscere, segnatamente, la loro responsabilità per l’infrazione e indicare l’importo massimo delle ammende che si aspettano che la Commissione imponga loro e che esse accetterebbero. Il Tribunale osserva, tuttavia, che le parti della procedura di transazione non sono obbligate, in base alla comunicazione di transazione(4), di accettare l’importo finale dell’ammenda e tutti i suoi parametri per poter transigere.

Pertanto, il fatto che la Clariant AG e la Clariant International AG abbiano accettato un importo massimo dell’ammenda nella loro proposta di transazione non può essere equiparato all’accettazione dell’esatto importo finale dell’ammenda e del metodo di calcolo della stessa, compresi gli adeguamenti apportati ai sensi dei punti 28 e 37 degli orientamenti sul metodo di determinazione delle ammende. Inoltre, le maggiorazioni dell’ammenda applicate ai sensi dei punti 28 e 37 degli orientamenti non erano state espressamente accettate dalle imprese nella loro proposta di transazione e non erano state oggetto di una valutazione congiunta con la Commissione nel corso del procedimento. Ne consegue che la Commissione non poteva prendere le mosse dalla premessa che le ricorrenti non avrebbero più messo in discussione le maggiorazioni dell’ammenda ai sensi dei punti 28 e 37 degli orientamenti ai fini del calcolo delle ammende nell’ambito di un ricorso.

Di conseguenza, nella misura in cui, nel loro ricorso, tali imprese contestano l’importo dell’ammenda loro inflitta, sostenendo che l’applicazione di tali punti è stata erronea, la Commissione non ha dimostrato che sarebbe giustificata la revoca del beneficio del 10% concesso per la loro collaborazione ai fini della transazione.

Alla luce di quanto precede, il Tribunale respinge il ricorso nella sua interezza e respinge la domanda riconvenzionale della Commissione.


1      Decisione C(2020) 4817 final della Commissione, del 14 luglio 2020, relativa a un procedimento di applicazione dell’articolo 101 TFUE (AT.40410 – Etilene).


2      Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2003 (GU 2006, C 210, pag. 2).


3      Comunicazione della Commissione relativa all’immunità dalle ammende e alla riduzione del loro importo nei casi di cartelli tra imprese (GU 2006, C 298, pag. 11).


4      Comunicazione della Commissione concernente la transazione nei procedimenti per l’adozione di decisioni a norma dell’articolo 7 e dell’articolo 23 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio nei casi di cartelli (GU 2008, C 167, pag. 1).