Language of document : ECLI:EU:C:2021:221

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

HENRIK SAUGMANDSGAARD ØE

presentate il 18 marzo 2021 (1)

Causa C8/20

L.R.

contro

Bundesrepublik Deutschland

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Schleswig‑Holsteinisches Verwaltungsgericht (Tribunale amministrativo di Schleswig‑Holstein, Germania)]

«Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Politica d’asilo – Direttiva 2013/32/UE – Domanda di protezione internazionale – Articolo 33, paragrafo 2, lettera d) – Inammissibilità in caso di decisione definitiva adottata su una domanda precedente – Decisione definitiva adottata dalla Norvegia – Articolo 2, lettera q) – Nozione di “domanda reiterata” – Regolamento (UE) n. 604/2013 – Articolo 19, paragrafo 3 – Domanda di protezione internazionale presentata dopo l’allontanamento effettivo del richiedente verso il suo paese d’origine»






1.        La domanda di pronuncia pregiudiziale in esame, relativa ad una domanda di protezione internazionale, verte sull’interpretazione del motivo di inammissibilità previsto all’articolo 33, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2013/32 (2). Tale motivo concerne le «domande reiterate» (3) qualora non siano emersi o non siano stati presentati dal richiedente elementi o risultanze nuovi ai fini dell’esame volto ad accertare se il richiedente possa beneficiare di una simile protezione.

2.        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra L. R., cittadino iraniano, e la Bundesrepublik Deutschland (Repubblica federale di Germania) riguardo alla legittimità di una decisione del Bundesamt für Migration und Flüchtlinge – Außenstelle Boostedt (Ufficio federale per l’immigrazione e i rifugiati, Sezione di Boostedt, Germania) (in prosieguo: l’«Ufficio») che ha respinto in quanto inammissibile la domanda di protezione internazionale dell’interessato. Tale decisione si basava sul fatto che, diversi anni prima, L. R. aveva presentato una prima domanda nel Regno di Norvegia, la quale era stata oggetto di una decisione definitiva negativa.

3.        La questione sollevata dal giudice del rinvio, così come formulata, mira ad ottenere chiarimenti sulla partecipazione del Regno di Norvegia al sistema europeo comune in materia di asilo per sapere, in sostanza, se una decisione definitiva negativa di tale Stato terzo riguardo ad una domanda di protezione internazionale possa essere trattata come se fosse stata adottata da uno «Stato membro» e permettere all’Ufficio di dichiarare inammissibile, ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2013/32, una «domanda reiterata» dello stesso richiedente.

4.        Prima di poter rispondere a tale questione, ritengo tuttavia che occorra chiarire se, nel contesto dell’applicazione del regolamento Dublino III, la circostanza che il richiedente abbia fatto ritorno nel proprio paese d’origine nel periodo intercorso tra la sua prima e la sua seconda domanda osti, di per sé, alla qualificazione di quest’ultima come «domanda reiterata».

5.        Al termine della mia esposizione, proporrò alla Corte di dichiarare che, poiché L. R. è stato allontanato dal Regno di Norvegia verso il suo paese d’origine in esito all’esame della sua prima domanda, la domanda di cui trattasi nel procedimento principale dev’essere trattata come una nuova domanda. In subordine, nel caso in cui la Corte non accogliesse tale proposta, illustrerò le ragioni per le quali ritengo che la circostanza che la decisione sia stata adottata da un altro Stato membro o, come nel caso di specie, dal Regno di Norvegia, non impedisca allo Stato membro presso il quale è presentata una domanda di dichiararla inammissibile in quanto «domanda reiterata».

I.      Contesto normativo

A.      Accordo tra l’Unione europea, la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia

6.        L’accordo tra [l’Unione] europea e la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia relativo ai criteri e meccanismi per determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in uno Stato membro oppure in Islanda o in Norvegia (GU 2001, L 93, pag. 40; in prosieguo: l’«accordo tra l’Unione, la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia») è stato approvato a nome dell’Unione europea con la decisione 2001/258/CE (4).

7.        Ai sensi dell’articolo 1 di tale accordo:

«1.      L’Islanda e la Norvegia attuano le disposizioni della convenzione di Dublino, elencate nella parte 1 dell’allegato al presente accordo, e le decisioni del comitato istituito dall’articolo 18 della convenzione di Dublino, elencate nella parte 2 dell’allegato al presente accordo, e le applicano nell’ambito dei reciproci rapporti e dei rapporti con gli Stati membri, fatto salvo il paragrafo 4.

2.      Gli Stati membri applicano le norme di cui al paragrafo 1, fatto salvo il paragrafo 4, in relazione all’Islanda e alla Norvegia.

(...)

4.      Ai fini dei paragrafi 1 e 2, si intende che i riferimenti agli “Stati membri” nelle disposizioni di cui all’allegato comprendono anche l’Islanda e la Norvegia.

(...)».

8.        Né la direttiva 2011/95 (5) né la direttiva 2013/32 sono prese in considerazione nell’allegato a detto accordo.

B.      Diritto dell’Unione

1.      Regolamento Dublino III

9.        L’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento Dublino III prevede quanto segue:

«1.      Lo Stato membro competente in forza del presente regolamento è tenuto a:

(...)

d)      riprendere in carico, alle condizioni di cui agli articoli 23, 24, 25 e 29, un cittadino di un paese terzo o un apolide del quale è stata respinta la domanda e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno».

10.      L’articolo 19, paragrafo 3, di tale regolamento dispone quanto segue:

«Gli obblighi di cui all’articolo 18, paragrafo 1, lettere c) e d), vengono meno se lo Stato membro competente può stabilire, quando gli viene chiesto di riprendere in carico un richiedente o un’altra persona ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera c) o d), che l’interessato ha lasciato il territorio degli Stati membri conformemente a una decisione di rimpatrio o [ad] un provvedimento di allontanamento emess[i] da quello Stato membro a seguito del ritiro o del rigetto della domanda.

La domanda presentata dopo che [ha] avuto luogo un allontanamento effettivo è considerata una nuova domanda e dà inizio a un nuovo procedimento di determinazione dello Stato membro competente».

2.      Direttiva 2013/32

11.      Il considerando 13 della direttiva 2013/32 è così formulato:

«Il ravvicinamento delle norme sulle procedure per il riconoscimento e la revoca della protezione internazionale dovrebbe contribuire a limitare i movimenti secondari dei richiedenti protezione internazionale tra gli Stati membri, nei casi in cui tali movimenti siano dovuti alla diversità delle normative, e a creare condizioni equivalenti per l’applicazione negli Stati membri della direttiva [2011/95]».

12.      Il considerando 36 di tale direttiva dispone quanto segue:

«Qualora il richiedente esprima l’intenzione di presentare una domanda reiterata senza addurre prove o argomenti nuovi, sarebbe sproporzionato imporre agli Stati membri l’obbligo di esperire una nuova procedura di esame completa. In tali casi gli Stati membri dovrebbero poter respingere una domanda in quanto inammissibile conformemente al principio della cosa giudicata».

13.      L’articolo 2 di detta direttiva, intitolato «Definizioni», prevede quanto segue:

«Ai fini della presente direttiva, si intende per:

(...)

q)      “domanda reiterata”: un’ulteriore domanda di protezione internazionale presentata dopo che è stata adottata una decisione definitiva su una domanda precedente, anche nel caso in cui il richiedente abbia esplicitamente ritirato la domanda e nel caso in cui l’autorità accertante abbia respinto la domanda in seguito al suo ritiro implicito ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 1».

14.      Ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 2, della medesima direttiva, intitolato «Domande inammissibili»:

«2.      Gli Stati membri possono giudicare una domanda di protezione internazionale inammissibile soltanto se:

(...)

d)      la domanda è una domanda reiterata, qualora non siano emersi o non siano stati presentati dal richiedente elementi o risultanze nuovi ai fini dell’esame volto ad accertare se al richiedente possa essere attribuita la qualifica di beneficiario di protezione internazionale ai sensi della direttiva [2011/95]

(...)».

15.      L’articolo 40 della direttiva 2013/32, intitolato «Domande reiterate», dispone quanto segue:

«1.      Se una persona che ha chiesto protezione internazionale in uno Stato membro rilascia ulteriori dichiarazioni o reitera la domanda nello stesso Stato membro, questi esamina le ulteriori dichiarazioni o gli elementi della domanda reiterata nell’ambito dell’esame della precedente domanda o dell’esame della decisione in fase di revisione o di ricorso, nella misura in cui le autorità competenti possano tenere conto e prendere in considerazione tutti gli elementi che sono alla base delle ulteriori dichiarazioni o della domanda reiterata in tale ambito.

2.      Per decidere dell’ammissibilità di una domanda di protezione internazionale ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 2, lettera d), una domanda di protezione internazionale reiterata è anzitutto sottoposta a esame preliminare per accertare se siano emersi o siano stati addotti dal richiedente elementi o risultanze nuovi rilevanti per l’esame dell’eventuale qualifica di beneficiario di protezione internazionale a norma della direttiva [2011/95].

(...)

5.      Se una domanda reiterata non è sottoposta a ulteriore esame ai sensi del presente articolo, essa è considerata inammissibile ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 2, lettera d).

(...)

7.      Se una persona nei cui confronti deve essere eseguita una decisione di trasferimento ai sensi del regolamento [Dublino III] rilascia ulteriori dichiarazioni o reitera la domanda nello Stato membro che provvede al trasferimento, le dichiarazioni o le domande reiterate sono esaminate dallo Stato membro competente ai sensi di detto regolamento, conformemente alla presente direttiva».

C.      Diritto tedesco

16.      L’articolo 29 dell’Asylgesetz (legge sul diritto d’asilo), nella versione applicabile ai fatti di cui al procedimento principale (in prosieguo: l’«AsylG»), intitolato «Domande inammissibili», è così formulato:

«(1)      Una domanda di asilo è inammissibile se:

(...)

5.      Nel caso di una domanda reiterata ai sensi dell’articolo 71 o di una seconda domanda ai sensi dell’articolo 71 bis, non deve essere instaurata un’ulteriore procedura di asilo. (...)».

17.      L’articolo 71 bis dell’AsylG, intitolato «Seconda domanda», prevede quanto segue:

«(1)      Se, dopo l’esito negativo di una procedura d’asilo in uno Stato terzo sicuro (articolo 26 bis) al quale si applica la legislazione [dell’Unione] europea sulla competenza per l’espletamento delle procedure d’asilo o con il quale la Repubblica federale di Germania ha concluso un trattato internazionale in materia, lo straniero presenta nel territorio federale una domanda d’asilo (seconda domanda), si procede a un’ulteriore procedura d’asilo solo se la Repubblica federale di Germania è competente per l’espletamento della procedura d’asilo e se sono soddisfatti i presupposti di cui all’articolo 51, paragrafi da 1 a 3, del [Verwaltungsverfahrensgesetz (legge sul procedimento amministrativo)]; [l’Ufficio] è competente per l’esame della domanda. (...)».

18.      Secondo le indicazioni del giudice del rinvio, nel caso di una seconda domanda di asilo, l’articolo 51, paragrafo 1, della legge sul procedimento amministrativo richiede un’esposizione convincente dei fatti, la quale non può essere in partenza inadeguata, in base a qualsiasi plausibile valutazione, a portare al riconoscimento del diritto oggetto della domanda.

II.    Procedimento principale, questione pregiudiziale e procedimento dinanzi alla Corte

19.      Il 22 dicembre 2014 L. R., cittadino iraniano, ha presentato all’Ufficio una domanda di protezione internazionale.

20.      In sede di esame della domanda, è risultato che L. R. aveva precedentemente chiesto asilo in Norvegia. La Repubblica federale di Germania ha dunque chiesto al Regno di Norvegia di riprendere in carico L. R., conformemente agli obblighi che discendono dal regolamento Dublino III e che sono applicabili a tale Stato terzo.

21.      Con lettera del 26 febbraio 2015, il Regno di Norvegia ha respinto detta domanda, per il motivo che la sua competenza era venuta meno, conformemente all’articolo 19, paragrafo 3, di tale regolamento. Nella sua risposta all’Ufficio, il Regno di Norvegia ha precisato che L. R. aveva presentato una domanda di protezione internazionale all’autorità competente norvegese in data 1° ottobre 2008, che essa era stata respinta il 15 giugno 2009 e che, il 19 giugno 2013, L. R. era stato consegnato alle autorità iraniane.

22.      Nel corso del procedimento di esame da parte dell’Ufficio, L. R. ha dichiarato di aver lasciato l’Iran diciotto mesi prima del deposito della sua domanda in Germania e di aver vissuto in Iraq fino a tre mesi prima del suo arrivo nel territorio tedesco.

23.      Con decisione del 13 marzo 2017, l’Ufficio ha respinto la domanda di protezione internazionale di L. R. in quanto inammissibile, ai sensi dell’articolo 29, paragrafo 1, punto 5, dell’AsylG. L’Ufficio ha ritenuto che si trattasse di una seconda domanda, ai sensi dell’articolo 71 bis dell’AsylG e che non ricorressero le condizioni enunciate all’articolo 51, paragrafo 1, della legge sul procedimento amministrativo per giustificare una nuova procedura di asilo, considerato che i fatti addotti da L. R. a sostegno della sua domanda nel loro insieme non apparivano credibili.

24.      L. R. ha presentato un ricorso avverso tale decisione dinanzi al giudice del rinvio. Egli intende ottenere in via principale la concessione dello status di rifugiato e, in via subordinata, la protezione sussidiaria (6). In via ulteriormente subordinata, L. R. chiede la constatazione della sussistenza di un divieto di allontanamento in forza del diritto tedesco.

25.      Il giudice del rinvio ritiene di aver bisogno di sapere, al fine di statuire sulla controversia pendente dinanzi ad esso, se una domanda di protezione internazionale sia qualificabile come «domanda reiterata», ai sensi della direttiva 2013/32, qualora la procedura che ha condotto al rigetto, con decisione definitiva, di una precedente domanda dell’interessato non sia stata condotta in un altro Stato membro dell’Unione, bensì in Norvegia.

26.      In proposito, esso dichiara, in primo luogo, che, a suo avviso, il motivo di inammissibilità contemplato all’articolo 33, paragrafo 2, lettera d), della direttiva in parola è applicabile sia quando tale procedura è stata condotta nello stesso Stato membro sia quando è stata condotta in un altro Stato membro. Il fatto che il richiedente, dopo aver ottenuto una decisione definitiva negativa relativa ad una precedente domanda in un primo Stato membro, richieda nuovamente la protezione internazionale presso uno Stato membro diverso da quest’ultimo non osterebbe a che la sua domanda possa essere dichiarata inammissibile in quanto «domanda reiterata».

27.      In secondo luogo, tale giudice riconosce che dalla formulazione della citata disposizione, letta in combinato disposto con l’articolo 2, lettere b), e) e q), della direttiva 2013/32, risulta che la nozione di «domanda reiterata» presuppone che la «decisione definitiva» che ha respinto una precedente domanda dello stesso richiedente sia stata adottata da uno Stato membro e non da uno Stato terzo. Esso è tuttavia incline a ritenere che tale direttiva debba essere interpretata in maniera più estensiva nel contesto dell’associazione del Regno di Norvegia al regime europeo comune in materia di asilo, come risultante dall’accordo tra l’Unione, la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia.

28.      Ciò premesso, lo Schleswig‑Holsteinisches Verwaltungsgericht (Tribunale amministrativo di Schleswig‑Holstein, Germania), con decisione del 30 dicembre 2019, pervenuta alla Corte il 9 gennaio 2020, ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se sia compatibile con l’articolo 33, paragrafo 2, lettera d), e con l’articolo 2, lettera q), della direttiva [2013/32] una normativa nazionale in base alla quale una domanda di protezione internazionale può essere respinta in quanto domanda reiterata inammissibile qualora la prima infruttuosa procedura di asilo non sia stata condotta in uno Stato membro dell’UE, bensì in Norvegia».

29.      La Repubblica federale di Germania e la Commissione europea hanno depositato osservazioni scritte dinanzi alla Corte. Il 3 dicembre 2020 si è tenuta un’udienza di discussione, alla quale hanno partecipato la Commissione ed il governo tedesco.

III. Analisi

30.      Come ho affermato nella parte introduttiva delle presenti conclusioni, a mio avviso, la peculiarità della controversia oggetto del procedimento principale risiede nel fatto che L. R., a causa di provvedimenti di allontanamento, ha lasciato il territorio norvegese in esito alla prima procedura di asilo di cui è stato oggetto ed ha fatto ritorno nel proprio paese d’origine prima di presentare una seconda domanda di protezione internazionale in Germania.

31.      Contrariamente a quanto ha lasciato intendere il governo tedesco in risposta ad un quesito della Corte in udienza, tale allontanamento effettivo di L. R. nel periodo intercorso tra la sua prima e la sua seconda domanda ha importanti conseguenze per quanto concerne l’interpretazione della nozione di «domanda reiterata». Le illustrerò nella sezione A delle presenti conclusioni. Spiegherò che, sotto la vigenza del regolamento Dublino III, le domande presentate da cittadini di paesi terzi come L. R., i quali, dopo essere stati allontanati verso il loro paese d’origine, chiedono nuovamente la protezione internazionale, a mio avviso, non rientrano in tale nozione. Pertanto, in una fattispecie come quella oggetto del procedimento principale, la domanda dell’interessato non può semplicemente essere dichiarata inammissibile ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2013/32.

32.      In via subordinata (sezione B), esaminerò la fondatezza della premessa da cui muove il giudice del rinvio nella sua domanda di pronuncia pregiudiziale, ossia che tale disposizione non osta a che una domanda di protezione internazionale sia qualificata come «domanda reiterata» da uno Stato membro diverso da quello che ha adottato la precedente decisione definitiva negativa qualora il suo diritto nazionale lo consenta. Spiegherò che il motivo di inammissibilità previsto in detta disposizione può trovare applicazione non soltanto allorché presso lo stesso Stato membro sono presentate domande successive, ma anche nelle ipotesi di movimenti secondari, qualora lo Stato membro presso il quale il richiedente deposita una seconda domanda divenga lo Stato membro competente.

33.      Per concludere, formulerò alcune osservazioni sulla particolare situazione del Regno di Norvegia, quale Stato terzo che non ha aderito né alla direttiva 2013/32 né alla direttiva 2011/95, ma al quale si applicano le disposizioni del regolamento Dublino III (sezione C).

A.      Sull’applicabilità dell’articolo 33, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2013/32 nel caso in cui il richiedente sia stato allontanato verso il proprio paese d’origine prima di chiedere nuovamente la protezione internazionale

34.      Anzitutto, mi sembra utile precisare che, benché formalmente il giudice del rinvio abbia limitato la propria questione all’interpretazione dell’articolo 33, paragrafo 2), lettera d), della direttiva 2013/32, in combinato disposto con l’articolo 2, lettera q), di quest’ultima, una simile circostanza non osta a che la Corte gli fornisca tutti gli elementi interpretativi del diritto dell’Unione che possano risultare utili per definire la controversia sottoposta al suo esame, a prescindere dal fatto che detto giudice vi abbia fatto riferimento o meno nel formulare le proprie questioni (7).

35.      Nel caso di specie, a mio avviso, dagli elementi forniti nella decisione di rinvio emerge appunto che, tenuto conto dell’oggetto della controversia di cui al procedimento principale, per fornire una risposta utile al giudice del rinvio, occorre interpretare anche altre disposizioni del diritto dell’Unione, ossia quelle previste dal regolamento Dublino III.

36.      In proposito, ricordo che, come risulta dal suo articolo 3, paragrafo 1, seconda frase, tale regolamento si basa sulla logica secondo la quale esiste soltanto uno Stato membro competente per ciascun cittadino di un paese terzo o apolide che presenti una domanda di protezione internazionale. Conformemente all’articolo 18, paragrafo 1, lettera d), di detto regolamento, lo Stato membro competente è tenuto a riprendere in carico il richiedente se quest’ultimo, dopo che la sua domanda è stata respinta, presenta una domanda in un altro Stato membro.

37.      Come risulta dal paragrafo 21 delle presenti conclusioni, la controversia oggetto del procedimento principale riguarda la situazione del tutto particolare in cui una simile ripresa in carico non è possibile in quanto la competenza dello Stato che ha preso in esame la precedente domanda di L. R. (nel caso di specie, il Regno di Norvegia) è cessata. È pacifico tra le parti che gli obblighi di quest’ultimo nei confronti di L. R. sono venuti meno in forza dell’articolo 19, paragrafo 3, primo comma, del medesimo regolamento. Tale disposizione ha ad oggetto l’ipotesi in cui il richiedente ha lasciato il territorio dello Stato membro competente conformemente a una decisione di rimpatrio o ad un provvedimento di allontanamento emesso a seguito del ritiro o del rigetto della sua domanda.

38.      Orbene, in tale ipotesi, l’articolo 19, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento Dublino III prevede che qualsiasi domanda presentata dal richiedente dopo che ha avuto luogo il suo allontanamento effettivo dev’essere considerata una nuova domanda, che dà inizio a un nuovo procedimento di determinazione dello Stato membro competente.

39.      Se ne deve dedurre che, tenuto conto dell’allontanamento effettivo di cui L. R. è stato oggetto, la domanda di cui trattasi nel procedimento principale, contrariamente a quanto lasciato intendere dal governo tedesco in risposta ad un quesito della Corte in udienza, dev’essere considerata una «nuova domanda», senza che la Repubblica federale di Germania abbia la possibilità di qualificarla come «domanda reiterata» e dichiararla inammissibile ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2013/32?

40.      Ritengo che sia così.

41.      Al riguardo, preciso che una domanda presentata a seguito dell’allontanamento del richiedente verso il suo paese d’origine non rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera d), di tale regolamento, né in quello delle disposizioni ivi menzionate, le quali sono relative alla «ripresa in carico» da parte dello Stato membro competente. A mio avviso, occorre pertanto ben distinguere, sul piano giuridico, una simile domanda da quelle presentate nel contesto di movimenti secondari (vale a dire qualora il richiedente si sposti da uno Stato membro verso un altro senza lasciare il territorio dell’Unione) che sono disciplinate dalle citate disposizioni e che, come spiegherò nel prosieguo delle presenti conclusioni, possono essere dichiarate inammissibili in quanto «domande reiterate», a talune condizioni (8).

42.      La ratio di tale regolamento e della direttiva 2013/32 non mi sembra richiedere un’interpretazione dell’articolo 33, paragrafo 2, lettera d), di tale direttiva diversa da quella che propongo alla luce dell’articolo 19, paragrafo 3, secondo comma, di detto regolamento.

43.      In proposito, sottolineo che, adottando il regolamento Dublino III, il legislatore intendeva in particolare accelerare il trattamento delle domande di protezione internazionale garantendo ai richiedenti l’esame nel merito della loro domanda da parte di un solo Stato membro determinato con chiarezza, il che permetterebbe di evitare il forum shopping (9) e la saturazione del sistema con l’obbligo che graverebbe sugli Stati membri di trattare domande multiple presentate da uno stesso richiedente (10).

44.      Simili obiettivi risultano parimenti, in sostanza, dal considerando 13 della direttiva 2013/32.

45.      Orbene, in un caso come quello di cui al procedimento principale, come affermato al paragrafo 41 delle presenti conclusioni, non si tratta di un movimento secondario da uno Stato membro (o da uno Stato terzo aderente a tale regolamento) verso un altro, ma di un cittadino di un paese terzo che lascia, per la seconda volta, il proprio paese d’origine.

46.      Peraltro, il cittadino si trova in una situazione che, in realtà, non è molto differente da quella di un primo richiedente (11). Più precisamente, al momento del deposito della seconda domanda di protezione internazionale di L. R., non esisteva più uno Stato membro competente nei suoi confronti. Il fatto che la Repubblica federale di Germania sia costretta a sottoporre la seconda domanda ad un esame completo dunque non pregiudica affatto la realizzazione dell’obiettivo di detto regolamento consistente nel centralizzare le domande, al fine di impedire che l’interessato depositi molteplici domande in altri Stati membri, mentre, per quanto lo riguarda, esiste già uno Stato membro competente.

47.      Da quanto precede risulta che l’articolo 33, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2013/32, in combinato disposto con l’articolo 2, lettera q), di quest’ultima, a mio avviso, dev’essere interpretato nel senso che una domanda di protezione internazionale come quella depositata da L. R., nelle circostanze di cui al procedimento principale, non può essere dichiarata inammissibile in quanto «domanda reiterata». Tale soluzione s’impone in forza dell’articolo 19, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento Dublino III, da cui risulta che le domande presentate da cittadini che sono già stati oggetto di una procedura di asilo in esito alla quale è stata adottata una decisione definitiva negativa e che, nel frattempo, sono stati allontanati verso i loro paesi d’origine non possono rientrare in tale nozione (12).

48.      Nella sezione seguente, che svilupperò nel prosieguo in via subordinata, nel caso in cui la Corte, contrariamente a quanto propongo, considerasse che tale disposizione non è pertinente ai fini della risoluzione della presente causa o che occorre interpretarla nel senso che l’allontanamento effettivo di L. R. prima del deposito della sua domanda non incide sulla qualifica di quest’ultima come «domanda reiterata», esaminerò la fondatezza della premessa da cui muove il giudice del rinvio nella sua domanda di pronuncia pregiudiziale, ovvero che uno Stato membro, a condizione che il suo diritto nazionale lo consenta, ha la possibilità di dichiarare inammissibili in quanto «domande reiterate» le domande di protezione internazionale presentategli sia dopo che un altro Stato membro ha adottato una decisione definitiva negativa concernente una precedente domanda del richiedente sia quando esso stesso ha adottato una simile decisione.

B.      In via subordinata, sull’applicabilità dell’articolo 33, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2013/32 nel caso in cui il richiedente chieda la protezione internazionale presso uno Stato membro diverso da quello che ha adottato la precedente decisione definitiva negativa

49.      Ricordo che, conformemente ad una costante giurisprudenza della Corte, l’articolo 33, paragrafo 2, della direttiva 2013/32 elenca esaustivamente le situazioni in cui gli Stati membri possono considerare una domanda di protezione internazionale inammissibile (13). Il carattere esaustivo dell’elenco contenuto in tale disposizione si fonda sia sul suo tenore letterale (14) sia sulla sua finalità, consistente appunto, come già dichiarato dalla Corte, nel temperare l’obbligo dello Stato membro competente di esaminare una domanda di protezione internazionale definendo i casi nei quali una siffatta domanda è giudicata inammissibile (15).

50.      In proposito, rilevo che detta disposizione distingue le ipotesi in cui una precedente domanda di protezione internazionale sia stata respinta con una decisione definitiva [articolo 33, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2013/32, in combinato disposto con l’articolo 2, lettera q), di quest’ultima] da quelle in cui sia già stata concessa una protezione internazionale [articolo 33, paragrafo 2, lettera a), di tale direttiva].

51.      Quest’ultima disposizione fa esplicito riferimento alla situazione in cui un «altro Stato membro» (16) risponde favorevolmente ad una prima domanda dell’interessato (17). Invece, né l’articolo 33, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2013/32, né il suo articolo 2, lettera q), recante definizione della nozione di «domanda reiterata», precisano se, nel caso in cui la decisione definitiva concernente una precedente domanda dell’interessato sia negativa, essa debba sistematicamente essere stata adottata dallo stesso Stato membro al quale è rivolta la domanda reiterata o, al contrario, possa essere stata adottata da un altro Stato membro (18).

52.      Come ho spiegato al paragrafo 48 delle presenti conclusioni, il giudice del rinvio muove dalla premessa secondo la quale la nozione di «domanda reiterata» è applicabile tanto ad una domanda di protezione internazionale presentata presso uno Stato membro diverso da quello che ha adottato la precedente decisione definitiva negativa, quanto ad una domanda rivolta allo stesso Stato membro.

53.      La Repubblica federale di Germania ed il governo tedesco condividono tale analisi. La Commissione considera, al contrario, che il motivo di inammissibilità previsto all’articolo 33, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2013/32 sia applicabile soltanto in quest’ultima ipotesi.

54.      Nel prosieguo illustrerò le ragioni per le quali ritengo che, dopo l’adozione di una decisione definitiva negativa riguardo ad una precedente domanda, qualsiasi domanda presentata dallo stesso richiedente in uno Stato membro, qualunque esso sia, possa essere considerata una «domanda reiterata» (19). In via preliminare, mi sembra utile effettuare alcuni richiami riguardo al meccanismo di «ripresa in carico» previsto dal regolamento Dublino III, al fine di chiarire il contesto nel quale uno Stato membro che non sia quello che ha adottato la precedente decisione definitiva negativa, può, all’occorrenza, essere chiamato a pronunciarsi sull’ammissibilità di una simile domanda.

1.      Richiami relativi al meccanismo di «ripresa in carico» del regolamento Dublino III

55.      Come ho già spiegato al paragrafo 36 delle presenti conclusioni, il meccanismo di «ripresa in carico» mira, nel contesto dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera d), del regolamento Dublino III, in particolare, ad evitare che una domanda di protezione internazionale sia esaminata da uno Stato membro diverso da quello che ha adottato la decisione definitiva negativa concernente una precedente domanda del cittadino (20).

56.      Più precisamente, se ad una persona è applicabile la citata disposizione, lo Stato membro presso il quale è presentata la domanda (che per chiarezza designerò come lo «Stato membro B») può chiedere a quello che ha adottato la decisione definitiva negativa (vale a dire lo «Stato membro competente» o lo «Stato membro A») di riprendere in carico l’interessato (21).

57.      A seguito dell’accettazione della richiesta da parte dello Stato membro A, lo Stato membro B notifica all’interessato la decisione di procedere al suo trasferimento e, se del caso, di non esaminare la sua domanda di protezione internazionale (22). In altre parole, esso adotta una decisione di trasferimento e di non esame.

58.      In proposito, occorre ricordare che, nella sua giurisprudenza, la Corte ha chiaramente distinto le decisioni di trasferimento e di non esame dalle decisioni di inammissibilità adottate ai sensi della direttiva 2013/32. La Corte ha dichiarato in particolare che dal disposto dell’articolo 33, paragrafo 1, di tale direttiva, e segnatamente dall’utilizzo dei termini «[o]ltre ai casi in cui una domanda non è esaminata a norma del regolamento [Dublino III]», nonché dalla finalità di economia procedurale perseguita da tale disposizione, emerge che, nelle situazioni elencate all’articolo 33, paragrafo 2, di detta direttiva, essa consente agli Stati membri di respingere una domanda di protezione internazionale in quanto inammissibile senza che questi ultimi debbano o possano avvalersi in via prioritaria delle procedure di presa o ripresa in carico previste da tale regolamento (23).

59.      Ne consegue che una domanda di protezione internazionale non può al contempo essere oggetto di una decisione di trasferimento e di non esame ed essere dichiarata inammissibile.

60.      Tale conclusione è avvalorata dall’articolo 40, paragrafo 7, della direttiva 2013/32, il quale prevede che le domande reiterate di una persona nei cui confronti deve essere eseguita una decisione di trasferimento sono esaminate dallo Stato membro competente (vale a dire dallo Stato membro A), cosicché uno Stato membro diverso da quest’ultimo (vale a dire lo Stato membro B) non può pronunciarsi sulla loro eventuale inammissibilità (24).

61.      In proposito, la Commissione sostiene che qualsiasi domanda presentata presso uno Stato membro diverso da quello che ha adottato una decisione definitiva negativa concernente una precedente domanda del richiedente dev’essere soggetta, conformemente all’articolo 18, paragrafo 1), lettera d), del regolamento Dublino III, in primis, al meccanismo di «ripresa in carico». A suo dire, soltanto nel caso in cui venga meno la competenza dello Stato membro A, qualora non sia possibile la ripresa in carico ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 3, del regolamento Dublino III, potrebbe eventualmente porsi la questione dell’applicabilità dell’articolo 33, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2013/32 ad una simile domanda in un contesto che coinvolga più Stati membri.

62.      Orbene, in primo luogo, come ho illustrato nella precedente sezione delle presenti conclusioni, qualora la ripresa in carico non sia possibile in forza dell’articolo 19, paragrafo 3, di tale regolamento, qualsiasi domanda presentata dal richiedente dopo che è stato allontanato verso il suo paese d’origine, a mio avviso, dev’essere considerata una «nuova domanda».

63.      In secondo luogo, mi sembra chiaro che la questione dell’applicabilità dell’articolo 33, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2013/32 in realtà si inserisce in un contesto più ampio di quello preso in considerazione dalla Commissione, in quanto le modalità di attuazione del meccanismo di «ripresa in carico» sono state chiaramente circoscritte dal legislatore dell’Unione.

64.      Al riguardo, da un lato, dall’espressione «può chiedere» utilizzata da quest’ultimo all’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento Dublino III risulta che la procedura di «ripresa in carico» avviata sulla base di tale disposizione è attuata a discrezione degli Stati membri (25). Pertanto, anziché adottare una decisione di trasferimento e di non esame, lo Stato membro B può benissimo ritenere di essere lo Stato membro competente ad esaminare la domanda di un cittadino di un paese terzo nei confronti del quale lo Stato membro A abbia già adottato una decisione definitiva  negativa(26).

65.      D’altro lato, tale esame gli compete, in ogni caso, se esso non presenta una richiesta di ripresa in carico presso lo Stato membro A entro due mesi dal ricevimento della risposta pertinente della banca dati Eurodac (27). Lo stesso accade se il trasferimento non avviene entro il termine di sei mesi dall’accettazione della richiesta di ripresa in carico da parte dello Stato membro A (28).

66.      Ne discende che sebbene, quando una domanda reiterata è presentata presso lo Stato membro B dopo che una decisione definitiva negativa concernente una precedente domanda del richiedente è stata adottata dallo Stato membro A, il meccanismo di «ripresa in carico» costituisca l’esito privilegiato dal regolamento Dublino III, non è obbligatorio e neppure sempre possibile per lo Stato membro B farvi ricorso (29). Tali conseguenze derivano dalle scelte effettuate dal legislatore dell’Unione, nella misura in cui quest’ultimo ha previsto un trasferimento di competenza tra lo Stato membro A e lo Stato membro B in talune situazioni disciplinate dall’articolo 18, paragrafo 1, lettera d), di tale regolamento.

67.      In tale contesto, che va oltre quello preso in considerazione dalla Commissione, occorre rispondere alla questione se, come propongono la Repubblica federale di Germania ed il governo tedesco, nel caso in cui un richiedente presenti, a seguito di una decisione definitiva negativa di uno Stato membro A, una seconda domanda di protezione internazionale in uno Stato membro B, quest’ultimo possa basarsi sul motivo di inammissibilità di cui all’articolo 33, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2013/32 e prevedere, nel proprio diritto nazionale, che una simile domanda sia inammissibile in quanto «domanda reiterata».

68.      Per le ragioni che illustrerò nella sotto‑sezione seguente, considero che, purché lo Stato membro B divenga lo Stato membro competente in sostituzione dello Stato membro A, conformemente ai criteri uniformi sanciti dal regolamento Dublino III (vale a dire perché esso lo decide o perché i termini per la presentazione della richiesta di ripresa in carico o il trasferimento non sono rispettati (30)), occorre rispondere a tale questione in senso affermativo.

2.      Sulla possibilità per lo Stato membro B di dichiarare la domanda inammissibile in quanto «domanda reiterata»

69.      Nella sua giurisprudenza, la Corte ha più volte dichiarato che il principio della fiducia reciproca tra gli Stati membri, sul quale si fonda il sistema europeo comune di asilo, riveste un’importanza fondamentale nel diritto dell’Unione, dato che consente la creazione e il mantenimento di uno spazio senza frontiere interne (31). In particolare, essa ha espressamente riconosciuto che l’articolo 33, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2013/32 costituiva un’espressione di tale principio (32).

70.      La Commissione sostiene che, in assenza di un’esplicita volontà del legislatore, non si può dedurre unicamente da tale disposizione che l’articolo 33, paragrafo 2, lettera d), della direttiva in parola trovi, anch’esso, applicazione in un contesto transfrontaliero all’interno dell’Unione. L’articolo 33, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2013/32 rappresenterebbe un’eccezione rispetto al fatto che, attualmente, il diritto dell’Unione non prevede il reciproco riconoscimento tra gli Stati membri delle decisioni adottate in materia di asilo.

71.      Tale opinione della Commissione trae origine in particolare dal fatto che il considerando 36 della direttiva 2013/32 collega l’articolo 33, paragrafo 2, lettera d), della medesima direttiva al principio dell’autorità della cosa giudicata (33). A suo dire, dal momento che, all’interno degli Stati membri, soltanto le decisioni nazionali potrebbero acquisire forza di cosa giudicata, tale disposizione potrebbe riguardare unicamente le situazioni in cui la decisione definitiva negativa concernente una precedente domanda del richiedente promani dallo stesso Stato membro presso il quale la domanda reiterata è presentata.

72.      Condivido senz’altro la valutazione della Commissione secondo la quale, nel caso in cui un richiedente presenti domande successive presso uno stesso Stato membro, detta disposizione consente, in virtù del principio dell’autorità della cosa giudicata (34), di dichiarare inammissibile una «domanda reiterata» in relazione alla quale non siano emersi o non siano stati presentati elementi o risultanze nuovi ai fini dell’esame volto ad accertare se le condizioni richieste per beneficiare di una protezione internazionale siano soddisfatte.

73.      Non condivido invece la sua tesi secondo la quale il carattere definitivo di una decisione negativa adottata riguardo ad una precedente domanda potrebbe essere riconosciuto soltanto all’interno dello Stato membro dell’autorità amministrativa che l’ha adottata e non anche da altri Stati membri. Infatti, non risulta né dalla giurisprudenza della Corte né dall’impianto generale e dalla ratio del regolamento Dublino III e della direttiva 2013/32 che debba essere così.

74.      Al riguardo, rilevo anzitutto che, nella sentenza Ibrahim (35), la Corte ha dichiarato che l’articolo 33, paragrafo 2), lettera a), di tale direttiva mirava a permettere di respingere una nuova domanda dichiarandola inammissibile anche in situazioni in cui il richiedente aveva ottenuto solo una protezione sussidiaria in un altro Stato membro e non unicamente quando egli aveva ottenuto lo status di rifugiato. Considerato che la concessione della protezione sussidiaria comporta necessariamente il rigetto della domanda nella parte in cui è volta a conseguire lo status di rifugiato, a mio avviso, occorre ritenere, al pari del governo tedesco, che la Corte, in sostanza, abbia già esteso il principio della fiducia reciproca alle decisioni parzialmente negative adottate dagli Stati membri (36).

75.      Inoltre, interpretare l’articolo 33, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2013/32 nel senso che consente allo Stato membro B, in forza di detto principio e a condizione che il suo diritto nazionale lo preveda, di dichiarare inammissibile una domanda di protezione internazionale in quanto «domanda reiterata», qualora esso divenga lo Stato membro competente per il suo esame, mi sembra compatibile con la definizione della nozione di «domanda reiterata» fornita all’articolo 2, lettera q), della direttiva in parola, la quale è sufficientemente ampia per ammettere tale interpretazione.

76.      Infine, la soluzione suesposta è in linea di continuità con gli obiettivi di tale direttiva e del regolamento Dublino III.

77.      In primo luogo, essa consente di soddisfare l’esigenza di impedire efficacemente i movimenti secondari tra gli Stati membri che tale regolamento e detta direttiva mirano appunto a prevenire (37).

78.      In proposito, ricordo che, se una domanda reiterata non è respinta in quanto inammissibile ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2013/32 (38), lo Stato membro competente può decidere di sottoporla ad una procedura d’esame accelerata (39). Se del caso, al termine di tale procedura, può ritenere la domanda «manifestamente infondata» (40). Esso ha inoltre la facoltà di ammettere una deroga, a talune condizioni, al diritto, per il richiedente, di rimanere nel suo territorio (41).

79.      Cosa accadrebbe allora se, qualora il richiedente presenti una domanda reiterata, soltanto lo Stato membro che ha adottato la precedente decisione definitiva negativa (vale a dire lo Stato membro A) potesse applicare le summenzionate disposizioni, mentre qualsiasi Stato membro diverso da quest’ultimo fosse costretto a procedere ad un nuovo esame completo della domanda senza poter trattarla come una «domanda reiterata»? Il risultato sarebbe certamente, come affermato dal governo tedesco, che, dopo essere stati oggetto di una decisione definitiva negativa nello Stato membro A, i cittadini sarebbero incoraggiati a moltiplicare domande analoghe presso altri Stati membri al fine di ottenere un nuovo esame completo della loro situazione, il che determinerebbe movimenti secondari contrari agli obiettivi perseguiti al contempo dal regolamento Dublino III e dalla direttiva 2013/32.

80.      In proposito, preciso che la Corte si è recentemente basata su questi stessi obiettivi del regolamento Dublino III nella sentenza Minister for Justice and Equality (Domanda di protezione internazionale in Irlanda) (42), al fine di consentire ad uno Stato membro al quale si applica tale regolamento, ma che non è vincolato dalla direttiva 2013/32, di considerare inammissibile una domanda di protezione internazionale qualora il richiedente benefici dello status conferito dalla protezione sussidiaria in un altro Stato membro.

81.      In secondo luogo, l’obbligo di realizzare un nuovo esame completo delle domande reiterate presentate presso Stati membri diversi da quello che ha esaminato una precedente domanda del richiedente inciderebbe in maniera significativa sulla durata delle procedure, mentre la direttiva 2013/32 ammette quale principio essenziale che è nell’interesse sia degli Stati membri sia dei richiedenti che, fatto salvo lo svolgimento di un esame adeguato e completo, sia presa una decisione quanto prima possibile in merito alle domande (43).

82.      In linea con tali obiettivi, al fine di adottare una decisione sulla loro ammissibilità ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2013/32, le domande reiterate, conformemente all’articolo 40, paragrafo 2, della medesima direttiva, sono anzitutto sottoposte a un esame preliminare per accertare se siano emersi o siano stati addotti dal richiedente elementi o risultanze nuovi.

83.      In proposito, sottolineo che, di per sé, il fatto che lo Stato membro B, che non ha adottato la decisione definitiva negativa relativa ad una precedente domanda dello stesso richiedente, proceda a tale esame preliminare non solleva alcuna particolare difficoltà per quanto concerne l’accesso effettivo del richiedente ad un esame adeguato della sua situazione.

84.      Come sottolineato dal governo tedesco, infatti, gli scambi di informazioni previsti nel contesto del regolamento Dublino III e, in particolare, all’articolo 34 del medesimo regolamento, rendono tale attività perfettamente fattibile da ogni Stato membro. La disposizione in parola consente di ottenere tutti i dati idonei, pertinenti e non eccessivi ai fini dell’esame di una domanda di protezione internazionale (in particolare per quanto concerne la data ed il luogo di presentazione di un’eventuale domanda precedente, lo stato di avanzamento della procedura, la decisione adottata e la sua data) (44).

85.      Alla luce di tali considerazioni, ritengo che l’articolo 33, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2013/32, in combinato disposto con l’articolo 2, lettera q), di quest’ultima, non osti ad una norma nazionale che consenta allo Stato membro B di dichiarare una domanda di protezione internazionale inammissibile in quanto «domanda reiterata» qualora un altro Stato membro abbia adottato la decisione definitiva negativa concernente una precedente domanda dello stesso richiedente. Da una simile norma deve tuttavia risultare con chiarezza che lo Stato membro B è autorizzato a dichiarare una siffatta domanda inammissibile soltanto a condizione che, come affermato al paragrafo 68 delle presenti conclusioni, esso sia divenuto lo Stato membro competente conformemente ai criteri uniformi sanciti dal regolamento Dublino III (45).

86.      La conseguenza pratica dell’approccio che raccomando consiste semplicemente nel permettere a tale Stato membro, qualora divenga lo Stato membro competente, di basarsi sulla precedente decisione definitiva negativa dell’altro Stato membro e di applicare le medesime norme che quest’ultimo potrebbe applicare se la domanda fosse stata presentata dinanzi ad esso (46).

3.      Conclusione intermedia

87.      Dall’insieme delle considerazioni sin qui svolte discende che, nel contesto dell’applicazione del combinato disposto del regolamento Dublino III e della direttiva 2013/32, in forza del principio della fiducia reciproca, uno Stato membro ha la possibilità di adottare, nel proprio diritto nazionale, una norma che consenta di dichiarare inammissibile una domanda di protezione internazionale in quanto «domanda reiterata», ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 2, lettera d), di tale direttiva, in combinato disposto con l’articolo 2, lettera q), di quest’ultima, qualora non abbia adottato esso stesso la decisione definitiva recante rigetto di una precedente domanda dello stesso richiedente, ma sia divenuto lo Stato membro competente ad esaminare la domanda.

88.      Invece, come ho spiegato nella precedente sezione delle presenti conclusioni, detto Stato membro non dispone di tale facoltà qualora il richiedente sia stato oggetto di un allontanamento effettivo nel periodo intercorso tra l’adozione della precedente decisione definitiva di rigetto e la sua nuova domanda.

C.      Sull’applicabilità dell’articolo 33, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2013/32 nel caso in cui la prima procedura di asilo si sia svolta in Norvegia

89.      Ricordo che il Regno di Norvegia è legato alla politica di asilo e di immigrazione dell’Unione in particolare mediante l’accordo di Schengen (47). Tale Stato partecipa altresì al sistema di Dublino e a Eurodac (48), posto che il regolamento Dublino III è stato incorporato nel diritto norvegese (49), conformemente all’accordo tra l’Unione, la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia.

90.      L’adesione del Regno di Norvegia a tale regolamento è completa, senza regimi particolari o eccezioni.

91.      A tal riguardo, occorre rilevare che detto regolamento è stato concepito in un contesto che permette di supporre che l’insieme degli Stati partecipanti, siano essi Stati membri o paesi terzi, rispetti i diritti fondamentali, compresi i diritti che trovano fondamento nella Convenzione di Ginevra e nel Protocollo del 1967 (50), vale a dire il principio di non respingimento, nonché nella Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (51) e, pertanto, che questi Stati possono fidarsi reciprocamente per quanto riguarda il rispetto di detti diritti fondamentali, ove l’insieme di detti Stati membri, peraltro, fa parte della Convenzione di Ginevra, del citato Protocollo e della CEDU (52).

92.      Ne deriva che la partecipazione del Regno di Norvegia al sistema di Dublino, come sottolineato dal governo tedesco, si basa sulla presunzione secondo la quale il trattamento riservato da tale Stato terzo ai richiedenti protezione internazionale è conforme all’insieme delle condizioni alle quali sono soggetti gli Stati membri, in forza di tali strumenti.

93.      Occorre tuttavia constatare altresì che il Regno di Norvegia non ha aderito né alla direttiva 2013/32 né alla direttiva 2011/95, la quale, nel contesto del concetto di «protezione internazionale», disciplina due regimi distinti di protezione, ossia, da un lato, lo status di rifugiato e, dall’altro, quello conferito dalla protezione sussidiaria.

94.      Al riguardo, occorre rilevare che, come emerge dai considerando 6 e 33 della direttiva 2011/95, la protezione sussidiaria è intesa a completare la protezione dei rifugiati sancita dalla Convenzione di Ginevra (53), di cui il sistema europeo comune di asilo persegue, peraltro, l’applicazione globale ed integrale (54).

95.      Aggiungo che l’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2013/32 prevede che, nell’esaminare una domanda di protezione internazionale, l’autorità accertante precisa anzitutto se al richiedente sia attribuibile la qualifica di rifugiato e, in caso contrario, se l’interessato sia ammissibile alla protezione sussidiaria.

96.      Pertanto, se uno Stato membro respinge una domanda di protezione internazionale, ciò presuppone che esso abbia valutato non soltanto se l’interessato potesse ottenere lo status di rifugiato, ma anche se fosse idoneo a beneficiare dello status conferito dalla protezione sussidiaria.

97.      Una simile attività non è certamente imposta alle autorità competenti del Regno di Norvegia in forza di detta direttiva. Tuttavia, il diritto norvegese (55) prevede che possono beneficiare dello status di «rifugiato» non soltanto le persone individuate dalla Convenzione di Ginevra, ma anche quelle che si trovino «in reale pericolo di subire la pena di morte, la tortura o altre pene o trattamenti inumani o degradanti al loro ritorno nel proprio paese d’origine», ossia quelle che possono beneficiare della protezione sussidiaria all’interno dell’Unione.

98.      Inoltre, in base a quanto comprendo della procedura prevista dal Regno di Norvegia, prima di respingere definitivamente una domanda di protezione internazionale, l’autorità norvegese competente (56) valuta non soltanto se all’interessato si applichi la Convenzione di Ginevra, ma anche se egli si trovi in una delle summenzionate situazioni di reale pericolo (57).

99.      In tale contesto, supponendo che l’esame al quale una domanda di protezione internazionale è soggetta in detto Stato terzo garantisca all’interessato un livello di protezione almeno pari a quello cui sono tenuti gli Stati membri in forza del doppio regime previsto dalla direttiva 2011/95, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare, ritengo che, di per sé, il fatto che la decisione definitiva negativa relativa ad una precedente domanda del richiedente sia stata adottata da detto Stato terzo non possa impedire ad uno Stato membro quale la Repubblica federale di Germania di dichiarare inammissibile una «domanda reiterata» dello stesso richiedente, ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2013/32.

100. La precedente conclusione non può essere posta in discussione dall’argomento della Commissione secondo cui un’interpretazione in tal senso dell’articolo 33, paragrafo 2, lettera d), della citata direttiva sarebbe impossibile, tenuto conto del fatto che la formulazione di tale disposizione farebbe esplicito rinvio alla direttiva 2011/95, dal che deriverebbe che soltanto le decisioni definitive adottate sulla base di detta direttiva, vale a dire quelle adottate dagli Stati membri, sarebbero rilevanti ai fini dell’applicazione della disposizione in esame.

101. Il regolamento Dublino III fa infatti anch’esso riferimento alla direttiva 2011/95 al suo articolo 2, lettera d), recante definizione della nozione di «esame di una domanda di protezione internazionale», senza che ciò osti in alcun modo all’assimilazione del Regno di Norvegia ad uno «Stato membro» ai fini dell’applicazione di tale regolamento.

102. Per concludere, sottolineo che la questione sottoposta alla Corte dal giudice del rinvio mira unicamente a chiarire se, in forza dell’articolo 33, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2013/32, uno Stato membro possa dichiarare una domanda inammissibile in simili circostanze, senza dirimere la questione se, in una situazione opposta, il medesimo trattamento possa essere riservato alle domande reiterate presentate in Norvegia, dopo che uno Stato membro abbia adottato una decisione definitiva negativa.

 IV      Conclusione

103. Tenuto conto dell’insieme considerazioni sin qui svolte, propongo alla Corte di rispondere alla questione pregiudiziale sollevata dallo Schleswig‑Holsteinisches Verwaltungsgericht (Tribunale amministrativo di Schleswig‑Holstein, Germania) nel modo seguente:

L’articolo 33, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale, in combinato disposto con l’articolo 2, lettera q), di detta direttiva, dev’essere interpretato nel senso che una domanda di protezione internazionale non può essere dichiarata inammissibile in quanto «domanda reiterata» qualora il richiedente prima di presentarla sia stato allontanato verso il suo paese d’origine.


1      Lingua originale: il francese.


2      Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (GU 2013, L 180, pag. 60). Tale direttiva è associata al regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (GU 2013, L 180, pag. 31; in prosieguo: il «regolamento Dublino III»).


3      La nozione di «domanda reiterata» è definita all’articolo 2, lettera q), della direttiva 2013/32. La domanda di pronuncia pregiudiziale in esame verte sull’interpretazione dell’articolo 33, paragrafo 2, lettera d), della medesima direttiva, in combinato disposto con la prima disposizione citata.


4      Decisione del Consiglio del 15 marzo 2001(GU 2001, L 93, pag. 38)


5      Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (GU 2011, L 337, pag. 9).


6      Riguardo alla definizione della nozione di «persona avente titolo a beneficiare della protezione sussidiaria», v. articolo 2, lettera f), della direttiva 2011/95.


7      V. sentenza del 9 luglio 2020, Santen (C‑673/18, EU:C:2020:531, punto 35 e giurisprudenza ivi citata).


8      Come spiegherò nella sezione successiva delle presenti conclusioni, la possibilità, per gli Stati membri, di qualificare come «domande reiterate» le domande presentate nel contesto di movimenti secondari, a mio avviso, mira appunto a consentire loro di evitare, qualora divengano lo Stato membro competente in sostituzione di un altro Stato membro, perché lo decidono o perché la ripresa in carico non è possibile, che l’esame della domanda sia soggetto a condizioni più favorevoli per il richiedente rispetto a quando il medesimo Stato membro esamina in successione entrambe le domande. Nel contesto di una domanda presentata a seguito di un allontanamento effettivo del richiedente, tale questione semplicemente non si pone in quanto l’articolo 19, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento Dublino III ha come conseguenza che una simile domanda è considerata una «nuova domanda» anche se è presentata presso lo stesso Stato membro che ha esaminato la domanda precedente.


9      L’espressione forum shopping designa, in sostanza, i movimenti secondari dei richiedenti protezione internazionale dovuti alla diversità delle normative degli Stati membri.


10      V., in tal senso, sentenza del 10 dicembre 2013, Abdullahi (C‑394/12, EU:C:2013:813, punto 53 e giurisprudenza ivi citata).


11      Conformemente all’articolo 19, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento Dublino III, infatti, ogni domanda presentata dopo l’allontanamento effettivo del richiedente dà inizio a un nuovo procedimento di determinazione dello Stato membro competente.


12      Ad ogni buon conto, rilevo che, all’articolo 3, paragrafo 5, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di paese terzo o da un apolide [COM(2016) 270 final] (in prosieguo: la «proposta di riforma del regolamento Dublino III», disponibile al seguente indirizzo Internet: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=COM:2016:0270:FIN), la Commissione suggerisce di abolire integralmente l’articolo 19 di tale regolamento e di inserire una disposizione in forza della quale lo Stato membro competente rimane competente per l’esame di ciascuna delle domande del richiedente interessato, inclusa qualsiasi domanda reiterata, a prescindere dal fatto che il richiedente abbia lasciato il territorio degli Stati membri o ne sia stato allontanato (il che, a mio avviso, avrebbe come conseguenza che, in una controversia come quella oggetto del procedimento principale, il Regno di Norvegia sarebbe tenuto a riprendere in carico L. R.) Tuttavia, ad oggi, tali proposte non sono state adottate dal legislatore dell’Unione.


13      V. sentenza del 19 marzo 2020, Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal (Tompa) (C‑564/18, EU:C:2020:218, punto 29 e giurisprudenza ivi citata).


14      V., in particolare, il termine «soltanto» che precede l’elenco dei motivi di inammissibilità previsti in detta disposizione.


15      V. sentenza del 19 marzo 2020, Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal (Tompa) (C‑564/18, EU:C:2020:218, punto 30 e giurisprudenza ivi citata).


16      Il corsivo è mio.


17      Riguardo all’interpretazione dell’articolo 33, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2013/32, v., in particolare, sentenza del 19 marzo 2019, Ibrahim e a. (C‑297/17, C‑318/17, C‑319/17 e C‑438/17, EU:C:2019:219). Tale sentenza tratta del caso in cui gli interessati hanno lasciato il proprio paese d’origine ed hanno ottenuto una protezione sussidiaria (rispettivamente in Bulgaria ed in Polonia), prima di presentare domande di protezione internazionale in Germania.


18      Quanto all’articolo 40, paragrafo 1, della direttiva 2013/32, parimenti menzionato dalle parti nella presente causa, è vero che esso è più esplicito dell’articolo 2, lettera q), e dell’articolo 33, paragrafo 2, lettera d), di tale direttiva (in quanto ha ad oggetto le situazioni nelle quali la domanda è reiterata o sono rilasciate ulteriori dichiarazioni nello stesso Stato membro in cui il cittadino ha precedentemente chiesto protezione internazionale). Tuttavia, a mio avviso, la disposizione in parola non esclude che anche uno Stato membro diverso da quello che ha adottato la precedente decisione definitiva negativa possa dichiarare inammissibile in quanto «domanda reiterata» una domanda dello stesso interessato. Al riguardo, rilevo che detta disposizione non contiene, del resto, alcun riferimento all’articolo 33, paragrafo 2, lettera d), di detta direttiva, mentre l’articolo 40, paragrafi da 2 a 5, della medesima direttiva rinvia esplicitamente ad esso.


19      Aggiungo, ad ogni buon conto, che l’interpretazione che propongo va nel senso della precisazione suggerita dalla Commissione nel contesto delle sue proposte di riforma del sistema europeo comune di asilo [v., in proposito, articolo 42, paragrafo 1, della proposta di regolamento del Parlamento e del Consiglio che stabilisce una procedura comune di protezione internazionale nell’Unione e abroga la direttiva 2013/32 [COM(2016) 467 final] (disponibile al seguente indirizzo Internet: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX:52016PC0467)].


20      Al contrario, per le domande presentate dopo che un altro Stato membro ha accolto o parzialmente accolto una precedente domanda dell’interessato [vale a dire quelle disciplinate dall’articolo 33, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2013/32], il legislatore dell’Unione ha ritenuto che il rigetto dovesse essere garantito da una decisione di inammissibilità, anziché mediante l’applicazione del motivo di non esame previsto all’articolo 18, paragrafo 1, lettera d), del regolamento Dublino III [v., in tal senso, sentenza del 10 dicembre 2020, Minister for Justice and Equality (Domanda di protezione internazionale in Irlanda, C‑616/19, EU:C:2020:1010, punto 44 e giurisprudenza ivi citata].


21      Conformemente all’articolo 23 del regolamento Dublino III.


22      V. articolo 26 del regolamento Dublino III.


23      V. sentenza del 19 marzo 2019, Ibrahim e a. (C‑297/17, C‑318/17, C‑319/17 e C‑438/17, EU:C:2019:219, punti 77 e 80).


24      Aggiungo che, a mio avviso, la formulazione di tale disposizione conforta un’interpretazione della nozione di «domanda reiterata» conforme alla premessa da cui muove il giudice del rinvio. Infatti, detta disposizione utilizza l’espressione «domanda reiterata» per designare le domande presentate in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente.


25      V., altresì, sentenza del 5 luglio 2018, X (C‑213/17, EU:C:2018:538, punto 33), nella quale la Corte dichiara che le autorità dello Stato membro in cui è presentata una nuova domanda hanno la facoltà, ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 1, di tale regolamento, di formulare una richiesta di ripresa in carico dell’interessato.


26      V. articolo 17, paragrafo 1, del regolamento Dublino III, il quale prevede che «ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (...). Lo Stato membro che decide di esaminare una domanda di protezione internazionale ai sensi del presente paragrafo diventa lo Stato membro competente e assume gli obblighi connessi a tale competenza».


27      Tale obbligo risulta dall’articolo 23, paragrafi 2 e 3, del regolamento Dublino III. V., altresì, sentenza del 5 luglio 2018, X (C‑213/17, EU:C:2018:538, punti 34 e 35, nonché giurisprudenza ivi citata).


28      V. articolo 29, paragrafo 2, del regolamento Dublino III. In caso di detenzione o di fuga del richiedente, tale termine può essere prorogato, rispettivamente, fino a un massimo di un anno o di diciotto mesi.


29      Il governo tedesco, a mio avviso, ha ben sintetizzato uno dei problemi inerenti al regolamento Dublino III allorché, nel corso dell’udienza di discussione, ha dichiarato che, teoricamente, sussiste un obbligo di ripresa in carico ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera d), di tale regolamento, ma che, nella pratica, il trasferimento è raramente eseguito. Ad ogni buon conto, preciso che, secondo tale governo, nel 2019 la Repubblica federale di Germania avrebbe presentato circa 50 000 richieste di ripresa in carico (9 000 delle quali concernenti domande reiterate). Soltanto il 17% circa di dette richieste avrebbe condotto al trasferimento della persona interessata. Aggiungo che, nella sua proposta di riforma del regolamento Dublino III (pag. 11), la Commissione ha rilevato che, nel 2014, nell’Unione, solo un quarto circa del numero totale di richieste di presa e ripresa in carico accettate dallo Stato membro competente sarebbe effettivamente terminato con un trasferimento (v. nota a piè di pagina 12 delle presenti conclusioni per il riferimento completo a tale documento).


30      V. paragrafi 64 e 65 delle presenti conclusioni.


31      V. sentenza del 10 dicembre 2020, Minister for Justice and Equality (Domanda di protezione internazionale in Irlanda) (C‑616/19, EU:C:2020:1010, punto 48 e giurisprudenza ivi citata).


32      Sentenza del 19 marzo 2019, Ibrahim e a. (C‑297/17, C‑318/17, C‑319/17 e C‑438/17, EU:C:2019:219, punto 85) (per ulteriori dettagli sulle cause che hanno dato luogo a tale sentenza, v. nota a piè di pagina 17 delle presenti conclusioni).


33      Come risulta dal paragrafo 12 delle presenti conclusioni, tale considerando prevede che, «[q]ualora il richiedente esprima l’intenzione di presentare una domanda reiterata senza addurre prove o argomenti nuovi, (...) gli Stati membri dovrebbero poter respingere una domanda in quanto inammissibile conformemente al principio della cosa giudicata» (il corsivo è mio).


34      In proposito, preciso che, sebbene il principio dell’autorità della cosa giudicata riguardi le decisioni giurisdizionali, la Corte ha, peraltro, chiarito che, in materia di politica di asilo, il diritto dell’Unione non esige neppure che un’autorità amministrativa sia, in linea di massima, obbligata a riesaminare una decisione amministrativa che ha acquisito carattere definitivo alla scadenza di termini ragionevoli di ricorso o in seguito all’esaurimento dei mezzi di tutela giurisdizionali (v. sentenza del 14 maggio 2020, Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság Dél-alföldi Regionális Igazgatóság, C‑924/19 PPU e C‑925/19 PPU, EU:C:2020:367, punto 186).


35      Sentenza del 19 marzo 2019, Ibrahim e a. (C‑297/17, C‑318/17, C‑319/17 e C‑438/17, EU:C:2019:219, punto 58).


36      Sottolineo, del resto, che, nelle sue conclusioni nella causa X (C‑213/17, EU:C:2018:434, paragrafo 107), l’avvocato generale Bot ha affermato che gli Stati membri concordavano già nel riconoscere le decisioni in materia di asilo emesse da altri Stati membri qualora esse fossero negative.


37      V. paragrafi 43 e 44 delle presenti conclusioni.


38      In quanto si tratta di una domanda in relazione alla quale non sono emersi o non sono stati presentati dal richiedente elementi o risultanze nuovi ai fini dell’esame volto ad accertare se al richiedente possa essere attribuita la qualifica di beneficiario di protezione internazionale ai sensi della direttiva 2011/95.


39      V. articolo 31, paragrafo 8, lettera f), della direttiva 2013/32.


40      V. articolo 32, paragrafo 2, della direttiva 2013/32.


41      V. articolo 41, paragrafo 1, della direttiva 2013/32. Preciso che, poiché le decisioni di allontanamento sono oggetto di riconoscimento reciproco tra gli Stati membri [v. direttiva 2001/40/CE del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento dei cittadini di paesi terzi (GU 2001, L 149, pag. 34)], ritengo che tale disposizione sia applicabile non soltanto in situazioni interne a ciascuno Stato membro, ma anche in situazioni transfrontaliere all’interno dell’Unione. A mio avviso, detta disposizione interviene dunque a sostegno della tesi secondo la quale la nozione di «domanda reiterata» dovrebbe essere interpretata estensivamente e non potrebbe essere limitata alle sole domande presentate nello stesso Stato membro che ha già adottato una decisione definitiva negativa.


42      V. sentenza del 10 dicembre 2020 (C‑616/19, EU:C:2020:1010, punti 51 e 52, nonché giurisprudenza ivi citata). Rinvio altresì alle mie conclusioni in tale causa (C‑616/19, EU:C:2020:648, paragrafo 62), nelle quali ho affermato che, nel contesto dell’adozione del regolamento Dublino III, uno degli obiettivi prioritari e costanti del legislatore è stato quello di limitare i movimenti secondari dei cittadini di paesi terzi.


43      V. considerando 18 di tale direttiva. Aggiungo che dal considerando 25 di detta direttiva risulta che è opportuno che ciascun richiedente asilo abbia un accesso effettivo alle procedure, l’opportunità di cooperare e comunicare correttamente con le autorità competenti per presentare gli elementi rilevanti della sua situazione, nonché disponga di sufficienti garanzie procedurali per far valere i propri diritti in ciascuna fase della procedura.


44      Per le stesse ragioni, ritengo che, di per sé, non sollevi problemi il fatto che lo Stato membro B disponga allora della possibilità, come previsto dall’articolo 42, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2013/32, di fare in modo che l’esame preliminare si basi unicamente su osservazioni scritte e non comporti alcun colloquio personale con il richiedente (vale a dire senza che al richiedente sia concesso un colloquio personale), esattamente come potrebbe fare lo Stato membro A se tale esame fosse di sua competenza. Aggiungo, in proposito che, in ogni caso, l’esame preliminare deve rispettare le garanzie previste all’articolo 12, paragrafo 1, di tale direttiva, a prescindere che sia effettuato dallo Stato membro A o dallo Stato membro B.


45      Per essere del tutto chiaro, sottolineo che, come risulta dalla precedente sotto‑sezione delle presenti conclusioni, l’articolo 33, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2013/32 risponde ad una logica differente da quella sottesa al meccanismo di «ripresa in carico», il quale presuppone, al contrario, che lo Stato membro A continui ad essere lo Stato membro competente.


46      Ad ogni buon conto, preciso che, se lo Stato membro lo desidera, esso è beninteso libero di procedere ad un esame completo della domanda purché il suo diritto nazionale lo preveda. In proposito, ricordo che dall’articolo 5 della direttiva 2013/32 risulta che gli Stati membri dispongono del potere generale di introdurre o mantenere in vigore criteri più favorevoli e che, per quanto concerne le domande reiterate, gli Stati membri, conformemente all’articolo 40, paragrafo 3, seconda frase, di tale direttiva, possono prevedere ragioni aggiuntive per esaminare una simile domanda.


47      Conformemente all’articolo 6, primo comma, del protocollo sull’integrazione dell’acquis di Schengen nell’ambito dell’Unione europea, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea in virtù del trattato di Amsterdam, il 18 maggio 1999 è stato concluso dal Consiglio dell’Unione europea un accordo con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (GU 1999, L 176, pag. 36). V., altresì, decisione 2000/777/CE del Consiglio, del 1° dicembre 2000, relativa alla messa in applicazione dell’acquis di Schengen in Danimarca, Finlandia e Svezia nonché in Islanda e Norvegia (GU 2000, L 309, pag. 24).


48      Per quanto concerne l’adesione del Regno di Norvegia a Eurodac, rinvio all’articolo 1, paragrafo 5, dell’accordo tra l’Unione, la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia, di cui ho citato le disposizioni pertinenti nella sezione I.A delle presenti conclusioni.


49      Lov av 17. desember 2013 nr. 132. om endringer i utlendingsloven (gjennomføring av Dublin III-forordningen) [legge recante modifica della legge sull’immigrazione (attuazione del regolamento Dublino III), del 17 dicembre 2013], entrata in vigore il 1° gennaio 2014.


50      Convenzione relativa allo status dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951 [Recueil des traités des Nations unies, vol. 189, pag. 150, n. 2545 (1954), entrata in vigore il 22 aprile 1954]. Essa è stata completata dal protocollo relativo allo statuto dei rifugiati, concluso a New York il 31 gennaio 1967 (in prosieguo: il «Protocollo del 1967»), a sua volta entrato in vigore il 4 ottobre 1967 (in prosieguo: la «Convenzione di Ginevra»).


51      Firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU»).


52      V., in tal senso, sentenza del 23 gennaio 2019, M.A. e a. (C‑661/17, EU:C:2019:53, punto 83 e giurisprudenza ivi citata). V., altresì, considerando 32 e 39 del regolamento Dublino III.


53      V. sentenza del 13 settembre 2018, Ahmed (C‑369/17, EU:C:2018:713, punto 39 e giurisprudenza ivi citata).


54      Conformemente all’articolo 78, paragrafo 1, TFUE e all’articolo 18 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.


55      V., più precisamente, articolo 28, paragrafo 1, lettere a) e b), della Lov av 15. Mai 2008 nr. 35 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (legge sull’ingresso degli stranieri nel Regno di Norvegia e sul loro soggiorno), del 15 maggio 2008.


56      L’autorità competente è l’Utlendingsdirektoratet (Direzione degli stranieri) del Regno di Norvegia.


57      Come risulta dal paragrafo 97 delle presenti conclusioni, il diritto norvegese prevede che lo status di rifugiato sia concesso tanto alle persone prese in considerazione dalla Convenzione di Ginevra quanto a quelle che corrano il «reale pericolo di subire la pena di morte, la tortura o altre pene o trattamenti inumani o degradanti al loro ritorno nel proprio paese d’origine». A mio avviso, ciò presuppone che, per ciascuna domanda di protezione internazionale presentata in Norvegia, l’autorità competente valuti se l’interessato rientri nell’una o nell’altra di tali categorie (v., altresì, in proposito, punti 3.2 e 3.3 della guida pratica della Direzione degli stranieri disponibile al seguente indirizzo: https://www.udiregelverk.no/en/documents/udi-guidelines/udi-2010-071/udi-2010-071v1/). Aggiungo che, nel Prop 90 L «Endringer i utlendingsloven mv. (innstramninger II)» [progetto di legge intitolato «Modifiche della legge sugli stranieri (inasprimento II)» (2015‑2016), articolo 6.1], è stato proposto, al fine di allineare il diritto norvegese al diritto dell’Unione, di introdurre una nuova disposizione che conceda una protezione sussidiaria, anziché lo status di rifugiato, alle persone che si trovano in «reale pericolo». Da tale proposta, che non è stata adottata dal legislatore norvegese, emerge che, attualmente, il livello di protezione accordato dalla Norvegia è più elevato di quello riconosciuto in forza del doppio regime previsto dalla direttiva 2011/95.