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Sentenza del Tribunale dell’11 giugno 2014 – Syria International Islamic Bank / Consiglio

(Causa T-293/12) 1

(«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti della Siria – Congelamento dei capitali – Errore manifesto di valutazione – Onere della prova – Domanda di risarcimento danni»)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Syria International Islamic Bank PJSC (Damasco, Siria) (rappresentanti: G. Laguesse e J.-P. Buyle, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: B. Driessen e D. Gicheva, agenti)

Oggetto

Da un lato, domanda di annullamento del regolamento di esecuzione (UE) n. 544/2012 del Consiglio, del 25 giugno 2012, che attua l’articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 36/2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU L 165, pag. 20; rettifica GU 2012, L 173, pag. 27), e della decisione di esecuzione 2012/335/PESC del Consiglio, del 25 giugno 2012, che attua la decisione 2011/782/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU L 165, pag. 80), nella parte in cui riguardano la ricorrente e, dall’altro, domanda di risarcimento danni.

Dispositivo

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 544/2012 del Consiglio, del 25 giugno 2012, che attua l’articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 36/2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria, è annullato nella parte in cui riguarda la Syria International Islamic Bank PJSC.

La decisione di esecuzione 2012/335/PESC del Consiglio, del 25 giugno 2012, che attua la decisione 2011/782/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria, è annullata nella parte in cui riguarda la Syria International Islamic Bank.

La domanda di risarcimento danni è respinta in quanto irricevibile.

La Syria International Islamic Bank sopporterà un quarto delle proprie spese.

Il Consiglio dell’Unione europea sopporterà le proprie spese nonché tre quarti di quelle sostenute dalla Syria International Islamic Bank.

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1 GU C 258 del 25.8.2012.